Sentenza del 29/03/2022 n. 10029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla tassazione TARSU/TIA/TARES relativa alla parte variabile per i locali adibiti a magazzino: la contribuente aveva denunciato la produzione di rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari e richiesto l'esenzione/riduzione della parte variabile per le superfici interessate, allegando documentazione; il Comune contestava la qualificazione dei rifiuti come imballaggi terziari non assimilabili agli urbani e la mancata prova dello smaltimento in proprio tramite operatori autorizzati. Questioni processuali accessorie sulle pretesa esistenza di giudicato esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso del Comune (ha respinto la decisione della CTR). Ha ritenuto infondato il motivo relativo al presunto giudicato esterno (la mera non contestazione in memoria non vale come attestazione del passaggio in giudicato). Ha invece condiviso i rilievi sul merito: gli imballaggi terziari sono esclusi dalla raccolta comunale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, per cui la tassazione si applica solo alle parti di superficie in cui non si formano esclusivamente rifiuti speciali; tuttavia spetta al contribuente dimostrare l'esistenza e la delimitazione delle aree che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e provare l'effettivo smaltimento tramite operatori autorizzati (contratti, fatture, formulari specifici). Nel caso concreto la CTR aveva desunto la natura terziaria degli imballaggi dalla sola attività svolta e da formulari che non indicavano tale natura: tale prova è insufficiente. Pertanto la sentenza della CTR è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è rigettato; spese compensate per il merito, condanna della contribuente alle spese di cassazione a favore del Comune.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto Ronchi)
art. 35, art. 38, art. 43, art. 49
Disciplina speciale degli imballaggi: distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari; attribuisce ai produttori/utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi e vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel circuito di raccolta urbana, escludendoli di fatto dalla privativa comunale e dall'assimilazione automatica agli urbani.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU)
art. 62, art. 65, art. 67, art. 70
Regola la tassazione in rapporto alle superfici occupate e prevede l'esclusione dalla tassa per le parti di superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili; attribuisce al contribuente l'onere di denuncia e di fornire dati per l'esclusione/delimitatione.
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES)
Ha disciplinato la TARES sostanzialmente in continuità con i precedenti tributi rifiuti; riconosce l'esclusione dalla tassazione delle superfici dove si formano rifiuti speciali non assimilati, richiamando criteri analoghi a quelli del D.Lgs. 507/1993.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente)
Ha ridefinito il regime tariffario rifiuti (TIA 2) e previsto la transizione dalle precedenti tariffe; in concreto non ha eliminato l'applicabilità dei principi sostanziali sulle esclusioni per rifiuti speciali quando il regolamento ministeriale non è intervenuto.
Ha inciso sulla disciplina di assimilazione dei rifiuti provenienti da attività economiche, rendendo operativo il potere dei Comuni di assimilare o meno rifiuti speciali agli urbani secondo i criteri previsti; tuttavia la specialità degli imballaggi terziari prevale.
Normativa sul MUD e formulari (riferimenti operativi)
MUD e registri di carico/scarico possono contribuire a dimostrare la natura e la quantità dei rifiuti, ma da soli possono non essere sufficienti: è necessaria la prova dello smaltimento tramite contratti/fatture/formulari rilasciati da operatori autorizzati.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari non possono essere assoggettati alla privativa comunale né assimilati automaticamente ai rifiuti urbani: si applica per essi la disciplina dei rifiuti speciali.
- L'esclusione dalla Tarsu/Tares/Tia riguarda soltanto la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili; non comporta di per sé un'esenzione generalizzata senza prova.
- Onere della prova a carico del contribuente: per ottenere l'esclusione o la riduzione della parte variabile della tariffa il contribuente deve denunciare le aree interessate e dimostrare il corretto smaltimento tramite operatori autorizzati (contratti, fatture, formulari). Il MUD da solo può essere insufficiente.
- I regolamenti comunali che assimilano imballaggi terziari agli urbani sono in contrasto con la normativa nazionale sul settore imballaggi e possono essere disapplicati dal giudice tributario nella parte in cui operano tale assimilazione.
- La semplice non contestazione in memorie processuali non costituisce prova del passaggio in giudicato: il giudice deve verificare formalmente la definitività delle decisioni invocate.
- In assenza di adeguata documentazione probatoria del contribuente, l'ente locale è legittimato ad applicare la tassazione sulla superficie reclamata; eventuali riduzioni previste dal regolamento comunale sono distinte da esenzioni ex lege e rimangono soggette a limiti normativi.
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