Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 565 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accantonamento a fondo pensione - prelievo sostitutivo - eccedenza rispetto ad ordinaria ritenuta alla fonte - rimborso - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRPEF ritenuta in eccesso sulla prestazione previdenziale erogata in forma di capitale da FONDENEL. Sosteneva che, sui rendimenti effettivamente derivanti dall’investimento finanziario delle somme accantonate, dovesse applicarsi l’aliquota sostitutiva del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482/1985, anziché la più elevata tassazione applicata dal sostituto d’imposta. In via principale chiedeva il rimborso di circa 193.810 euro; in subordine, il rimborso di 65.986,94 euro sui rendimenti presunti della gestione PIA e, in ulteriore subordine, il rimborso di 3.396,51 euro relativo ai rendimenti certificati della gestione FONDENEL.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che non era possibile dimostrare l’esistenza e l’ammontare di rendimenti finanziari riferibili alla gestione PIA, anche perché tale fondo non aveva operato sui mercati finanziari. È stato invece riconosciuto come certo il rendimento netto della gestione FONDENEL, pari a 14.422,56 euro, sul quale l’imposta corretta era quella del 12,50%. Pertanto è stato riconosciuto al ricorrente il solo rimborso di 3.396,51 euro, oltre agli interessi di legge, corrispondente alla differenza tra l’imposta applicata e quella dovuta. La domanda è stata quindi accolta solo in minima parte; le spese di giudizio e quelle della consulenza tecnica sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6, legge n. 482/1985

    Aliquota del 12,50% sui rendimenti derivanti da investimenti finanziari.

    La norma è stata ritenuta applicabile alla sola componente della prestazione previdenziale costituita dal rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria delle somme accantonate, non all’intero capitale liquidato.

  • Art. 16, comma 1, lett. a), TUIR

    Tassazione separata dei redditi di lavoro dipendente e delle prestazioni previdenziali nei casi previsti.

    La tassazione separata resta applicabile alla parte della prestazione che non costituisce rendimento finanziario agevolabile.

  • Art. 17 TUIR

    Richiamato quale disposizione relativa alle modalità di applicazione della tassazione separata.

  • Art. 42, comma 4, TUIR

    Richiamato dal contribuente a sostegno dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% alla componente costituita dai rendimenti.

  • Art. 63, d.lgs. n. 546/1992

    Ha disciplinato la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione.

  • D.lgs. n. 124/1993

    Richiamato in relazione alla riforma della disciplina fiscale delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare e alla distinzione tra capitale e rendimento.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni dei fondi pensione liquidate in forma di capitale, occorre distinguere tra contributi o capitale accantonato e rendimento finanziario effettivamente prodotto.
  • L’aliquota agevolata del 12,50% può essere applicata solo ai rendimenti derivanti da un’effettiva gestione finanziaria documentata; non è sufficiente presumere il rendimento sulla base di parametri teorici, come i BTP, se manca la prova dell’investimento e del rendimento concretamente attribuito alla posizione individuale.
  • La prova del rendimento deve riguardare sia l’impiego delle somme sui mercati finanziari sia il criterio con cui il rendimento è stato imputato alla posizione del singolo aderente.
  • La parte della prestazione non qualificabile come rendimento finanziario resta soggetta al regime fiscale ordinario o alla tassazione separata previsto dalla normativa applicabile ratione temporis.
  • In presenza di documentazione certa rilasciata dal fondo o dal sostituto d’imposta, il contribuente può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata sulla componente di rendimento, calcolando la differenza tra l’aliquota effettivamente applicata e quella del 12,50%.
  • Una domanda di rimborso può essere accolta solo parzialmente e le spese possono essere compensate quando il contribuente ottiene un importo molto inferiore a quello richiesto, configurandosi una soccombenza reciproca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.