Sentenza del 11/02/2015 n. 2641 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società H. S. S.n.c. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2003, dell'importo di Euro 4.145,06, contestando l'atto sia nei confronti del Comune impositore sia dell'agente della riscossione. La CTP di Cosenza aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la notifica della cartella. Equitalia aveva proposto appello, dichiarato inammissibile dalla CTR della Calabria per violazione delle formalità previste per la notifica e il deposito dell'atto di appello. Contro tale decisione Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, ma non ha depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate utilizzate per notificare il ricorso alle parti intimate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia, poiché la mancata produzione degli avvisi di ricevimento impediva di verificare il perfezionamento delle notifiche e la corretta instaurazione del contraddittorio. La ricorrente non aveva neppure chiesto tempestivamente la rimessione in termini né dimostrato di essersi attivata per ottenere duplicati degli avvisi. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché le parti intimate non si erano costituite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 7, convertito dalla L. n. 248 del 2005
La disposizione impone specifiche formalità per la notifica dell'atto di appello tributario e per il deposito della relativa copia presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 149
La notifica a mezzo posta deve essere provata mediante la documentazione attestante la consegna, in particolare l'avviso di ricevimento.
Codice di procedura civile, art. 153, comma 2
La rimessione in termini presuppone un'istanza tempestiva e, nel caso di mancata disponibilità dell'avviso di ricevimento, la prova di essersi attivati diligentemente per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale.
Codice di procedura civile, art. 379, comma 1
Il deposito dell'avviso di ricevimento o la richiesta di rimessione in termini deve avvenire prima dell'inizio della relazione in udienza, affinché possa essere valutata la regolarità della notificazione.
Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1
In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato, la cui richiesta deve essere documentata per poter ottenere eventualmente la rimessione in termini.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi notifica il ricorso tramite posta deve depositare gli avvisi di ricevimento relativi a tutte le parti destinatarie: la loro mancata produzione può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- L'avviso di ricevimento non è un adempimento meramente formale, ma serve a dimostrare che la notifica si è perfezionata e che il contraddittorio è stato correttamente instaurato.
- Se l'avviso di ricevimento è smarrito o non è immediatamente disponibile, è necessario attivarsi tempestivamente presso l'amministrazione postale per ottenere un duplicato e chiedere, se occorre, la rimessione in termini prima dell'inizio della discussione.
- Le formalità di notifica e deposito degli atti nei giudizi tributari devono essere rispettate rigorosamente; la mancata prova dell'adempimento può impedire l'esame dei motivi di merito.
- L'inammissibilità per difetti nella notifica del ricorso lascia ferma la decisione impugnata, salvo ulteriori rimedi eventualmente esperibili secondo le regole processuali applicabili.
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