Sentenza n. 8/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara, n.168 del 2019, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, con accesso agli atti di cui all’istanza del 21 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 2019 e mancata definizione del procedimento sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 24 giugno 2019, che aveva ordinato al Ministero dell'Interno di concludere il procedimento avviato con l'istanza del 4 settembre 2017, relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e del correlativo equo indennizzo. È stata dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonché la mancata ostensione degli atti richiesti con istanza di accesso del 21 marzo 2025. Sono state prospettate violazioni degli artt. 5 e 14 del d.P.R. n. 461/2001; degli artt. 3, 10, 21-septies, 21-octies, 22 e 24 della l. n. 241/1990; dell'art. 198 del d.lgs. n. 166/2010; degli artt. 33 e 112 c.p.a.; dell'art. 59 del d.P.R. n. 445/2000; dell'art. 479 c.p.; degli artt. 2699 e 2700 c.c.; degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; nonché eccesso di potere per errore di fatto, violazione del giudicato, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il TAR aveva disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 338/2025, cui il Ministero aveva dato riscontro, ma ha comunque rilevato la mancata ottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la mancata ottemperanza alla sentenza n. 168/2019. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di definire il procedimento avviato con l'istanza del 4 settembre 2017, relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, assicurando anche l'accesso agli atti richiesti il 21 marzo 2025, ove esistenti. Il termine assegnato all'Amministrazione decorre dalla notifica o comunicazione della sentenza; il testo indica un termine di 60 giorni, riportando tra parentesi l'indicazione discordante di 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni, anch'esso indicato nel testo insieme alla parentesi discordante di 30 giorni. Le eventuali spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione soccombente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 33 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni dedotte dalla parte ricorrente; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.
artt. 5 e 14 d.P.R. n. 461/2001
Richiamati in relazione al procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo; il testo non sviluppa una specifica interpretazione delle singole disposizioni.
artt. 3, 10, 21-septies, 21-octies, 22 e 24 l. n. 241/1990
Richiamati dalla parte ricorrente in relazione alla definizione del procedimento, all'accesso agli atti e ai vizi dell'azione amministrativa; il testo non esplicita una specifica interpretazione delle singole disposizioni.
art. 198 d.lgs. n. 166/2010
Richiamato tra le disposizioni dedotte; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per ordinare l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La persistente mancata esecuzione di un giudicato amministrativo che impone all'Amministrazione di concludere un procedimento legittima l'azione di ottemperanza e conduce all'ordine giudiziale di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere al giudicato.
- Quando il giudicato impone la definizione di un procedimento amministrativo, l'adempimento può comprendere anche la gestione dell'accesso agli atti del procedimento, ove gli atti richiesti esistano.
- Le spese e le eventuali spettanze del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'Amministrazione soccombente, con liquidazione separata previa documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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