Circolare numero 239 del 10-11-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo Regolamento del personale approvato dal Consiglio di amministrazione, evidenziandone la natura innovativa e l’immediata esecutività ai sensi della legge n. 88/1989. Il testo sottolinea il passaggio a un modello di gestione della risorsa umana più flessibile, orientato a criteri aziendalistici, alla valorizzazione del merito, alla formazione, alla mobilità programmata e a un sistema di valutazione più avanzato. Vengono inoltre richiamate le novità su dirigenza, professionisti e disciplina, nonché le procedure di pubblicizzazione e notifica al personale e le norme finali.
Nuovo Regolamento del personale INPS in vigore dal 1 novembre 1990
Nuovo Regolamento del personale INPS
La circolare presenta il nuovo Regolamento del personale approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 ottobre, con entrata in vigore dal 1 novembre 1990. Il provvedimento è descritto come espressione dell’autonomia organizzativa dell’Ente e come tassello della sua evoluzione in moderna azienda di servizi, orientata a criteri di economicità, imprenditorialità, efficacia, efficienza e qualità.
Quadro generale e impostazione del Regolamento
Il Regolamento viene qualificato come fonte interna destinata a disciplinare i soli istituti non regolati da legge o da contratto. Per le altre materie è annunciata la futura predisposizione di un compendio integrativo e, per specifici istituti, di circolari illustrative. L’impianto complessivo mira a introdurre maggiore flessibilità e modernizzazione del rapporto di impiego, con un riferimento esplicito a schemi di tipo imprenditoriale.
Principi organizzativi e cultura gestionale
Nella premessa sono indicati i principi che devono orientare l’azione amministrativa e la normazione interna:
- uso sistematico delle tecniche budgettarie come strumento di gestione e controllo;
- verifica del risultato come base per la valutazione individuale e collettiva e per i sistemi incentivanti;
- valutazione del personale fondata sul merito e sulle potenzialità espresse nel ciclo produttivo;
- centralità della formazione come investimento programmato;
- predisposizione di piani di carriera coerenti con l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro;
- valorizzazione della dirigenza come centro di responsabilità, innovazione e sviluppo.
Ruolo del personale, sezioni del ruolo e mobilità
Il Regolamento ridisegna l’articolazione del ruolo del personale. I dirigenti sono iscritti in una sezione unica nazionale, coerente con la natura mobile e responsabile della funzione dirigenziale. Per il restante personale sono previste sezioni regionali e una sezione per la Sede centrale, considerata come Centro direzionale; all’interno sono istituiti settori omogenei per professione, tra cui avvocati e procuratori, ingegneri e architetti, attuari e medici legali. È prevista anche una sezione autonoma per la Sede di Bolzano.
La mobilità territoriale è ricondotta a criteri più razionali e stabili. Essa è ammessa nell’ambito della Regione e della Sede centrale secondo procedure predeterminate. I trasferimenti tra sezioni sono subordinati alla disponibilità dei posti al 1 gennaio di ciascun anno e avvengono tramite selezioni per titoli, definiti annualmente dal Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale, e da completarsi entro il 31 luglio successivo.
Formazione come leva strategica
La formazione è trattata come elemento essenziale della crescita organizzativa e professionale. Il Regolamento ne disciplina la programmazione e ne assicura la fruizione a tutto il personale in condizioni di uguaglianza, con una specifica attenzione alla presenza congrua delle lavoratrici alle attività corsuali. È inoltre consentito l’impiego di organizzazioni ed esperti esterni e la partecipazione a corsi e seminari esterni.
Accanto alla formazione permanente, il Regolamento prevede corsi finalizzati e selettivi connessi a obiettivi specifici derivanti dall’evoluzione tecnologica e organizzativa. La partecipazione a tali percorsi assume rilievo nella valutazione ai fini dello sviluppo professionale e di carriera.
Valutazione del personale e progressioni di carriera
Uno degli aspetti più innovativi è il nuovo sistema di valutazione, che incide sia sui passaggi a qualifica superiore sia sui compensi incentivanti. È istituito un nucleo centrale di valutazione, collocato a livello di alta direzione e integrabile, se necessario, da esperti esterni altamente qualificati. Tale organismo deve formulare un giudizio motivato sulle capacità e potenzialità del dipendente, sulla base delle competenze maturate e dei risultati conseguiti.
A supporto operano nuclei locali con compiti istruttori, costituiti per ciascuna regione e per la Sede centrale e composti dai dirigenti di struttura; per medici e professionisti intervengono i rispettivi primari o coordinatori. La valutazione del nucleo centrale, insieme a eventuali osservazioni del dipendente, confluisce nel procedimento selettivo per il passaggio a qualifica superiore. Parallelamente opera una Giunta di scrutinio, anch’essa a livello di alta direzione. Le decisioni finali spettano al Comitato esecutivo.
Il sistema viene presentato come superamento dei modelli tradizionali della pubblica amministrazione, verso una metodologia più avanzata, obiettiva e "scientifica", vicina ai parametri del mondo produttivo.
Procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare è interamente rivisto. La circolare evidenzia due direttrici principali:
- una più puntuale definizione delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle sanzioni;
- una ristrutturazione del procedimento ispirata ai principi del nuovo codice di procedura penale.
Le garanzie per il dipendente sono rafforzate: egli può farsi assistere e difendere da un procuratore o da un rappresentante sindacale, accedere agli atti e presentare scritti e memorie difensive. Al tempo stesso, il procedimento deve concludersi entro 90 giorni, a pena di perenzione, con un termine che varia in funzione del tipo di sanzione.
Di particolare rilievo è la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato, che consente di evitare il dibattimento davanti alla Commissione di disciplina, ottenere la riduzione della sanzione prevista e la non menzione del provvedimento nello stato matricolare. Il procedimento viene così descritto come più snello e moderno, con distinzione netta dei ruoli dell’accusa, della difesa e dell’organo collegiale, al quale è attribuita anche la facoltà di assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova.
Dirigenza: attribuzioni, responsabilità e decentramento
Le norme dedicate ai dirigenti ridefiniscono e attualizzano le loro attribuzioni in relazione al ruolo centrale nell’organizzazione e al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente. La dirigenza risponde dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi prestabiliti e delle eventuali conseguenze negative al Direttore generale.
Particolare rilievo assume la previsione dell’avvicendamento quinquennale dei titolari preposti alle unità funzionali, salvo motivata conferma. Tale misura è presentata come strumento di dinamismo, arricchimento professionale e maggiore razionalità nell’impiego dei quadri dirigenziali.
Le significative competenze attribuite al dirigente centrale con funzioni di capo del personale e ai dirigenti regionali determinano un ampio decentramento decisionale, ritenuto idoneo ad accelerare e snellire i procedimenti.
Professionisti e organizzazione delle aree professionali
Per il personale appartenente alle qualifiche professionali, il Regolamento mira ad armonizzare gli istituti specifici con l’assetto organizzativo generale dell’Ente. In particolare, per i medici-legali e, più in generale, per i professionisti, il testo rinvia a una normativa ad hoc che dovrà definire:
- l’accesso ai livelli differenziati di professionalità, in base all’attività svolta, ai risultati e agli altri titoli posseduti;
- i criteri per il conferimento degli incarichi di coordinamento;
- i rapporti funzionali tra professionisti, dirigenti e restante personale.
Le aree professionali sono ricondotte al modello organizzativo generale e articolate in specifici uffici professionali affidati ai professionisti con incarichi di coordinamento, sovraordinati al personale addetto.
Avvocatura e rapporti di responsabilità
Il Regolamento precisa che i professionisti rispondono al legale rappresentante dell’Ente per l’esercizio dei singoli mandati. L’Avvocatura risponde al Presidente dell’Ente sia per i singoli mandati sia per gli indirizzi generali in materia di contenzioso fissati dal Consiglio di amministrazione, e svolge una funzione consulenziale a beneficio degli organi di amministrazione, del Direttore generale e dei dirigenti preposti alle strutture.
I professionisti dipendono dal Direttore generale, che ne coordina l’attività sulla base della normativa definita dal Comitato esecutivo.
Attuazione del Regolamento
La circolare conclude sottolineando che l’attuazione del nuovo Regolamento coinvolge tutte le strutture dell’Istituto e, in modo particolare, i dirigenti, chiamati a fondare sul nuovo modello regolamentare il governo del personale e il proprio stile di direzione. Vengono inoltre richiamate, in apertura, le procedure di pubblicizzazione e notifica al personale e, in chiusura, le norme finali di cui agli articoli 69 e 70.
Punti principali
Inquadramento generale e finalità del Regolamento
Il nuovo Regolamento del personale, in vigore dal 1 novembre 1990, è approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 ottobre ed è reso immediatamente esecutivo dalla legge n. 88/1989. Esso esprime la potestà normativa interna dell’Ente in attuazione dell’autonomia organizzativa e si inserisce nella riconfigurazione dell’INPS come azienda di servizi ispirata a criteri di economicità, imprenditorialità, efficacia, efficienza e qualità.
Carattere innovativo e ambito di applicazione
Il Regolamento introduce elementi di flessibilità e modernizzazione del rapporto di impiego, ispirandosi per quanto possibile a schemi propri del mondo imprenditoriale. Esso si configura come fonte di normazione interna riferita ai soli istituti non disciplinati da legge o da contratto, mentre per gli altri istituti è previsto un compendio integrativo e, per specifiche materie, apposite circolari illustrative.
Principi organizzativi e valori fondanti
La premessa del Regolamento richiama alcuni principi guida: uso sistematico delle tecniche budgettarie, verifica del risultato come base delle valutazioni individuali e collettive, metodiche valutative legate al merito, centralità della formazione, definizione di piani di carriera e valorizzazione della dirigenza come centro di responsabilità e fattore di innovazione e sviluppo.
Ruolo del personale e articolazione delle sezioni
Per i dirigenti è prevista l’iscrizione in una sezione unica nazionale del ruolo del personale, coerente con la maggiore mobilità e responsabilità del ruolo. Per il restante personale sono previste sezioni distinte per ciascuna regione e per la Sede centrale, considerata come Centro direzionale, con settori omogenei per professione; è istituita anche una sezione autonoma per la Sede di Bolzano.
Mobilità territoriale e trasferimenti
La creazione delle sezioni regionali mira a garantire maggiore razionalità e stabilità nell’assegnazione del personale sul territorio. La mobilità è comunque ammessa nell’ambito della Regione e della Sede centrale secondo criteri e procedure predeterminati. I trasferimenti tra sezioni sono subordinati alla vacanza dei posti al 1 gennaio di ciascun anno e si realizzano tramite selezioni per titoli stabiliti annualmente dal Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale, da concludersi entro il 31 luglio successivo.
Formazione e sviluppo professionale
La formazione è qualificata come leva strategica. Il Regolamento ne disciplina finalità e programmazione, garantendo pari opportunità formative a tutto il personale e una presenza congrua delle lavoratrici alle attività corsuali. È previsto anche il ricorso a organizzazioni ed esperti esterni, nonché la partecipazione a corsi e seminari esterni. Sono inoltre previsti corsi ordinari di formazione permanente e corsi finalizzati e selettivi; la partecipazione a questi ultimi rileva ai fini della valutazione per lo sviluppo professionale e di carriera.
Valutazione del personale e progressioni
Il sistema di valutazione è profondamente innovato sia per i passaggi a qualifica superiore sia per i compensi incentivanti. È istituito un nucleo centrale di valutazione, integrabile con esperti esterni, che esprime un giudizio motivato sulle capacità e potenzialità del dipendente sulla base delle competenze maturate e dei risultati conseguiti. Operano anche nuclei locali con funzioni istruttorie. Le valutazioni confluiscono nelle selezioni per il passaggio di qualifica, insieme alle osservazioni del dipendente, e si affiancano alla Giunta di scrutinio; le decisioni finali spettano al Comitato esecutivo.
Disciplina e procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare è completamente rivisto sia nella tipizzazione delle fattispecie sanzionabili sia nella struttura procedurale, ispirata ai principi del nuovo codice di procedura penale. Le innovazioni rafforzano le garanzie difensive del dipendente, che può essere assistito da un procuratore o da un rappresentante sindacale, accedere agli atti e presentare scritti difensivi. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni, a pena di perenzione, con durata variabile in relazione alla sanzione. È prevista la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, con riduzione della sanzione e senza menzione nello stato matricolare.
Dirigenza, responsabilità e decentramento
Le norme sui dirigenti aggiornano attribuzioni e responsabilità in relazione al ruolo strategico nella realizzazione degli obiettivi dell’Ente. I dirigenti rispondono dei risultati conseguiti e degli eventuali esiti negativi al Direttore generale. È prevista la rotazione quinquennale dei titolari preposti alle unità funzionali, salvo motivata conferma. Le competenze attribuite al dirigente centrale con funzioni di capo del personale e ai dirigenti regionali accentuano il decentramento decisionale e favoriscono snellezza e rapidità delle procedure.
Professionisti e assetto organizzativo
Per il personale appartenente alle qualifiche professionali, il Regolamento tende ad armonizzare istituti e assetti funzionali con l’organizzazione complessiva dell’Ente. Il Comitato esecutivo dovrà definire la normativa per l’accesso ai livelli differenziati di professionalità, i criteri per gli incarichi di coordinamento e i rapporti funzionali con dirigenti e restante personale. Le aree professionali sono articolate in specifici uffici professionali affidati ai professionisti con incarichi di coordinamento, sovraordinati al personale addetto.
Responsabilità dei professionisti e ruolo dell’Avvocatura
I professionisti rispondono al legale rappresentante dell’Ente per l’esercizio dei singoli mandati. L’Avvocatura risponde al Presidente dell’Ente sia per i singoli mandati sia per gli indirizzi generali in materia di contenzioso fissati dal Consiglio di amministrazione, e svolge attività consulenziale a favore degli organi di amministrazione, del Direttore generale e dei dirigenti preposti alle strutture. I professionisti dipendono dal Direttore generale, che ne coordina l’attività secondo la normativa definita dal Comitato esecutivo.
Pubblicizzazione, notifica e norme finali
La circolare richiama preliminarmente l’attenzione sulle procedure di pubblicizzazione e notifica al personale, nonché sulle norme finali contenute negli articoli 69 e 70 del Regolamento. L’attuazione del nuovo impianto normativo coinvolge tutte le strutture dell’Istituto, con un ruolo centrale dei dirigenti nel governo del personale e nello stile di direzione.
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