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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15691/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare. Deduce due motivi principali: 1) violazione del principio del contraddittorio e delle norme sul deposito degli atti (artt. 187, 190, 191, 192, 127 e 319 c.p.p. e art.6 CEDU) per non aver acquisito documenti prodotti dalla difesa in udienza, documenti prodotti in replica a memorie sopravvenute del PM; 2) vizio relativo alla insufficienza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p. (contestando la valutazione della gravità indiziaria e la valorizzazione della pregressa condanna per 416-bis senza considerare attenuazioni successive), sostenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere la sussistenza dell'associazione mafiosa e la sua partecipazione apicale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità (il ricorrente non ha indicato la specifica incidenza decisiva dei documenti omessi sull'ordinanza impugnata). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile come rimessa a nuova valutazione del compendio indiziario (censure rivalutative e aspecifiche) e, in ogni caso, la Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata l'analisi del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di associazione mafiosa e sulla partecipazione apicale dell'Errante Parrino, valorizzando anche i nova probatori prodotti dal Pubblico Ministero e la motivazione «rafforzata» richiesta in caso di ribaltamento della decisione del GIP.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    comma 2 (termine delle memorie prima dell'udienza camerale)

    Regola i termini per il deposito delle memorie in camera di consiglio; la Corte ricorda che i "nova" possono essere prodotti ma devono rispettare il principio del contraddittorio e i termini, e che la mancata acquisizione di documenti difensivi deve essere specificamente dimostrata come decisiva per contestare l'ordinanza

  • art. 310 cod. proc. pen.

    comma 2 (richiamo alle forme dell'art.127 per l'appello cautelare)

    Nel giudizio di appello cautelare si applicano le forme previste dall'art.127; i documenti nuovi devono essere valutati nel rispetto del devolutum e del contraddittorio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito allo standard di valutazione dei gravi indizi: la Corte richiama che il sindacato in cassazione è limitato e non consente una rivalutazione globale del materiale indiziario, salvo vizi di motivazione manifesti

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha condiviso la qualificazione dell'organizzazione come autonoma e dotata di capacità intimidatrice, e ha valorizzato elementi quali la cassa comune, la continuità degli incontri, l'affectio societatis e l'esternalizzazione del metodo mafioso

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale per motivare l'esigenza cautelare (pericolo di fuga e inquinamento probatorio): la Corte ha ritenuto fondate le esigenze cautelari in ragione della pericolosità del sodalizio e del ruolo apicale del ricorrente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova; la Corte ribadisce che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito se motivata logicamente

  • artt. 187, 190, 191, 191 cod. proc. pen.

    Richiamati nel primo motivo come norme procedurali/probatorie; la Corte non ha ritenuto provata la lesione processuale perché il ricorrente non ha dimostrato la decisività della mancata acquisizione documentale

  • art. 6 CEDU

    Invocato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha richiamato la necessità di effettività del contraddittorio ma poi ha evidenziato l'inammissibilità del motivo per genericità

Massime di principio

  • La produzione tardiva di documenti in camera di consiglio è possibile ma, per essere efficace in cassazione, la difesa deve mostrare in modo specifico e motivato l'incidenza decisiva dei documenti sull'ordinanza impugnata; l'assenza di tale specificità rende la censura inammissibile.
  • Nel giudizio di appello cautelare i "nova" sono ammissibili se rispettano il principio del contraddittorio e il devolutum: il PM può introdurre elementi successivi e il giudice deve garantire la possibilità di replica o termini congrui alla difesa.
  • In sede di ricorso per cassazione contro decisioni cautelari, non è consentito un libero riesame del compendio probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili se non denotano vizi di motivazione chiari, manifesti o contraddittori.
  • Quando il tribunale del riesame riforma una decisione favorevole all'indagato è richiesto un percorso motivazionale più articolato e persuasivo che confronti criticamente le ragioni della decisione riformata; la Corte valuta l'adeguatezza di tale "motivation strengthening".
  • Le intercettazioni e le conversazioni, anche fra terzi, possono costituire prova diretta (art.192 c.p.p.) se il giudice di merito le interpreta secondo criteri logici e le massime di esperienza: l'interpretazione non è sindacabile in cassazione se razionale.
  • Per la qualificazione di una nuova formazione come "associazione di tipo mafioso" occorre valutare autonomia, capacità intimidatrice (anche implicita), fama distintiva, continuità e strumenti di solidarietà (es. cassa comune); contrasti interni non escludono l'affectio societatis se ricomposti per finalità comuni di profitto.

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