Sentenza n. 7552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2125, pubblicata il 16 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sindacale del 19 marzo 2026 di nuova revoca della nomina ad assessore comunale e delle relative deleghe, asseritamente adottato in violazione o elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2125 del 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2125 del 2026, che aveva annullato il precedente decreto di revoca del 28 marzo 2025, nonché la declaratoria di nullità del nuovo decreto sindacale del 19 marzo 2026 e il ripristino nella carica di assessore con le deleghe alle attività produttive, al commercio e ai rapporti con le frazioni e i quartieri. Con un unico motivo ha dedotto violazione ed elusione del giudicato e nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.: il nuovo atto avrebbe riproposto i vizi già censurati, fondandosi su tre episodi anteriori alla prima revoca — l’interessamento al progetto del Tombotto del sottopasso ferroviario di Summaga, rassicurazioni a commercianti sulla mancata chiusura di via Manin e via Camucina e l’asserita sottrazione di una penna d’oro — che, secondo il ricorrente, non erano stati oggetto di effettiva istruttoria, non risultavano documentati e non gli erano stati contestati. Ha inoltre sostenuto che tali episodi fossero vicende ordinarie di dialettica amministrativa e politica, inidonee a dimostrare il venir meno della fiducia, e che la nuova revoca, intervenuta tre giorni dopo la pubblicazione della sentenza e accompagnata da dichiarazioni del Sindaco alla stampa, avesse finalità persecutoria ed elusiva dell’effetto conformativo. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza d’interesse, per la pendenza del ricorso per Cassazione sulla giurisdizione e perché le censure sul merito del nuovo atto erano già devolute al TAR; ha chiesto inoltre la sospensione del giudizio e, nel merito, il rigetto. Il ricorrente ha contestato la tardività del deposito documentale comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per ottemperanza, senza esaminare le eccezioni preliminari del Comune, ritenendo sufficiente la decisione di merito. Ha chiarito che il giudizio di ottemperanza consente di dichiarare nulli gli atti che violano o eludono l’effetto conformativo del giudicato, ma non è la sede per contestare un nuovo atto autonomamente lesivo che occupi spazi lasciati aperti dalla sentenza e derivi da un rinnovato esercizio del potere con margini discrezionali. La sentenza n. 2125 del 2026 aveva annullato la precedente revoca per motivazione generica e priva di riscontri concreti, carenza di istruttoria e sviamento; non aveva però imposto il reintegro dell’assessore né predeterminato l’esito della rinnovazione del potere. Il giudicato richiedeva che l’Amministrazione specificasse le ragioni concrete della sfiducia, e il nuovo decreto ha richiamato tre episodi specifici. La fondatezza e veridicità di quegli episodi, nonché la sufficienza dell’istruttoria e la ragionevolezza della nuova motivazione, attengono alla legittimità del nuovo provvedimento e devono essere contestate con ordinaria azione di cognizione davanti al TAR, già proposta dal ricorrente (R.G. n. 893/2026). Il Collegio non ha quindi accertato nel merito la fondatezza degli episodi né deciso le specifiche censure di legittimità del nuovo decreto. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la pluralità dei contenziosi.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità del provvedimento amministrativo per violazione e/o elusione del giudicato, espressamente contemplata dal citato art. 21 septies della legge n. 241/1990, viene in rilievo ogni volta che l’amministrazione, nel riesercitare un potere già oggetto di una sentenza annullamento, si ridetermini violando o aggirando l’effetto conformativo della motivazione contenuta nella decisione giurisdizionale.
La nullità ricorre quando, nell’esercizio rinnovato di un potere già scrutinato, l’Amministrazione contraddice o aggira l’effetto conformativo della sentenza di annullamento.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
Ne consegue che solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell'ambito dello stesso; se, invece, rimangono margini di discrezionalità con nuova attività istruttoria e con esternazione di diverse motivazioni si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall'amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie.
L’ottemperanza è utilizzabile contro gli atti successivi solo quando questi violino un obbligo puntuale imposto dal giudicato. Se la sentenza lascia margini di discrezionalità e l’Amministrazione svolge una nuova attività istruttoria e formula una diversa motivazione, il nuovo atto va impugnato con l’ordinaria azione di cognizione.
art. 295 c.p.c.
La citazione della norma è contenuta soltanto nell’esposizione dell’eccezione comunale; il Collegio non esamina l’eccezione preliminare e non fonda su tale disposizione la decisione.
La norma è menzionata come fondamento di un’istanza di sospensione, ma non è applicata né interpretata nella decisione.
art. 111 c.p.a.
La citazione della norma compare nella ricostruzione dell’eccezione comunale e della precedente ordinanza cautelare; il Collegio non decide l’istanza di sospensione né applica la disposizione.
La norma è richiamata nel quadro processuale, ma non costituisce fondamento della statuizione.
Massime di principio
- La nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone che l’Amministrazione, nel riesercitare il potere, contraddica o aggiri l’effetto conformativo della sentenza di annullamento; la mera adozione di un nuovo provvedimento dopo il giudicato non basta.
- Il giudizio di ottemperanza è la sede per contestare l’inosservanza di un obbligo conformativo puntuale, tale da non lasciare margini di discrezionalità all’Amministrazione. Se il giudicato lascia spazio a nuova istruttoria e a una diversa valutazione motivata, le contestazioni sulla legittimità e ragionevolezza del nuovo atto devono essere proposte con ordinaria azione di cognizione.
- Il perimetro e gli effetti conformativi del giudicato amministrativo si determinano in base al petitum del giudizio di cognizione, al provvedimento allora impugnato e ai vizi dedotti; l’annullamento per carenza di motivazione o istruttoria non implica, di per sé, un obbligo di adottare una determinata decisione sostitutiva.
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