Cassazione Penale, Ordinanza n. 21130/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una fattispecie riconducibile alla dissimulazione dello stato di insolvenza. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo sostanzialmente una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, ritenendo non adeguatamente giustificato il superamento del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a ottenere una rivalutazione del merito, già compiuta dalla Corte territoriale, che aveva ricostruito la vicenda ravvisando l'elemento della dissimulazione dello stato di insolvenza, distintivo rispetto alla truffa. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi e della presenza di elementi negativi, in linea con la giurisprudenza consolidata. Ha infine ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione sul lieve scostamento dal minimo edittale era desumibile dal riferimento alla proclività a delinquere ricavata dai precedenti penali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 641 c.p.
La Corte richiama la fattispecie di insolvenza fraudolenta, evidenziando che l'elemento della dissimulazione dello stato di insolvenza la distingue dalla truffa.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e possono essere negate quando manchino elementi positivi valorizzabili; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
La modifica normativa è richiamata per affermare che, dopo l'intervento del 2008, ai fini della concessione delle attenuanti generiche non basta più la mera incensuratezza.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Norma di conversione del decreto-legge che ha inciso sulla disciplina delle attenuanti generiche.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti della motivazione resa.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve tener conto dei criteri legali di commisurazione, la cui applicazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti e delle prove quando la censura mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione del merito a quella compiuta dai giudici di appello.
- Nel reato di insolvenza fraudolenta, la dissimulazione dello stato di insolvenza è elemento costitutivo distintivo rispetto alla truffa e deve essere apprezzata sulla base della ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi l'assenza di elementi positivamente valutabili e la presenza di circostanze negative; non occorre una motivazione analitica ulteriore né il solo dato dell'incensuratezza basta a fondarle.
- La determinazione della pena e il superamento del minimo edittale rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o totale mancanza di motivazione.
- I precedenti penali possono essere valorizzati quale indice di proclività a delinquere ai fini della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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