Cassazione Penale, Sentenza n. 27427/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, legale rappresentante di una società fallita, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per occultamento e distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000 e per bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. I motivi di ricorso erano quattro: 1) per il reato tributario si contestava la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, sostenendo che la società fosse inattiva quando egli assunse la carica, che non vi fosse lesione del bene giuridico tutelato e che mancasse il dolo specifico di evasione, poiché l'eventuale condotta sarebbe stata successiva alle dichiarazioni fiscali e finalizzata, al più, a occultare prove di evasione già consumata; 2) si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 161, comma 2, c.p. per avere la Corte applicato l'aumento del termine di prescrizione per la recidiva reiterata e specifica anche al reato tributario, pur essendo la recidiva contestata, secondo il ricorrente, solo per la bancarotta; 3) per la bancarotta documentale si lamentava il travisamento della prova e l'assenza di motivazione sul dolo, sostenendo che la messa in liquidazione della società fosse incompatibile con il dolo generico e che mancasse la dimostrazione del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di conseguire un profitto; 4) si denunciava infine violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per avere i giudici di merito ritenuto provata la responsabilità nonostante una ricostruzione alternativa dei fatti, ritenuta dalla difesa più logica e coerente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha respinto come manifestamente infondati il primo e il secondo motivo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte relativa al reato tributario e lo ha assorbito, quanto alle doglianze sulla bancarotta, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, annullando la sentenza impugnata solo su tale capo e rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, anche per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili tutela l'interesse dell'amministrazione finanziaria alla immediata e completa conoscibilità della situazione contabile; non richiede l'assoluta impossibilità di ricostruzione dei dati fiscali, essendo sufficiente che la ricostruzione risulti non agevole o possibile solo tramite elementi acquisiti altrove. Il dolo specifico di evasione può consistere anche nell'intento di ostacolare l'accertamento di pregresse violazioni.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
La bancarotta fraudolenta documentale ha due ipotesi alternative: la sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture, che richiede dolo specifico di profitto o pregiudizio ai creditori, e la tenuta irregolare della contabilità, che richiede dolo generico. L'omessa tenuta, quando equivalga a occultamento o distruzione, ricade nella forma specifica e richiede il medesimo dolo specifico.
art. 161, comma 2, cod. pen.
L'aumento del termine di prescrizione per effetto della recidiva opera se la recidiva è contestata in relazione alla posizione dell'imputato e ai reati oggetto del processo; non è violato il principio di correlazione se la contestazione abbraccia entrambi i capi di imputazione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi denunciabili nei ristretti confini del ricorso per cassazione e non consente una nuova valutazione del fatto quando la ricostruzione del merito sia logicamente argomentata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In cassazione non possono essere proposte questioni nuove, non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio.
art. 192 cod. proc. pen.
La censura richiamata dalla difesa è stata ritenuta meramente assertiva e non idonea a individuare un autonomo vizio di motivazione rispetto a quelli già dedotti.
art. 533 cod. proc. pen.
La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata evocata dalla difesa ma ritenuta non violata in relazione al reato tributario, mentre la doglianza sulla bancarotta è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- Per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000 non è necessario che l'attività accertativa sia resa impossibile in assoluto; è sufficiente che la condotta renda la ricostruzione dei dati fiscali difficoltosa o richieda acquisizioni presso terzi.
- Il dolo specifico del reato tributario può sussistere anche quando la sottrazione o distruzione delle scritture sia posta in essere dopo la presentazione delle dichiarazioni, se la finalità è impedire o ostacolare l'accertamento di pregresse violazioni fiscali.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale occorre distinguere tra la forma specifica, caratterizzata da sottrazione, distruzione, occultamento o omessa tenuta delle scritture con dolo specifico di profitto o di pregiudizio ai creditori, e la forma generica, che ricorre quando la contabilità esistente è tenuta in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari con dolo generico.
- L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare la bancarotta documentale specifica quando equivalga, in concreto, a occultamento o distruzione della documentazione, con conseguente necessità del dolo specifico.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di diritto non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio.
- La recidiva rileva ai fini dell'aumento del termine di prescrizione solo se risulta ritualmente contestata nei confronti dell'imputato in relazione ai capi di imputazione interessati; se la contestazione riguarda la posizione complessiva dell'imputato e comprende entrambi i reati, non vi è violazione del principio di correlazione.
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