Cassazione Civile, Ordinanza n. 06068/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2005 nei confronti di una società, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della tardiva risposta a un questionario dell'Ufficio. L'Amministrazione aveva ricostruito induttivamente i redditi e l'IVA sulla base dei dati della comunicazione annuale IVA e del modello 770, irrogando anche sanzioni. La società aveva chiesto l'annullamento dell'atto sostenendo, tra l'altro, che il ritardo e l'omissione fossero dipesi dall'infedeltà del consulente incaricato e quindi non le fossero imputabili, con conseguente applicabilità dell'art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 per utilizzare in giudizio la documentazione non prodotta in sede amministrativa; in subordine chiedeva il riconoscimento dei costi deducibili e che le sanzioni fossero ascritte al consulente. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ma con una motivazione ritenuta internamente contraddittoria: da un lato affermava l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 32, comma 5, e disponeva l'annullamento dell'accertamento con ricalcolo dell'imponibile e dell'IVA; dall'altro riconosceva la legittimità dell'accertamento induttivo e comunque rideterminava gli imponibili tenendo conto dei costi documentati e della detraibilità dell'IVA. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2697 c.c., 19 d.P.R. n. 633/1972 e 109 TUIR; con il terzo motivo ha censurato la violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione solo apparente e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ha rilevato che la decisione di merito era intrinsecamente incoerente nel combinare l'affermazione di annullamento dell'atto impositivo, il riconoscimento della legittimità dell'accertamento induttivo e la rideterminazione dell'imponibile e dell'IVA con valutazioni non logicamente coordinate. In particolare, ha chiarito che la non imputabilità dell'inadempimento di cui all'art. 32, comma 5, consente l'utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, ma non comporta di per sé l'annullamento dell'accertamento. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta viziata per incoerenza interna.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" del controllo sulla motivazione, denunciabile solo per anomalie motivazionali estreme.
art. 12 preleggi
Richiamato nel definire l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
La non imputabilità dell'inadempimento rispetto alle richieste dell'Ufficio consente l'utilizzabilità in giudizio della documentazione non prodotta in sede amministrativa, ma non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento.
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per censurare la disciplina dell'inutilizzabilità e della relativa esimente.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a base dell'accertamento in presenza di omessa dichiarazione.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
Norma posta a base dell'accertamento induttivo in materia IVA in caso di omessa dichiarazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla detraibilità dell'IVA.
art. 109 TUIR
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla deducibilità dei costi.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specialmente se contiene affermazioni reciprocamente inconciliabili.
- Nel processo tributario, l'accoglimento dell'esimente prevista per la mancata esibizione documentale in sede amministrativa per causa non imputabile non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: essa incide, in primo luogo, sulla possibilità di utilizzare in giudizio la documentazione non prodotta prima.
- Quando il giudice di merito da un lato annulla l'atto, ma dall'altro afferma la legittimità dell'accertamento induttivo e procede a una rideterminazione dell'imponibile e dell'IVA, la decisione risulta internamente contraddittoria e va cassata.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale: è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
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