Sentenza del 27/02/2015 n. 1211 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Detrazione spese ristrutturazione - Requisito della realizzazione diretta degli interventi di restauro da parte dell'impresa venditrice o assegnatrice - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, ai fini della detrazione, non è necessario che l'impresa venditrice o assegnatrice esegua direttamente i lavori. Il beneficio fiscale si applica anche quando tali interventi siano affidati in appalto a un'altra impresa, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la spettanza della detrazione IRPEF prevista dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 448 del 2001, sostenendo che gli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione dovessero essere realizzati direttamente dall'impresa di costruzione o ristrutturazione oppure dalla cooperativa edilizia che vende o assegna successivamente l'immobile. La questione riguardava quindi se il beneficio fosse escluso quando l'impresa venditrice o assegnatrice affidasse i lavori in appalto a un'altra impresa.
Norme richiamate
Art. 9, comma 2, Legge n. 448 del 2001
La disposizione non richiede che i lavori siano materialmente eseguiti direttamente dall'impresa che vende o assegna l'immobile. È sufficiente che l'impresa venditrice o assegnatrice realizzi l'operazione edilizia anche tramite affidamento in appalto a un'altra impresa.
Massime di principio
- Per beneficiare della detrazione fiscale per interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, non è necessariamente richiesta l'esecuzione materiale diretta dei lavori da parte dell'impresa che vende o assegna l'immobile.
- L'affidamento dei lavori a un'impresa appaltatrice non esclude di per sé il beneficio fiscale, purché l'intervento rientri tra quelli agevolati e siano rispettati gli altri requisiti documentali e sostanziali previsti dalla legge.
- Le norme agevolative non devono essere interpretate introducendo condizioni ulteriori non espressamente previste, come l'obbligo di esecuzione diretta dei lavori da parte del soggetto venditore o assegnante.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura effettiva dell'intervento, il ruolo dell'impresa venditrice o assegnatrice e la corretta documentazione dell'appalto e delle spese, ma la sola presenza di un'impresa esecutrice diversa non è sufficiente a negare la detrazione.
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