Cassazione Penale, Ordinanza n. 19270/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente asseritamente destinata allo spaccio. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che mancassero elementi certi per ritenere la droga sequestrata destinata alla cessione e non al solo uso personale. Con memoria difensiva successiva si è insistito per l'ammissibilità del ricorso e per la rimessione degli atti al Presidente della Corte. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che il ricorrente non si confrontava con la motivazione di merito, la quale aveva valorizzato plurimi indici: il quantitativo di hashish (50 grammi), l'assenza di redditi adeguati per acquistare una simile scorta, l'inattendibilità della spiegazione relativa al denaro ricevuto in regalo per il diciottesimo compleanno e le modalità concrete di detenzione/trasporto della sostanza. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui il solo dato quantitativo non basta, ma può concorrere con gli altri elementi nella valutazione globale della destinazione della droga allo spaccio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse immune da vizi di legittimità, avendo fatto corretto governo dei principi in tema di destinazione della sostanza stupefacente a uso non personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Il superamento dei limiti tabellari non genera una presunzione assoluta di destinazione non personale, ma è un indice che va valutato insieme ad altri elementi oggettivi e soggettivi.
art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Il dato quantitativo della sostanza, pur non essendo di per sé decisivo, può concorrere con altri elementi a fondare la destinazione allo spaccio.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso non esclusivamente personale deve essere desunta da una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, non dal solo dato ponderale.
- Il superamento dei limiti tabellari non comporta automaticamente la prova dello spaccio: il quantitativo ha rilievo indiziario crescente, ma va letto congiuntamente alle modalità di detenzione, alle condizioni economiche dell'agente e alla credibilità della versione difensiva.
- La tesi dell'uso personale è debole quando l'imputato non fornisce una spiegazione concreta e verificabile circa la provenienza del denaro impiegato per l'acquisto, il luogo di acquisto e le ragioni della detenzione in forme incompatibili con il consumo immediato.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se si risolve in una critica assertiva e non specifica alla motivazione della sentenza impugnata, senza effettivo confronto con gli argomenti decisivi posti dal giudice di merito.
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