Cassazione Civile, Ordinanza n. 26836/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta adesione del ricorrente alla definizione agevolata e del deposito delle quietanze di pagamento, rilevando che la controversia residua era coperta dalla definizione condonistica. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite in ragione della definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2014 in relazione a più cartelle, tra cui una riferita a debito IRPEF 2003. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso limitatamente a quella cartella, ritenendo nulla la notificazione della cartella stessa perché la raccomandata informativa, dovuta in caso di notifica a soggetto relativamente irreperibile, era stata inviata a un indirizzo errato. La CTR aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In Cassazione il contribuente aveva proposto tre motivi di ricorso contro la sentenza di appello, ma prima della decisione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017, depositando le quietanze di pagamento relative anche alla cartella ancora controversa.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017
L’adesione alla definizione agevolata disciplinata dalla norma, comprovata dal pagamento e dalle relative quietanze, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente sulla cartella interessata.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata che ricomprende il debito oggetto del giudizio e ne documenta il pagamento, il processo si estingue per cessata materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, di regola, la compensazione integrale delle spese di lite quando l’estinzione deriva da una definizione condonistica o agevolata.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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