L.R. Lombardia 18/2014
Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda disciplina interventi abitativi, economici e di mediazione familiare per coniugi separati o divorziati in disagio, residenti in Lombardia da almeno cinque anni, con figli minori o maggiorenni con grave handicap. Prevede esclusioni per inadempienze genitoriali e per talune condanne penali. Molte misure richiedono atti attuativi della Giunta; la spesa è finanziata dal bilancio regionale, con stanziamenti dal 2014 e successivi.
Tutela e sostegno dei coniugi separati o divorziati in disagio, con particolare attenzione ai figli minori
Tutela e sostegno dei coniugi separati o divorziati in disagio
La legge della Regione Lombardia istituisce un insieme di interventi di tutela sociale, abitativa ed economica a favore dei coniugi separati o divorziati che si trovino in condizioni di disagio. L’obiettivo è preservare il ruolo genitoriale, garantire una vita dignitosa e favorire il recupero dell’autonomia abitativa, con particolare attenzione ai figli minori e ai figli maggiorenni con handicap grave.
Ambito di applicazione e destinatari
La disciplina si applica ai coniugi separati o divorziati:
- in disagio sociale ed economico;
- residenti in Lombardia da almeno cinque anni;
- destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, anche provvisori e urgenti, che regolano gli obblighi economici e/o patrimoniali.
La tutela è rivolta in particolare ai casi con:
- figli minori;
- figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Sono esclusi dai benefici i coniugi separati o divorziati che vengono meno ai doveri di cura e mantenimento dei figli. Sono inoltre esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, compresi gli atti persecutori, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
Competenze e strumenti di coordinamento
La Regione promuove il coinvolgimento coordinato di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti locali ed enti pubblici e privati per realizzare interventi integrati sul territorio.
Promuove inoltre protocolli d’intesa con le parti sociali, nell’ambito della contrattazione collettiva decentrata, per individuare strumenti di flessibilità lavorativa utili a favorire le relazioni familiari dei soggetti destinatari, con figli minori o con figli maggiorenni con handicap grave.
Assistenza, mediazione familiare e prevenzione del conflitto
La Regione valorizza i consultori pubblici e privati come luoghi di mediazione familiare, orientamento e consulenza legale, psicologica, sociale ed educativa genitoriale. In tali spazi possono essere promosse anche iniziative di auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, con il coinvolgimento di enti no profit e associazioni iscritti al registro regionale del volontariato.
Sostegno abitativo
Per i coniugi separati o divorziati in disagio economico che, per provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono tenuti al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non hanno la disponibilità della casa familiare in cui vivono i figli, la legge prevede interventi di sostegno abitativo.
Tali interventi comprendono:
- protocolli per la concessione di alloggi a canone agevolato vicino alla residenza dei figli o nelle immediate vicinanze;
- locazioni agevolate e temporanee con enti pubblici o privati per un massimo di 36 mesi;
- assegnazione d’urgenza di alloggi ERP, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito regolamentare richiamato.
Ai fini delle graduatorie per alloggi a canone sostenibile, tali soggetti ricevono un peso pari a quello dei nuclei sottoposti a procedure esecutive di sfratto.
La Giunta regionale doveva adeguare entro 120 giorni dall’entrata in vigore il regolamento regionale n. 1/2004 per consentire l’attuazione di queste misure.
Sostegno economico
La Regione promuove contributi temporanei, anche di natura economica, per i coniugi separati o divorziati con figli minori o con figli maggiorenni con handicap grave che si trovino in comprovato disagio economico e sociale.
L’accesso ai benefici è subordinato:
- alla definizione di criteri stabiliti dalla Giunta;
- alla sottoscrizione di un patto di corresponsabilità;
- alla predisposizione di un progetto personalizzato di recupero dall’area del disagio.
La Giunta definisce anche le modalità di accesso a misure di credito agevolato collegate agli interventi previsti dalla legge.
Modalità attuative e valutazione del disagio
La Giunta regionale definisce criteri e modalità per valutare il disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria relativi al mantenimento di figli, coniuge o ex coniuge e alla perdita della disponibilità della casa familiare.
Monitoraggio e clausola valutativa
Il Consiglio regionale verifica l’attuazione della legge e i risultati raggiunti nel ridurre il disagio dei destinatari. La Giunta deve trasmettere una relazione biennale che indichi:
- diffusione territoriale e numero dei destinatari;
- criteri adottati e modalità di valutazione del disagio;
- tipologia ed entità degli interventi realizzati;
- monitoraggio, controllo e diffusione delle informazioni agli utenti;
- unità d’offerta e operatori coinvolti;
- grado di soddisfacimento della domanda e riparto delle risorse tra le categorie di destinatari.
I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire dati e informazioni utili alla valutazione. I dati elaborati sono resi accessibili e la relazione consiliare è pubblicata con gli eventuali documenti conclusivi.
Copertura finanziaria
Le spese per gli interventi abitativi sono coperte con le risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, a partire dall’esercizio 2014 e successivi, nella Missione 12, Programma 06. Le spese per gli interventi economici sono quantificate in 4.000.000 euro per il 2014 e finanziate con le risorse della Missione 12, Programmi 05 e 07, sempre per il 2014 e per gli esercizi successivi.
Dal 2015, le spese sono autorizzate con la legge di approvazione del bilancio nei limiti delle disponibilità delle missioni e dei programmi indicati.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 10 giu 2014R.R. Lombardia 4/2014
- Legge · 8 lug 2014L.R. Lombardia 19/2014
- Legge · 9 lug 2014L.R. Lombardia 20/2014
- Legge · 4 giu 2014L.R. Lombardia 17/2014
- Legge · 14 lug 2014L.R. Lombardia 21/2014
- Legge · 24 lug 2014L.R. Lombardia 22/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →