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Legge

L.R. Lombardia 18/2014

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina interventi abitativi, economici e di mediazione familiare per coniugi separati o divorziati in disagio, residenti in Lombardia da almeno cinque anni, con figli minori o maggiorenni con grave handicap. Prevede esclusioni per inadempienze genitoriali e per talune condanne penali. Molte misure richiedono atti attuativi della Giunta; la spesa è finanziata dal bilancio regionale, con stanziamenti dal 2014 e successivi.

Tutela e sostegno dei coniugi separati o divorziati in disagio, con particolare attenzione ai figli minori

Tutela e sostegno dei coniugi separati o divorziati in disagio

La legge della Regione Lombardia istituisce un insieme di interventi di tutela sociale, abitativa ed economica a favore dei coniugi separati o divorziati che si trovino in condizioni di disagio. L’obiettivo è preservare il ruolo genitoriale, garantire una vita dignitosa e favorire il recupero dell’autonomia abitativa, con particolare attenzione ai figli minori e ai figli maggiorenni con handicap grave.

Ambito di applicazione e destinatari

La disciplina si applica ai coniugi separati o divorziati:

  • in disagio sociale ed economico;
  • residenti in Lombardia da almeno cinque anni;
  • destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, anche provvisori e urgenti, che regolano gli obblighi economici e/o patrimoniali.

La tutela è rivolta in particolare ai casi con:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Sono esclusi dai benefici i coniugi separati o divorziati che vengono meno ai doveri di cura e mantenimento dei figli. Sono inoltre esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, compresi gli atti persecutori, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Competenze e strumenti di coordinamento

La Regione promuove il coinvolgimento coordinato di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti locali ed enti pubblici e privati per realizzare interventi integrati sul territorio.

Promuove inoltre protocolli d’intesa con le parti sociali, nell’ambito della contrattazione collettiva decentrata, per individuare strumenti di flessibilità lavorativa utili a favorire le relazioni familiari dei soggetti destinatari, con figli minori o con figli maggiorenni con handicap grave.

Assistenza, mediazione familiare e prevenzione del conflitto

La Regione valorizza i consultori pubblici e privati come luoghi di mediazione familiare, orientamento e consulenza legale, psicologica, sociale ed educativa genitoriale. In tali spazi possono essere promosse anche iniziative di auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, con il coinvolgimento di enti no profit e associazioni iscritti al registro regionale del volontariato.

Sostegno abitativo

Per i coniugi separati o divorziati in disagio economico che, per provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono tenuti al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non hanno la disponibilità della casa familiare in cui vivono i figli, la legge prevede interventi di sostegno abitativo.

Tali interventi comprendono:

  • protocolli per la concessione di alloggi a canone agevolato vicino alla residenza dei figli o nelle immediate vicinanze;
  • locazioni agevolate e temporanee con enti pubblici o privati per un massimo di 36 mesi;
  • assegnazione d’urgenza di alloggi ERP, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito regolamentare richiamato.

Ai fini delle graduatorie per alloggi a canone sostenibile, tali soggetti ricevono un peso pari a quello dei nuclei sottoposti a procedure esecutive di sfratto.

La Giunta regionale doveva adeguare entro 120 giorni dall’entrata in vigore il regolamento regionale n. 1/2004 per consentire l’attuazione di queste misure.

Sostegno economico

La Regione promuove contributi temporanei, anche di natura economica, per i coniugi separati o divorziati con figli minori o con figli maggiorenni con handicap grave che si trovino in comprovato disagio economico e sociale.

L’accesso ai benefici è subordinato:

  • alla definizione di criteri stabiliti dalla Giunta;
  • alla sottoscrizione di un patto di corresponsabilità;
  • alla predisposizione di un progetto personalizzato di recupero dall’area del disagio.

La Giunta definisce anche le modalità di accesso a misure di credito agevolato collegate agli interventi previsti dalla legge.

Modalità attuative e valutazione del disagio

La Giunta regionale definisce criteri e modalità per valutare il disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria relativi al mantenimento di figli, coniuge o ex coniuge e alla perdita della disponibilità della casa familiare.

Monitoraggio e clausola valutativa

Il Consiglio regionale verifica l’attuazione della legge e i risultati raggiunti nel ridurre il disagio dei destinatari. La Giunta deve trasmettere una relazione biennale che indichi:

  • diffusione territoriale e numero dei destinatari;
  • criteri adottati e modalità di valutazione del disagio;
  • tipologia ed entità degli interventi realizzati;
  • monitoraggio, controllo e diffusione delle informazioni agli utenti;
  • unità d’offerta e operatori coinvolti;
  • grado di soddisfacimento della domanda e riparto delle risorse tra le categorie di destinatari.

I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire dati e informazioni utili alla valutazione. I dati elaborati sono resi accessibili e la relazione consiliare è pubblicata con gli eventuali documenti conclusivi.

Copertura finanziaria

Le spese per gli interventi abitativi sono coperte con le risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, a partire dall’esercizio 2014 e successivi, nella Missione 12, Programma 06. Le spese per gli interventi economici sono quantificate in 4.000.000 euro per il 2014 e finanziate con le risorse della Missione 12, Programmi 05 e 07, sempre per il 2014 e per gli esercizi successivi.

Dal 2015, le spese sono autorizzate con la legge di approvazione del bilancio nei limiti delle disponibilità delle missioni e dei programmi indicati.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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