Sentenza del 14/02/2017 n. 568 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Omesso pagamento - Notaio - Responsabilità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità del notaio per l'omesso pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione a un atto perfezionato tramite il suo intervento. Il notaio, in qualità di responsabile d'imposta e in forza della solidarietà passiva, è tenuto a versare all'Erario le somme dovute per la registrazione dell'atto. Ciò non modifica, tuttavia, la posizione dei soggetti che hanno posto in essere l'atto: sotto il profilo tributario, le parti sostanziali restano obbligate al pagamento dell'imposta.
La decisione
È stata affermata la sussistenza della responsabilità del notaio nei confronti dell'Erario per il mancato pagamento delle imposte relative all'atto rogato. Il notaio può quindi essere chiamato a corrispondere le somme dovute in quanto responsabile d'imposta e coobbligato solidale. Resta fermo che l'obbligazione tributaria grava originariamente sulle parti sostanziali dell'atto, che continuano a essere i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e della responsabilità d'imposta del notaio
Il notaio che interviene nella formazione e registrazione dell'atto è responsabile d'imposta e, in virtù della solidarietà passiva, deve versare all'Erario le imposte dovute, anche se l'obbligazione tributaria sostanziale resta a carico delle parti.
Massime di principio
- Il notaio può essere direttamente chiamato dall'Amministrazione finanziaria a pagare le imposte collegate all'atto da lui ricevuto o autenticato, anche quando il mancato pagamento dipende dalle parti.
- La responsabilità del notaio verso l'Erario non sostituisce né elimina l'obbligo principale delle parti sostanziali, che restano i debitori dell'imposta sotto il profilo tributario.
- La solidarietà passiva consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
- In casi analoghi occorre distinguere tra responsabile d'imposta, che è tenuto al versamento per legge, e soggetto passivo dell'imposta, che è il titolare dell'obbligazione tributaria sostanziale.
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