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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13194/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di importazione di sostanza stupefacente tipo "spice" (cannabinoide sintetico). Il ricorrente deduceva: 1) mancanza di responsabilità personale per il capo relativo all'importazione in quanto avrebbe solo ricevuto un pacco per conto di un coimputato senza conoscere il contenuto; 2) criticità di salute e assenza di supporto familiare che rendono inidonea la misura degli arresti domiciliari; 3) decorso del tempo (fatti del 2021), età avanzata, assenza di precedenti specifici, arresto dei sodali e annullamento della contestazione associativa, elementi che renderebbero non più attuali le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha confermato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di importazione di "spice". La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'attività di ricezione e custodia di pacchi provenienti dall'Olanda per conto di Emanuele Nastasi (ruolo ricorrente nell'importazione), valorizzando intercettazioni, modalità operative (pagamento con bonifico e restituzione della somma, acquisto di schede telefoniche) e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Ha altresì ritenuto che, nonostante la contestazione associativa fosse stata esclusa in sede di riesame, restassero attuali le esigenze cautelari sulla base di elementi concreti (es. controllo del Nastasi nei pressi del domicilio del ricorrente con un pacco di spice nel 2024). La Corte ha inoltre escluso l'illegittimità della motivazione circa l'adeguatezza della misura rispetto alle condizioni di salute, ritenendo possibili autorizzazioni specifiche per le esigenze di cura. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reiterazione, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, basata su fattispecie concreta, modalità realizzative, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito alla luce degli elementi probatori

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che regola l'onere delle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto ministeriale allegato, tabella 1)

    La sostanza 'spice' è indicata come cannabinoide sintetico inserito nella tabella 1 del decreto ministeriale allegato al Testo Unico, configurando pertanto una sostanza illecita la cui importazione integra il reato contestato

Massime di principio

  • Il giudizio di merito sui fatti (spessore degli indizi) non è sindacabile in sede di riesame se non per profili di illogicità manifesta o carenza motivazionale: il ricorrente deve contestare specificamente la motivazione, non limitarsi a una rivalutazione dei fatti
  • La mera distanza temporale dei fatti non automaticamente esclude l'attualità delle esigenze cautelari: il giudice deve effettuare una valutazione prognostica considerando modalità di realizzazione, personalità dell'indagato e contesto; occorrono elementi specifici che indichino la cessazione del rischio per ottenere la revoca della misura
  • L'annullamento della contestazione associativa non impedisce la conferma della misura per reati concreti (es. importazione di stupefacenti) se permangono gravi indizi specifici in relazione a tali condotte
  • Elementi quali intercettazioni, comportamenti ripetuti (ricezione e custodia di pacchi), rapporti di collaborazione economica (pagamenti, restituzioni), acquisito di utenze o schede telefoniche possono fondare adeguatamente la pericolosità e la gravità degli indizi
  • Le condizioni di salute e la mancanza di supporto familiare non escludono automaticamente la misura cautelare: il giudice può contemperare tali esigenze mediante autorizzazioni specifiche e non è tenuto ad annullare la misura se ritiene che permangano esigenze cautelari concrete
  • Per impugnare con successo la conferma di una misura cautelare è utile fornire elementi concreti che smentiscano la persistenza del rischio (es. documentazione sanitaria che renda incompatibile la detenzione, prova di cessazione dei rapporti illeciti, assenza di comportamenti successivi che collegano l'imputato al traffico)

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