Cassazione Civile, Ordinanza n. 34156/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo la soluzione indicata dal giudice rimettente ma affermando che la domanda risarcitoria, pur prospettata come lesione dell'affidamento, era attratta nella giurisdizione esclusiva amministrativa perché riferita al rilascio di un permesso di costruire. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della natura officiosa del regolamento di giurisdizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice amministrativo)
La controversia
Due proprietari di un immobile avevano eseguito lavori di rifacimento della copertura confidando nella legittimità di un permesso di costruire rilasciato dal comune. A seguito di un giudizio promosso dai vicini, erano stati condannati alla rimessione in pristino, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese. Essi avevano quindi agito contro il comune per ottenere il risarcimento del pregiudizio asseritamente subito per aver fatto affidamento sulla legittimità del titolo edilizio. Il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione, ritenendo necessario, per radicare la cognizione del giudice ordinario anche in ipotesi di giurisdizione esclusiva, che vi fosse un provvedimento ampliativo poi definitivamente annullato o comunque disapplicato. Riassunto il processo davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo sostenendo invece che la domanda fosse di responsabilità da lesione dell'affidamento incolpevole, fondata sulla violazione dei doveri generali di buona fede e correttezza, e che pertanto la giurisdizione dovesse spettare al giudice ordinario. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, essendo la domanda connessa al rilascio di un permesso di costruire e rientrando nella giurisdizione esclusiva in materia edilizia-urbanistica, ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a.; le spese non sono state regolate per la natura officiosa del procedimento.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
richiamato per ricondurre talune ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione alla categoria del contatto sociale, fonte di obbligazioni risarcitorie.
art. 7, comma 4, c.p.a.
richiamato per affermare che la tutela risarcitoria segue la situazione soggettiva lesa e si inserisce nella giurisdizione del giudice competente sulla posizione sostanziale dedotta.
art. 133, lett. f), c.p.a.
indicato come base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia concernente il permesso di costruire.
art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990
menzionato come dato normativo valorizzato dall'evoluzione giurisprudenziale sulla tutela dell'affidamento nei rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 5, d.lgs. 36/2023
richiamato come ulteriore intervento normativo che ha inciso sull'inquadramento della responsabilità da affidamento.
d.l. 76/2020, conv. in L. 120/2020
richiamato come intervento normativo che ha contribuito al mutamento del quadro relativo alla tutela dell'affidamento.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non al solo contenuto formale della domanda.
- La domanda di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato nell'azione amministrativa può avere natura di diritto soggettivo, ma la giurisdizione resta del giudice amministrativo quando il pregiudizio si inserisce in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva.
- La tutela risarcitoria ha carattere rimediale e segue la giurisdizione spettante alla situazione soggettiva lesa; se la controversia riguarda un titolo edilizio rientrante nella giurisdizione esclusiva, anche la pretesa risarcitoria autonoma resta al giudice amministrativo.
- Per configurare una responsabilità della pubblica amministrazione da affidamento non è decisivo l'annullamento formale del provvedimento, ma, nel caso di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, la controversia non viene sottratta al giudice amministrativo solo perché la domanda è costruita come violazione di buona fede e correttezza.
- La lesione dell'affidamento va distinta dalla contestazione della legittimità del provvedimento: il danno lamentato può riguardare spese, risorse e occasioni perdute indotte dal comportamento amministrativo, ma la giurisdizione dipende comunque dall'inquadramento della materia e del rapporto dedotto.
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