Sentenza del 28/06/2018 n. 3007 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso - Decadenza - Versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl termine di decadenza decorre dalla data in cui l'imposta è stata versata, non dalla successiva pronuncia che ha dichiarato la norma incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. Pertanto, la domanda di rimborso presentata oltre il termine calcolato dal versamento è decaduta, anche se il pagamento si fondava su una disposizione poi ritenuta contraria al diritto europeo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso di un'imposta pagata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse iniziare dalla data della pronuncia che aveva accertato il contrasto con il diritto europeo; la decisione ha invece ritenuto rilevante la data originaria del versamento.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione Europea
L'accertamento successivo dell'incompatibilità della norma nazionale non modifica, di per sé, il momento dal quale decorre il termine nazionale di decadenza per chiedere il rimborso.
Norme nazionali sul rimborso e sulla decadenza tributaria
Il termine per esercitare il diritto al rimborso è collegato alla data del versamento dell'imposta, salvo specifiche disposizioni diverse applicabili al caso concreto.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, il contribuente deve normalmente calcolare il termine per il rimborso dalla data del pagamento, non dalla data della pronuncia di incompatibilità.
- La pronuncia successiva sull'illegittimità della norma non riapre automaticamente i termini già scaduti e non elimina gli effetti della decadenza maturata.
- Per tutelare il diritto al rimborso è opportuno verificare tempestivamente i termini decorrenti da ciascun versamento, anche prima della definizione giudiziale sulla compatibilità della norma.
- La regola può richiedere una verifica delle specifiche disposizioni nazionali applicabili e di eventuali eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza o dalla normativa vigente.
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