Sentenza n. 1811/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alla Polizia di Stato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli accessori. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale per alcuni ricorrenti, l’inapplicabilità del beneficio al personale che cessa a domanda e l’incostituzionalità della relativa interpretazione per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. I ricorrenti avevano inoltre chiesto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al trattamento di fine servizio di personale in regime di diritto pubblico, e ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, e la cessazione a domanda è compatibile con il beneficio al ricorrere dei requisiti di età e anzianità. Ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, individuando il dies a quo nella data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; i pagamenti rateali hanno interrotto la prescrizione e, nel caso concreto, il quinquennio non era decorso dalla seconda rata alla notifica del ricorso. Ha escluso che l’art. 6-bis sia incostituzionale nei termini prospettati dall’INPS e, sulla base dell’orientamento del Consiglio di Stato richiamato, ha riconosciuto la spettanza dei sei scatti agli appartenenti alle forze di polizia anche in caso di cessazione a domanda, una volta maturati i requisiti. Ha accertato il diritto alla differenza di TFS conseguente alla riliquidazione, oltre agli interessi legali, ma ha negato il cumulo con la rivalutazione monetaria in forza dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
La controversia sul TFS del personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione amministrativa.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987
Da quanto precede deriva che il beneficio di cui si discute deve essere riconosciuto ai ricorrenti.
I sei scatti stipendiali spettano, ai fini del calcolo del TFS, al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non costituisce un termine di decadenza.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
Per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza sopra indicata il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla differenza di TFS decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto dal Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è consentito il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).
La disposizione conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio per le forze di polizia a ordinamento militare, senza introdurre un regime di calcolo diverso da quello applicabile alle forze di polizia.
Massime di principio
- Per il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda, il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS spetta quando siano stati maturati i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non determina decadenza dal beneficio.
- Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, poiché il pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione.
- Gli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
- La controversia relativa all’indennità di buonuscita del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa.
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