Sentenza n. 12941/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento I. delle seguenti graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, indetta ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, siccome non contenenti i nomi dei ricorrenti e siccome approvate soltanto ai fini dell’individuazione dei vincitori sui posti originariamente banditi e non ai fini della progressiva assunzione di tutti i candidati in relazione agli ulteriori 52.771 posti rimasti vacanti nell’organico di diritto: - A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 17103; - A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16842; - A020 – Fisica, graduatoria di merito dell’USR Sardegna, pubblicata con decreto n. 23636; - A021 – Geografia, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16060; - A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 25350; - A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Sardegna, pubblicata con decreto n. 25350; - A026 – Matematica, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 15960; - A028 – Matematica e Scienze, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16818; - A028 – Matematica e Scienze, graduatoria di merito dell’USR Sardegna, pubblicata con decreto n. 25273; - A030 – Musica nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Lombardia, pubblicata con decreto n. 4169; - A030 – Musica nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Sardegna, pubblicata con decreto n. 25641; - A047 – Scienze matematiche applicate, graduatoria di merito dell’USR Lombardia, pubblicata con decreto n. 4160; - A047 – Scienze matematiche applicate, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16132; - A047 – Scienze matematiche applicate, graduatoria di merito dell’USR Sardegna, pubblicata con decreto n. 21640; - A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16384; - A060 – Tecnologia nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 17107; - A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, graduatoria di merito dell’USR Veneto, pubblicata con decreto n. 3754; - AB24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Inglese), graduatoria di merito dell’USR Lombardia, pubblicata con decreto n. 4177; - AB24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Inglese), graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16822; - AB25 – Lingue inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Inglese), graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16328; - AC24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Spagnolo), graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16247; - AC25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Spagnolo), graduatoria di merito dell’USR Marche, pubblicata con decreto n. 2004; - AC25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Spagnolo), graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16250; - B012 – Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, graduatoria di merito dell’USR Campania, pubblicata con decreto n. 44086; - B012 – Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, graduatoria di merito dell’USR Veneto, pubblicata con decreto n. 3821; - B014 – Laboratori di Scienze e tecnologie delle costruzioni, graduatoria di merito dell’USR Sardegna, pubblicata con decreto n. 25832; - B014 – Laboratori di Scienze e tecnologie delle costruzioni, graduatoria di merito dell’USR Veneto, pubblicata con decreto n. 3949; - B016 – Laboratori di Scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito dell’USR Sicilia, pubblicata con decreto n. 38452; - B017 – Laboratori di Scienze e tecnologie meccaniche, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 15893; - B018 – Laboratori di Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, graduatoria di merito dell’USR Campania, pubblicata con decreto n. 44085; II. quale atto presupposto, del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui: - all’art. 1, comma 3, prevede che: “Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura [esclusivamente] dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; - all’art. 9, comma 3, prevede che: “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”; III. quale ulteriore atto presupposto, del Decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, recante il bando della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all’allegato 1, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie definitive della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di docenti, il d.m. n. 108/2022 e il bando d.d. n. 1081/2022, nella parte in cui limitano le graduatorie ai soli vincitori e non prevedono l'assunzione progressiva degli idonei sui posti ulteriormente vacanti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, docenti precari iscritti nelle graduatorie d'istituto e nelle GPS e in possesso di almeno tre annualità di servizio nella scuola statale, hanno contestato la disciplina e gli esiti della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021. Hanno dedotto che la limitazione delle graduatorie ai soli vincitori, con esclusione degli altri candidati idonei nonostante la disponibilità di ulteriori posti vacanti, avrebbe vanificato la finalità di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di contrastare l'abuso del precariato scolastico. Sono stati prospettati il contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con i principi eurounitari di effettività e dissuasività, con l'art. 97 Cost. e con i principi di proporzionalità e buon andamento. In subordine è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; inoltre è stato domandato il risarcimento del danno da perdita di chance e da protrazione del precariato ove non fosse possibile la tutela ripristinatoria. Il Ministero ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso cumulativo e il difetto assoluto di giurisdizione, qualificando gli atti come politici, oltre a contestare la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso senza esaminare le eccezioni preliminari, ritenendo il gravame infondato nel merito. Ha affermato che la conformazione della procedura, inclusa la limitazione delle graduatorie ai vincitori e il carattere selettivo del concorso, deriva direttamente dalla normativa primaria, in particolare dall'art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, sicché l'amministrazione ministeriale ha esercitato un'attività vincolata e si è limitata a dare attuazione alla legge. La disciplina non escludeva completamente ogni scorrimento, poiché consentiva quello in favore degli eventuali rinunciatari entro i limiti stabiliti dalla legge e fino alla pubblicazione delle graduatorie del successivo concorso ordinario. Il carattere selettivo risultava inoltre coerente con la previsione del superamento delle prove concorsuali, del percorso formativo e dell'anno di formazione e prova. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente irragionevole la disciplina straordinaria, giustificata dall'esigenza di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica e di assicurare il tempestivo riavvio delle attività pubbliche. Ha escluso che la direttiva 1999/70/CE imponesse la stabilizzazione automatica, rilevando che agli Stati membri è riconosciuta discrezionalità nella scelta di misure effettive ed equivalenti contro l'abuso dei contratti a termine e che, nel pubblico impiego, la conversione automatica è preclusa dal principio del concorso pubblico. La procedura straordinaria è stata ritenuta una misura idonea a offrire una seria chance di stabilizzazione, pur mantenendo natura selettiva. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari
La norma legittima una procedura straordinaria limitata ai vincitori, prevedendo soltanto uno scorrimento circoscritto agli eventuali rinunciatari e ai limiti temporali e quantitativi stabiliti dalla legge.
art. 5, comma 11-quater, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
È richiamato quale disposizione sopravvenuta che ha previsto e disciplinato lo scorrimento in favore degli eventuali rinunciatari.
art. 1, comma 3, d.m. 28 aprile 2022, n. 108
Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio ... per la copertura dei posti comuni ... vacanti per l’anno scolastico 2021/2022
La disposizione delimita l'oggetto della procedura ai posti vacanti residuati dalle precedenti immissioni in ruolo.
art. 9, comma 3, d.m. 28 aprile 2022, n. 108
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale
La disposizione limita il numero dei candidati inseribili nelle graduatorie ai contingenti assegnati alla procedura.
clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone agli Stati membri l'adozione di misure effettive ed equivalenti per prevenire e, se necessario, sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato, senza imporre necessariamente la stabilizzazione automatica.
art. 267 TFUE
Costituisce la base della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiesta non accolta dal TAR.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati da una procedura straordinaria selettiva, fondata direttamente sulla legge e giustificata da circostanze eccezionali.
Massime di principio
- Una procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente può legittimamente limitare le graduatorie ai soli vincitori, con scorrimento circoscritto agli eventuali rinunciatari, quando tale conformazione sia direttamente prevista dalla legge e sia coerente con la natura eccezionale della procedura.
- Quando la legge disciplina in modo puntuale il numero dei posti, la composizione delle graduatorie e i limiti dello scorrimento, l'amministrazione che applica tali previsioni esercita un'attività vincolata e non può essere censurata per avere adottato una disciplina diversa da quella legislativamente stabilita.
- La clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone la stabilizzazione automatica dei lavoratori precari nel pubblico impiego, ma richiede misure effettive ed equivalenti idonee a prevenire e sanzionare l'abuso dei contratti a termine, nel rispetto del principio del concorso pubblico.
- Una procedura selettiva straordinaria può costituire una misura compatibile con il diritto dell'Unione contro il precariato anche se non garantisce l'assunzione di tutti i partecipanti, purché offra una seria possibilità di stabilizzazione e non abbia carattere meramente aleatorio o automatico.
- La limitazione dello scorrimento delle graduatorie degli idonei può essere ritenuta ragionevole quando ricorrano circostanze eccezionali e una prevalente esigenza pubblica connessa alla natura straordinaria della procedura, fermo restando il rispetto dei limiti fissati dalla legge.
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