Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento della sentenza del TAR Parma n. 102/2025 limitatamente al pagamento delle spese del precedente giudizio di ottemperanza, liquidate in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

L’avvocato, in proprio quale difensore antistatario, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Parma n. 102/2025 del 14 marzo 2025, notificata al Ministero il 17 marzo 2025. La pronuncia aveva ordinato, tra l’altro, il pagamento al difensore di € 500, oltre accessori e contributo unificato, per le spese del primo giudizio di ottemperanza. Il credito principale relativo alla Carta del docente era stato nel frattempo corrisposto all’insegnante, ma le spese liquidate al difensore erano rimaste insolute anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha domandato l’esecuzione del capo sulle spese, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per l’ulteriore ritardo e la liquidazione delle spese del nuovo giudizio.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR accerta l’inadempimento del Ministero al giudicato della sentenza n. 102/2025 e gli ordina di pagare al difensore antistatario € 500, oltre agli oneri di legge, entro 60 giorni dalla notifica della nuova sentenza. Accoglie anche la richiesta di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento effettivo, spontaneo o commissariale. Per l’ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, che dovrà provvedere entro 30 giorni dalla specifica richiesta del ricorrente; non è previsto compenso per l’attività commissariale. Il Ministero è condannato alle spese del presente giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario. È inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti giudizialmente dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI.

    Nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Nel caso concreto è quindi applicata agli importi rimasti dovuti, fino all’adempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Ministero risulta tuttora debitore nei confronti dell’Avv. Massimo Pistilli, che agisce in proprio (nella qualità di difensore antistatario di Carlo Siciliano), delle spese di lite del precedente giudizio d’ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre spese generali ed oneri, sebbene sia decorso, infruttuosamente, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997).

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni era decorso senza che il Ministero pagasse le spese liquidate, circostanza che conferma l’inadempimento dedotto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può applicare una penalità di mora commisurata agli interessi legali; tale misura non è manifestamente iniqua e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento.
  • Il difensore antistatario, titolare delle spese liquidate in proprio favore, può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del relativo capo della sentenza quando l’amministrazione non vi abbia dato seguito.
  • In caso di persistente inadempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere su richiesta dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.