Cassazione Penale, Sentenza n. 15691/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare. Deduce due motivi principali: 1) violazione del principio del contraddittorio e delle norme sul deposito degli atti (artt. 187, 190, 191, 192, 127 e 319 c.p.p. e art.6 CEDU) per non aver acquisito documenti prodotti dalla difesa in udienza, documenti prodotti in replica a memorie sopravvenute del PM; 2) vizio relativo alla insufficienza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p. (contestando la valutazione della gravità indiziaria e la valorizzazione della pregressa condanna per 416-bis senza considerare attenuazioni successive), sostenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere la sussistenza dell'associazione mafiosa e la sua partecipazione apicale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità (il ricorrente non ha indicato la specifica incidenza decisiva dei documenti omessi sull'ordinanza impugnata). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile come rimessa a nuova valutazione del compendio indiziario (censure rivalutative e aspecifiche) e, in ogni caso, la Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata l'analisi del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di associazione mafiosa e sulla partecipazione apicale dell'Errante Parrino, valorizzando anche i nova probatori prodotti dal Pubblico Ministero e la motivazione «rafforzata» richiesta in caso di ribaltamento della decisione del GIP.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
comma 2 (termine delle memorie prima dell'udienza camerale)
Regola i termini per il deposito delle memorie in camera di consiglio; la Corte ricorda che i "nova" possono essere prodotti ma devono rispettare il principio del contraddittorio e i termini, e che la mancata acquisizione di documenti difensivi deve essere specificamente dimostrata come decisiva per contestare l'ordinanza
art. 310 cod. proc. pen.
comma 2 (richiamo alle forme dell'art.127 per l'appello cautelare)
Nel giudizio di appello cautelare si applicano le forme previste dall'art.127; i documenti nuovi devono essere valutati nel rispetto del devolutum e del contraddittorio
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito allo standard di valutazione dei gravi indizi: la Corte richiama che il sindacato in cassazione è limitato e non consente una rivalutazione globale del materiale indiziario, salvo vizi di motivazione manifesti
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha condiviso la qualificazione dell'organizzazione come autonoma e dotata di capacità intimidatrice, e ha valorizzato elementi quali la cassa comune, la continuità degli incontri, l'affectio societatis e l'esternalizzazione del metodo mafioso
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale per motivare l'esigenza cautelare (pericolo di fuga e inquinamento probatorio): la Corte ha ritenuto fondate le esigenze cautelari in ragione della pericolosità del sodalizio e del ruolo apicale del ricorrente
art. 192 cod. proc. pen.
Stabilisce che le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova; la Corte ribadisce che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito se motivata logicamente
artt. 187, 190, 191, 191 cod. proc. pen.
Richiamati nel primo motivo come norme procedurali/probatorie; la Corte non ha ritenuto provata la lesione processuale perché il ricorrente non ha dimostrato la decisività della mancata acquisizione documentale
art. 6 CEDU
Invocato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha richiamato la necessità di effettività del contraddittorio ma poi ha evidenziato l'inammissibilità del motivo per genericità
Massime di principio
- La produzione tardiva di documenti in camera di consiglio è possibile ma, per essere efficace in cassazione, la difesa deve mostrare in modo specifico e motivato l'incidenza decisiva dei documenti sull'ordinanza impugnata; l'assenza di tale specificità rende la censura inammissibile.
- Nel giudizio di appello cautelare i "nova" sono ammissibili se rispettano il principio del contraddittorio e il devolutum: il PM può introdurre elementi successivi e il giudice deve garantire la possibilità di replica o termini congrui alla difesa.
- In sede di ricorso per cassazione contro decisioni cautelari, non è consentito un libero riesame del compendio probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili se non denotano vizi di motivazione chiari, manifesti o contraddittori.
- Quando il tribunale del riesame riforma una decisione favorevole all'indagato è richiesto un percorso motivazionale più articolato e persuasivo che confronti criticamente le ragioni della decisione riformata; la Corte valuta l'adeguatezza di tale "motivation strengthening".
- Le intercettazioni e le conversazioni, anche fra terzi, possono costituire prova diretta (art.192 c.p.p.) se il giudice di merito le interpreta secondo criteri logici e le massime di esperienza: l'interpretazione non è sindacabile in cassazione se razionale.
- Per la qualificazione di una nuova formazione come "associazione di tipo mafioso" occorre valutare autonomia, capacità intimidatrice (anche implicita), fama distintiva, continuità e strumenti di solidarietà (es. cassa comune); contrasti interni non escludono l'affectio societatis se ricomposti per finalità comuni di profitto.
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