Cassazione Civile, Ordinanza n. 18611/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia riguardava un terreno sito in Roma. Una persona fisica aveva convenuto in giudizio la società proprietaria chiedendo di accertare l'usucapione del fondo, deducendo di averlo posseduto in modo esclusivo, continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, coltivandolo e curandone la manutenzione. La società convenuta aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la restituzione del terreno, il rilascio e il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo. In primo grado la domanda di usucapione era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata e la domanda rigettata, con condanna alla restituzione e al pagamento di un importo mensile a titolo di danno da occupazione abusiva. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato il possesso utile all'usucapione e che il bene rivendicato dalla società corrispondeva solo a una parte di una particella di maggiore estensione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato la CTU e la sentenza passata in giudicato che aveva trasferito la particella originaria al dante causa della società, nonché elementi materiali del possesso come la delimitazione con sbarra e cancello; 3) violazione dell'art. 948 c.c., deducendo che l'azione della società sarebbe stata un'azione personale di restituzione e che la condanna al risarcimento avrebbe richiesto prova della mala fede del possessore e del danno effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva accertato, con valutazione di fatto non rivedibile in sede di legittimità, che la particella oggetto di causa derivava dalla particella originaria già trasferita al dante causa della società in forza di una sentenza passata in giudicato, e che comunque il giudice di merito aveva fondato il rigetto dell'usucapione sull'interruzione del possesso e sul mancato decorso del termine ventennale. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa o insufficiente valutazione di singoli elementi istruttori; nel caso concreto, la sentenza di merito aveva esaminato sia la precedente sentenza sia la consulenza tecnica, sicché la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del merito. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che il rigetto della domanda di usucapione e l'accertamento della proprietà in capo alla società comportavano l'obbligo di restituzione del bene detenuto sine titulo e che il danno da occupazione abusiva poteva essere riconosciuto in relazione alla perdita della possibilità di godimento del bene, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati nella motivazione; nel caso concreto il danno era stato liquidato sulla base della mancata fruttuosità del terreno edificabile e del suo valore locatizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
è richiamato come norma sull'usucapione; la Corte ribadisce che il possesso utile deve essere continuo e ultraventennale e che, nel caso concreto, tale requisito non risultava integrato per effetto dell'interruzione del possesso e del tempo trascorso prima dell'introduzione del giudizio
art. 948 c.c.
è richiamato per escludere che la domanda restitutoria e la correlata condanna risarcitoria fossero erroneamente accolte; una volta accertata la proprietà in capo alla società, il bene detenuto senza titolo deve essere restituito
art. 2932 c.c.
è menzionato quale titolo della precedente sentenza passata in giudicato che aveva trasferito la particella al dante causa della società, con effetti rilevanti sul giudizio di usucapione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la diversa lettura delle prove o la mera omessa considerazione di singoli elementi istruttori
art. 380-bis.1 c.p.c.
è richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito quando la Corte territoriale abbia accertato la titolarità del bene, l'interruzione del possesso e l'insussistenza del decorso ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di lamentare la mancata considerazione di ogni singolo elemento probatorio; esso sussiste solo se un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sia stato completamente omesso nel giudizio di merito.
- Quando la proprietà del bene sia accertata in capo a una parte, l'occupazione senza titolo impone la restituzione del bene e può fondare una pretesa risarcitoria per la perdita della possibilità di godimento del bene stesso.
- Il danno da occupazione abusiva di un immobile o di un terreno può essere provato anche in via presuntiva e liquidato sulla base della concreta attitudine del bene a produrre utilità, come il valore locatizio o la fruttuosità del terreno, purché sia allegata e apprezzata la perdita di godimento conseguente alla violazione del diritto di proprietà.
- Una precedente sentenza passata in giudicato che abbia trasferito il bene al dante causa della parte convenuta è idonea a incidere sul possesso e a spezzare l'eventuale decorso utile per l'usucapione del fondo oggetto di controversia.
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