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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concordataria; struttura sanitaria; ASL; Regione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di prestazioni sanitarie rese da una struttura ospedaliera classificata nei confronti del sistema sanitario regionale. La struttura ha chiesto la condanna solidale della Regione Lazio e dell'ASL al pagamento di crediti per prestazioni rese in più periodi, oltre interessi, comprendendo anche crediti che risultavano in parte ceduti all'INPS per estinzione di debiti contributivi. Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda ritenendo, tra l'altro, carenza di legittimazione passiva dell'ASL per una parte dei crediti, prescrizione di altri, insussistenza di riconoscimento del debito, mancanza di prova su una parte del credito ceduto e mancata prova delle singole fatture. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla liquidazione concordataria, ha individuato la legittimazione passiva della sola Regione per alcuni crediti e dell'ASL per altri, ha ritenuto interrotte o non maturate alcune prescrizioni, ha negato l'efficacia di giudicato di precedenti decisioni del Tribunale sulla cessione dei crediti all'INPS e ha escluso la compensazione con un controcredito ritenuto non liquido e non esigibile; quindi, all'esito della c.t.u., ha condannato ASL e Regione al pagamento di importi consistenti. I ricorsi per cassazione hanno investito: per la liquidazione concordataria, l'ammissibilità del suo appello e la qualificazione del suo ruolo processuale; per l'Istituto, la questione della rinuncia alla prescrizione; per l'ASL, l'efficacia interruttiva della mail del 2010, la compensazione e l'omessa pronuncia su eccezioni di riduzione del credito e legittimazione attiva; per la Regione, la sufficienza dell'atto introduttivo, l'omesso esame dei documenti sul tetto di spesa, la compensazione e la correttezza del recepimento della c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi della liquidazione concordataria, dell'ASL e della Regione nella parte indicata in dispositivo, ha dichiarato inammissibili alcuni motivi dei ricorsi incidentali, ha assorbito un motivo della Regione e ha cassato entrambe le sentenze impugnate rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. In particolare, ha ritenuto errata l'inammissibilità dell'appello della liquidazione concordataria, affermando che nel concordato preventivo il debitore conserva la legittimazione ad agire e resistere, mentre il liquidatore è legittimato a intervenire per la tutela della fase liquidatoria; ha ritenuto fondati i motivi dell'ASL e della Regione relativi all'omesso esame di fatti/documenti decisivi e all'omessa pronuncia su eccezioni; ha invece giudicato inammissibile il motivo dell'Istituto sulla rinuncia alla prescrizione e altri motivi delle controparti per difetto di autosufficienza o per mancata pertinenza. La decisione finale ha comportato la cassazione con rinvio di entrambe le sentenze di appello.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    è stato il rito introduttivo originario della domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie

  • art. 167 l. fall.

    non attribuisce al commissario giudiziale il potere di sostituirsi al debitore nella legittimazione processuale sulle controversie relative ai crediti e debiti del concordato

  • art. 182 l. fall.

    al liquidatore del concordato sono trasferiti i poteri di gestione e liquidazione dei beni, con possibilità di intervenire nelle controversie che incidono sulla fase liquidatoria o distributiva

  • art. 181 l. fall.

    la procedura in senso stretto si chiude con l'omologazione del concordato

  • art. 186-bis l. fall.

    nel concordato in continuità l'organo liquidatorio può conservare poteri gestori sui beni non funzionali all'impresa

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere la qualificazione del liquidatore come mero interventore adesivo dipendente in senso assoluto

  • art. 2937 c.c.

    la censura dell'Istituto sulla rinuncia alla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova

  • art. 2944 c.c.

    il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione solo se proviene da soggetto capace e manifesta in modo inequivoco la volontà di riconoscere il diritto altrui; non vale per atti interni o per comunicazioni inserite in trattative transattive fallite

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il tetto di spesa e il suo superamento è stato posto a carico della Regione, che non aveva fornito prova sufficiente nella valutazione della Corte territoriale

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni richiamate dalla Corte territoriale in tema di riconoscimento del debito non risultavano adeguatamente supportate dai requisiti richiesti

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    consente la censura per omesso esame di fatti decisivi; la Corte richiama il limite che non può essere usato per rivalutare il merito o la prova

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il ricorso deve essere chiaro e specifico; la mancanza di chiarezza sul controcredito opposto in compensazione ha comportato inammissibilità

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone l'indicazione specifica dei documenti e del loro contenuto rilevante quando si deduce omesso esame di prova documentale

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata pronuncia su eccezioni ritualmente riproposte integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita mancata considerazione della prova documentale e della c.t.u.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per lamentare che il giudice di merito o il c.t.u. avessero ignorato documenti decisivi; la censura è stata accolta nei limiti dell'omesso esame documentale

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 per denunciare la nullità della sentenza per motivazione o dispositivo viziati

  • art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.

    impone l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda; la sua violazione è configurabile solo se la narrazione è omessa o assolutamente incerta

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    la nullità della citazione consegue alla mancanza o assoluta incertezza della causa petendi

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    le questioni possono essere riproposte nelle memorie istruttorie, ma la censura in cassazione richiede specifica allegazione del loro effettivo trattarsi nel merito

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sull'asserita contraddizione tra sentenza non definitiva e definitiva

  • art. 335 c.p.c.

    è stata disposta la riunione dei ricorsi contro la sentenza non definitiva e definitiva nello stesso processo

  • art. 346 c.p.c.

    le eccezioni non accolte nel primo grado devono essere riproposte per non ritenersi rinunciate

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato per osservare che una pretesa collegata a un diverso giudizio di rinvio avrebbe dovuto essere fatta valere in quel giudizio

  • art. 404, comma 1, c.p.c.

    l'interventore adesivo dipendente, pur non potendo impugnare autonomamente, resta tutelabile mediante opposizione di terzo ordinaria se pretermesso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Istituto ricorrente, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo il debitore conserva la legittimazione ad agire e resistere nelle controversie relative ai crediti e ai debiti del patrimonio; il liquidatore non sostituisce automaticamente il debitore, ma può intervenire quando la lite incide sulla fase liquidatoria o distributiva.
  • L'inammissibilità dell'appello o del ricorso non può essere fondata su una erronea qualificazione del ruolo processuale del soggetto che ha partecipato al giudizio di primo grado, se tale soggetto è effettivamente portatore di un interesse giuridicamente rilevante connesso alla liquidazione.
  • Il riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione deve essere inequivoco, provenire da soggetto legittimato e non può desumersi da atti interni o da comunicazioni inserite in trattative transattive non concluse, se non vi è una chiara ammissione del diritto altrui.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del fatto o la valutazione della prova: se la doglianza attacca l'apprezzamento del materiale istruttorio, occorre far valere il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Quando si deduce l'omesso esame di documenti decisivi, il ricorso deve indicare specificamente i documenti e il loro contenuto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel giudizio relativo a prestazioni sanitarie accreditate, l'ente pubblico che eccepisce il superamento del tetto di spesa deve provarne l'effettiva misura e il superamento, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa della struttura accreditata.
  • L'omessa pronuncia su eccezioni ritualmente riproposte in appello integra un vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio.
  • La sentenza non definitiva vincola il giudice della prosecuzione del processo sulle questioni già decise e sui presupposti logici necessari, impedendo una decisione definitiva contrastante su punti già coperti da giudicato interno.
  • Il controcredito invocato in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile; se la sua esistenza o il suo quantum sono ancora sub iudice in altro giudizio, la compensazione non è ammissibile.
  • L'apprezzamento della nullità della citazione per difetto di esposizione dei fatti costitutivi va compiuto caso per caso, considerando l'atto nel suo complesso e la documentazione allegata; la nullità sussiste solo se la causa petendi è omessa o assolutamente incerta.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniProveContenzioso tributarioMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezza

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