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Sentenza

Sentenza del 14/02/2017 n. 568 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Omesso pagamento - Notaio - Responsabilità - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la responsabilità del notaio per l'omesso pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione a un atto perfezionato tramite il suo intervento. Il notaio, in qualità di responsabile d'imposta e in forza della solidarietà passiva, è tenuto a versare all'Erario le somme dovute per la registrazione dell'atto. Ciò non modifica, tuttavia, la posizione dei soggetti che hanno posto in essere l'atto: sotto il profilo tributario, le parti sostanziali restano obbligate al pagamento dell'imposta.

La decisione

È stata affermata la sussistenza della responsabilità del notaio nei confronti dell'Erario per il mancato pagamento delle imposte relative all'atto rogato. Il notaio può quindi essere chiamato a corrispondere le somme dovute in quanto responsabile d'imposta e coobbligato solidale. Resta fermo che l'obbligazione tributaria grava originariamente sulle parti sostanziali dell'atto, che continuano a essere i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro e della responsabilità d'imposta del notaio

    Il notaio che interviene nella formazione e registrazione dell'atto è responsabile d'imposta e, in virtù della solidarietà passiva, deve versare all'Erario le imposte dovute, anche se l'obbligazione tributaria sostanziale resta a carico delle parti.

Massime di principio

  • Il notaio può essere direttamente chiamato dall'Amministrazione finanziaria a pagare le imposte collegate all'atto da lui ricevuto o autenticato, anche quando il mancato pagamento dipende dalle parti.
  • La responsabilità del notaio verso l'Erario non sostituisce né elimina l'obbligo principale delle parti sostanziali, che restano i debitori dell'imposta sotto il profilo tributario.
  • La solidarietà passiva consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra responsabile d'imposta, che è tenuto al versamento per legge, e soggetto passivo dell'imposta, che è il titolare dell'obbligazione tributaria sostanziale.

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