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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03482/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del prezzo di vendita di un autoveicolo. In opposizione, il giudice di primo grado aveva revocato il decreto ritenendo carente la legittimazione attiva della società creditrice, sul presupposto che la vendita fosse intercorso con un diverso soggetto societario e che quest’ultimo avesse svolto il ruolo effettivo nella vicenda. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, confermando la revoca del decreto ma condannando la società opponente al pagamento di una somma inferiore, ritenendo provata la conclusione del contratto di compravendita tra le parti del giudizio e qualificando la società terza come mera intermediaria. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 100 e 115 c.p.c. per asserita errata esclusione di documenti prodotti e malgoverno delle prove; 2) violazione degli artt. 2702 e ss. c.c., 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione di nuove prove e per l’erronea attribuzione di valore di autocertificazione a una dichiarazione sostitutiva relativa all’incarico di vendita e alle pratiche di immatricolazione; 3) omessa pronuncia ex artt. 112 e 134 c.p.c. sulla valutazione di tali prove; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al rapporto commerciale tra la terza società e la controparte; 5) violazione dell’art. 1188 c.c. per avere escluso l’efficacia del pagamento effettuato alla terza società; 6) violazione dell’art. 1189 c.c. per avere negato l’efficacia del pagamento al creditore apparente; 7) omessa pronuncia sulle questioni ex artt. 1188 e 1189 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi per difetto di specificità e per il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito; ha ritenuto infondato solo il passaggio relativo alla dichiarazione sostitutiva, ritenuta validamente valorizzabile come autocertificazione. Ha quindi respinto integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società ricorrente. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto provata la compravendita del veicolo tra le parti e la mera intermediazione della società terza, escludendo che i motivi di ricorso superassero il vaglio di ammissibilità o fossero fondati. In particolare, ha affermato che i motivi fondati su prove documentali erano carenti di specificità perché non riproducevano il contenuto dei documenti richiamati; che alcuni censure miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; che l’art. 112 c.p.c. non può essere invocato per contestare una motivazione ritenuta insufficiente nella valutazione delle prove; e che le questioni sul pagamento al terzo e al creditore apparente erano inammissibili per difetto di specifica riproduzione del loro contenuto e per non emergere con chiarezza come già dedotte nei gradi di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire l’accertamento di merito, anche per difetto di specificità dei documenti richiamati.

  • art. 100 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul malgoverno delle prove è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito e non indicava con precisione il contenuto dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 2702 c.c. e ss.

    Invocato per contestare il valore probatorio delle scritture e documenti; la censura è in parte inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare l’asserita inadeguatezza della motivazione nella valutazione delle prove; rileva solo rispetto a domande ed eccezioni effettivamente proposte.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato connessamente all’omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Utilizzati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla deduzione del vizio di omessa pronuncia/omesso esame.

  • art. 1188 c.c.

    Evocato per sostenere l’efficacia del pagamento eseguito al terzo; motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancanza di riproduzione delle deduzioni svolte nei gradi di merito.

  • art. 1189 c.c.

    Evocato per la tesi del pagamento al creditore apparente; anche questa censura è stata dichiarata inammissibile per le stesse ragioni.

  • d.P.R. n. 445/2000, artt. 46, 47, 75 e 76

    La dichiarazione sostitutiva è stata ritenuta utilizzabile come autocertificazione, con rilevanza delle eventuali dichiarazioni mendaci sul piano penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui si commisura l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la valutazione di documenti o prove deve essere specifica: è necessario riprodurre il contenuto degli atti rilevanti e spiegare puntualmente la decisività della loro mancata considerazione.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. riguarda l’omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente proposte, non l’asserita insufficienza o erroneità del ragionamento valutativo sulle prove.
  • Le questioni relative al pagamento al terzo o al creditore apparente devono essere dedotte e documentate con precisione nei gradi di merito; in cassazione non possono essere introdotte o rivalutate in modo generico.
  • Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 può essere valorizzata dal giudice di merito come autocertificazione, ferma la rilevanza penale di eventuali dichiarazioni mendaci.
  • In materia di vendita di autoveicoli, la prova del reale soggetto venditore può essere desunta non solo dalle risultanze del PRA, ma anche dalla documentazione formata tra le parti e dagli atti presentati per la trascrizione del passaggio di proprietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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