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Sentenza

Sentenza n. 1129/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Barletta sull’istanza del 14 dicembre 2023 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del diritto di superficie relativo alla stazione radio base e per l’imposizione di servitù, nonché sulla richiesta di conclusione del procedimento del 9 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria e operatore di una stazione radio base installata su un’area privata nel Comune di Barletta, aveva chiesto il 14 dicembre 2023 l’avvio della procedura per apporre il vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie sulla porzione di terreno occupata dall’impianto e dalle opere accessorie e per imporre servitù sulle aree di accesso e sui cavidotti. La richiesta seguiva la disdetta della locazione da parte del proprietario e il mancato accordo sulla cessione del diritto di superficie; la società aveva anche sollecitato la conclusione del procedimento il 9 luglio 2025. Dopo un’attività istruttoria comunale protrattasi almeno sino al 15 maggio 2025, senza l’adozione di un provvedimento conclusivo, la società ha agito per ottenere la dichiarazione dell’obbligo di provvedere. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine annuale per agire fosse decorso dal 13 gennaio 2024, trenta giorni dopo l’istanza. Nel merito non ha contestato né la propria qualità di autorità espropriante né la doverosità della conclusione favorevole del procedimento. Il Comune aveva inoltre valutato, senza esito, l’assegnazione di un’area alternativa e predisposto una proposta di variante urbanistica, non adottata dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2026 per mancanza del numero legale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: l’istruttoria era rimasta attiva, con interlocuzioni conosciute dalla ricorrente, sino alla nota comunale del 15 maggio 2025; pretendere che l’azione fosse proposta mentre il procedimento era ancora in corso avrebbe contrastato con collaborazione e buona fede. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era sostanzialmente incontestata e che dalla relazione dirigenziale del 15 aprile 2026 non risultavano ragioni ostative alla conclusione favorevole del procedimento. Ha ordinato al Comune di concluderlo entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, senza facoltà di subdelega e con automatica investitura, assegnandogli trenta giorni dal decorso del termine comunale. Ha condannato il Comune alle spese, liquidate in euro 3.500 oltre accessori se dovuti, disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza e rinviato all’udienza camerale del 10 dicembre 2026 per verificare l’adempimento.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    La tesi di parte resistente non può essere seguita in quanto la fase istruttoria si è articolata nel tempo fino al 15/05/2025 (nota del Dirigente Ufficio Espropri), con interlocuzioni endoprocedimentali con la ricorrente che ne è stata posta a conoscenza, sicchè la pretesa proposizione dell’azione giudiziaria nel corso della fase istruttoria attiva (benchè non particolarmente solerte) colliderebbe con il principio di collaborazione e buona fede.

    Il termine annuale per l’azione avverso il silenzio non è stato fatto decorrere, nel caso concreto, mentre era ancora in corso un’istruttoria effettiva, con interlocuzioni endoprocedimentali note all’istante; agire durante tale fase avrebbe contrastato con collaborazione e buona fede.

  • artt. 51 e seguenti d.P.R. 327/2001

    Il ricorso è nel merito fondato e l’articolata e dettagliata esposizione in fatto delle vicende che hanno riguardato l’adozione della pretesa variante con apposizione del vincolo evidenzia come la fondatezza della pretesa sia, in sostanza incontestata dall’Ente che ben sa di essere tenuto non solo alla conclusione del procedimento, ma alla sua conclusione favorevole alla pretesa della ricorrente.

    Nel caso deciso, la disciplina richiamata individua il Comune quale autorità espropriante e il TAR ha ritenuto sussistente non soltanto l’obbligo di concludere il procedimento, ma anche quello di concluderlo favorevolmente, in assenza di ragioni ostative.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione mantiene effettivamente attiva l’istruttoria e intrattiene con l’istante interlocuzioni endoprocedimentali a lui note, la proposizione dell’azione avverso il silenzio durante tale fase può risultare incompatibile con i principi di collaborazione e buona fede; la decorrenza del termine per agire va valutata tenendo conto dell’andamento concreto del procedimento.
  • Accertato l’obbligo dell’amministrazione di concludere un procedimento e, in assenza di ragioni ostative, di concluderlo in senso favorevole alla pretesa dell’istante, il giudice può fissare un termine per provvedere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, con automatica investitura allo spirare del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanzaDichiarazione di pubblica utilità
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PASilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad acta

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