R.R. Lombardia 4/2014
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina per la Lombardia il sistema tariffario integrato regionale del TPL (STIR), composto da STIBM, STIL e TIR, con regole su titoli di viaggio, tariffe, riparti, agevolazioni, vendita, controlli e monitoraggio. Prevede un regime transitorio legato all’avvio dei nuovi sistemi e all’adeguamento dei contratti; in larga parte la disciplina è oggi superata o sostituita da atti successivi.
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico lombardo
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico in Lombardia
Il regolamento definisce il quadro tariffario integrato del trasporto pubblico locale regionale lombardo, articolato in STIBM, STIL e TIR. La disciplina mira a coordinare tariffe, titoli di viaggio, riparto degli introiti, agevolazioni e condizioni di trasporto, con applicazione limitata al territorio della Lombardia.
Definizioni e campo di applicazione
Il provvedimento opera nel sistema delineato dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e disciplina:
- i criteri e le modalità di applicazione del nuovo STIR ai servizi di trasporto pubblico di linea di competenza regionale e locale, inclusi i collegamenti aeroportuali di cui all’art. 28, comma 1, lettera a);
- le tariffe di alcuni servizi commerciali, finalizzati e granturismo;
- l’integrazione tariffaria dei servizi complementari.
Lo STIR è il sistema coordinato a livello regionale e si compone di:
- STIBM, per i Bacini di Mobilità;
- STIL, per gli spostamenti fra Bacini di Mobilità;
- TIR, come tariffa integrata regionale per gli spostamenti su tutto il territorio lombardo.
Architettura del modello tariffario
Il modello regionale si fonda su due logiche principali:
- un modello a zone per l’integrazione tariffaria all’interno dei Bacini di Mobilità;
- un modello lineare per i collegamenti tra Bacini di Mobilità.
La validità delle tariffe rispetto ai servizi ferroviari è definita con atto della Giunta regionale. Per servizi che interessano anche territori extra-regionali o soggetti non lombardi, la Regione o le Agenzie competenti stipulano intese per condizioni tariffarie coerenti con STIR. La Giunta regionale promuove inoltre l’integrazione con i sistemi tariffari ferroviari interregionali, nazionali e internazionali.
Competenze degli enti e obblighi di comunicazione
Gli Enti Regolatori devono trasmettere alla Giunta regionale i principali provvedimenti tariffari, tra cui:
- approvazione e modifiche sostanziali dei sistemi tariffari;
- nuove tipologie di titoli di viaggio;
- zonizzazione di bacino;
- relazioni non soggette o parzialmente soggette a STIR;
- adeguamenti tariffari;
- nuove agevolazioni o gratuità;
- accordi previsti dalla parte V.
La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni. La Giunta può formulare rilievi; gli enti interessati devono recepirli entro 60 giorni. Gli affidatari devono trasmettere reportistica su vendite, condizioni di trasporto, controlli e sanzioni. In caso di inerzia o contrasto con le determinazioni regionali, la Giunta può sospendere risorse o esercitare il potere sostitutivo; i contratti di servizio possono prevedere sospensione dei corrispettivi, blocco degli adeguamenti tariffari e penali.
STIBM: ambito, titoli, gestione e riparto
Gli STIBM si applicano nei Bacini di Mobilità individuati dalle Agenzie nei Bacini pluri-provinciali; nei Bacini mono-provinciali o in mancanza di individuazione specifica, coincidono con l’intero Bacino. Il sistema è obbligatorio per gli spostamenti interni ai Bacini di Mobilità con servizi automobilistici, a chiamata, su impianti fissi, a guida vincolata e ferroviari, salvo eccezioni di non assoggettamento o assoggettamento parziale.
I titoli obbligatori STIBM sono:
- biglietto ordinario;
- biglietto giornaliero;
- biglietto multi-corse equivalente a dieci ordinari;
- abbonamento settimanale personale;
- abbonamento mensile personale;
- abbonamento annuale personale.
Il prezzo non dipende dal mezzo, dal vettore o dal numero dei trasbordi. Possono essere introdotte ulteriori tipologie di titoli o condizioni più favorevoli, da Regione, Agenzie, Comuni Regolatori, Ente per la Navigazione o gestori, secondo le rispettive competenze e con copertura degli oneri tramite contratto o compensazioni.
La gestione degli STIBM avviene tramite accordi, contratti di rete, consorzi o società consortili tra affidatari e gestori interessati. Gli accordi disciplinano almeno formato e distribuzione dei titoli, vendita, riparto degli introiti, controllo, promozione, reportistica, rimborsi e copertura dei costi dei servizi comuni. Gli affidatari di alcune categorie devono aderire obbligatoriamente; per altri soggetti l’adesione è facoltativa ma resta il diritto alla quota di introiti.
Il riparto degli introiti deve progressivamente superare i criteri storici e valorizzare utilizzo effettivo, funzione sociale dei servizi e riduzione dell’evasione; con bigliettazione elettronica il criterio si basa sulle convalide.
Zonizzazione e tariffe STIBM
La zonizzazione STIBM deve essere semplice, comprensibile e organizzata intorno ai poli attrattori principali. Le Agenzie definiscono, d’intesa con Regione e altri soggetti interessati:
- il perimetro territoriale dello STIBM;
- le zone e i relativi confini;
- i criteri di attribuzione del numero di zone attraversate;
- i titoli e le tariffe per le tipologie obbligatorie e per eventuali titoli aggiuntivi.
La determinazione delle zone deve considerare distanza, qualità e quantità dei servizi, origine e destinazione dei flussi, rete di trasporto, comprensibilità per l’utenza e opportunità di non dividere i Comuni in più zone. È prevista anche la possibilità di zone urbane e di trattare i servizi su impianti fissi come più zone, quando ciò rispecchi meglio il percorso.
Le tariffe STIBM sono stabilite entro valori massimi regionali, con tariffa crescente al crescere delle zone attraversate e costo unitario per zona decrescente. I rapporti di convenienza fissano le relazioni tra ordinario, giornaliero, multi-corse e abbonamenti. Per i servizi di navigazione integrati, il biglietto ordinario può essere maggiorato fino al 50% rispetto al riferimento STIBM.
Estensione agli spostamenti tra bacini e servizi ferroviari
Per relazioni che attraversano più Bacini di Mobilità, l’applicazione di STIBM o, in mancanza di accordo, di STIL, dipende da intese tra Agenzie e Regione. Se lo STIBM è esteso, modifiche a zone, tariffe, riparto e titoli richiedono il parere favorevole degli enti aderenti, salvo gli adeguamenti ordinari.
Per i servizi ferroviari l’ambito di validità delle tariffe STIR è definito con atto regionale. La Regione persegue l’integrazione anche con servizi ferroviari interregionali e nazionali.
STIL: relazioni lineari tra Bacini
STIL si applica alle relazioni fra Bacini di Mobilità. Si fonda su una tariffazione lineare basata sulla distanza, con fasce chilometriche finite. Gli abbonamenti STIL sono validi per una specifica relazione in entrambe le direzioni.
La polimetrica ferroviaria è approvata con decreto regionale secondo distanze ufficiali, con regole specifiche per Milano e con salvaguardia delle distanze storiche. Le polimetriche dei servizi di navigazione sono definite dall’Ente per la Navigazione; per le altre modalità sono definite dalle Agenzie competenti sulla base delle distanze stradali effettive. Per itinerari con più vettori, l’integrazione avviene tramite titoli integrati cumulati.
I titoli STIL obbligatori sono:
- biglietto ordinario;
- biglietto multi-corse;
- abbonamento settimanale personale;
- abbonamento mensile personale;
- abbonamento annuale personale.
Anche qui sono previsti rapporti di convenienza per multi-corse e abbonamenti, e la possibilità di ulteriori titoli con caratteristiche più favorevoli.
La gestione di STIL è affidata al principale affidatario ferroviario regionale, tramite accordo o consorzio tra i gestori interessati. Il riparto degli introiti tiene conto degli spostamenti effettivi e, con bigliettazione elettronica, delle convalide; per i titoli integrati cumula la quota STIL e la quota STIBM secondo le rispettive tariffe non scontate.
TIR: tariffa integrata regionale
I titoli TIR consentono l’utilizzo dei servizi di linea cui si applichi STIBM o STIL, senza dipendere da mezzo, vettore o trasbordi. Consentono l’accesso anche a servizi di competenza di enti non lombardi nei casi previsti, a servizi privi di obblighi tariffari in presenza di accordi, e a servizi complementari e non di linea nei casi regolati dalla parte V.
I titoli rilasciati sono:
- biglietto giornaliero;
- abbonamento settimanale personale;
- abbonamento mensile personale;
- abbonamento trimestrale personale;
- abbonamento annuale personale.
La Giunta può introdurre ulteriori titoli per eventi regionali di durata superiore a un giorno o per incentivare l’uso del TPL, anche con sovrapprezzi per alcuni servizi o condizioni più favorevoli. Le tariffe seguono rapporti di convenienza predeterminati dal regolamento.
La gestione dei titoli TIR è attribuita al principale affidatario ferroviario regionale, con accordo o consorzio tra i gestori interessati. Il riparto avviene in base agli spostamenti effettivi, rilevati tramite bigliettazione elettronica o indagini, con criterio premiale per la riduzione dell’evasione.
Tariffe per servizi aeroportuali, commerciali, finalizzati e granturismo
Per i servizi di collegamento aeroportuale di cui all’art. 28, comma 1, lettera a), si applicano le tariffe STIR, salvo eccezioni. Per i collegamenti aeroportuali di cui alla lettera b) e per i servizi commerciali assimilati ai servizi di linea, le tariffe sono stabilite autonomamente dal gestore, con obbligo di comunicazione e informazione all’utenza; Regione ed enti competenti possono concordare l’applicazione di STIR per specifici servizi o periodi, purché ciò non comprometta l’equilibrio economico.
Per i servizi finalizzati non contribuiti, le tariffe sono autonome; per quelli contribuiti, gli enti competenti possono concordare l’applicazione parziale o integrale di STIR. Regole analoghe valgono per i servizi di granturismo, con possibilità di interventi tariffari specifici senza compromettere l’equilibrio economico.
Per i servizi complementari e non di linea, Regione ed Enti Regolatori possono stipulare accordi di integrazione tariffaria, fondati su sconti ai titolari di titoli STIR o sull’applicazione diretta di tariffe STIR. Se l’attività è finanziata con risorse pubbliche, l’accordo è obbligatorio.
Risorse, adeguamenti tariffari e condizioni minime
Le Agenzie possono destinare fino al 3% degli introiti tariffari complessivi degli STIBM ai propri costi di funzionamento; la quota è detratta dal montante soggetto al riparto.
Gli adeguamenti tariffari sono deliberati:
- dalla Giunta regionale per i valori massimi dei biglietti ordinari STIBM, per STIL e per TIR;
- dagli Enti Regolatori per le tariffe di propria competenza.
Sono di norma adottati entro il 15 giugno o il 15 luglio, con decorrenza dal 1° settembre. Il meccanismo di adeguamento annuale combina l’inflazione FOI e trasporti con un parametro legato al raggiungimento di obiettivi di qualità e quantità, tra cui offerta, puntualità, integrazione tariffaria e modale, velocità commerciale, regolarità, contrasto all’evasione, qualità del materiale, soddisfazione dell’utenza, sicurezza e accessibilità. L’aumento può variare tra 0% e 150% dell’inflazione di riferimento.
Sono inoltre previste condizioni tariffarie minime su tutti i servizi STIR:
- gratuità per i bambini sotto i 4 anni;
- sconto del 50% per i ragazzi fino a 14 anni;
- gratuità per i minori di 14 anni accompagnati, alle condizioni fissate dalla Giunta;
- tariffe scontate per i minori di 18 anni secondo limiti e condizioni definiti dalla Giunta.
Agevolazioni, gratuità e categorie protette
La Regione e gli Enti Regolatori possono istituire agevolazioni e gratuità, anche differenziate per categoria di utenza e in base a indicatori economici e familiari, sotto forma di titoli gratuiti o scontati e di buoni/contributi per l’acquisto di titoli.
Hanno diritto ad agevolazioni, se residenti in Lombardia, varie categorie di soggetti con invalidità, ciechi, sordi, invalidi civili, persone anziane oltre i 65 anni e profughi in stato di bisogno. Lo stato di diritto va documentato secondo le regole vigenti o per titolo giudiziale definitivo.
La Giunta, sentita la Conferenza regionale del TPL, disciplina tipologia, ambito di validità, modalità di riconoscimento e categorie con accompagnatore. Gli enti locali possono introdurre agevolazioni sui propri servizi, previo parere favorevole dell’Agenzia.
Ogni variazione che incida sugli introiti degli affidatari richiede compensazioni adeguate a carico dell’ente che ha disposto il provvedimento. La Regione può stipulare accordi con altre Regioni per mutue compensazioni economiche. Vengono inoltre promosse agevolazioni per studenti fino a 25 anni, applicabili agli abbonamenti mensili o annuali rateizzabili; negli STIBM queste agevolazioni possono derogare ad alcune condizioni minime.
Tessere di riconoscimento, rete di vendita e condizioni di trasporto
I titoli STIR in abbonamento possono essere accompagnati o caricati su tessere personali o altri supporti; con bigliettazione elettronica, le tessere possono riguardare anche titoli occasionali. I supporti devono essere compatibili con gli standard regionali, il layout è unico a livello regionale e ogni tessera vale su tutto il sistema STIR.
Le tessere prepagate devono applicare automaticamente la tariffa più conveniente. Il mancato possesso della tessera non impedisce l’acquisto del titolo né l’accesso al servizio, in attesa dell’emissione dei supporti.
La rete di vendita deve garantire la commercializzazione e il rimborso di tutti i titoli STIBM, STIL e TIR previsti per i servizi del contratto, nonché, per l’affidatario navigazione, dei titoli del sistema autonomo. Sono fissati standard minimi di accessibilità alla vendita, informazione all’utenza, presenza di punti vendita entro 500 metri dalle fermate o stazioni, emissione a bordo senza sovrapprezzo in determinate condizioni e pubblicizzazione della tariffa più conveniente.
Le condizioni di trasporto comprendono regole uniformi su rimborso, validità dei titoli non convalidati, adeguamento tariffario, spese procedimentali per sanzioni, convalida obbligatoria, conservazione del titolo, utilizzo di passeggini, carrozzine, cani guida, accessibilità per persone con disabilità, trasporto di gruppi, duplicati e prolungamenti di viaggio.
Indennizzi, bigliettazione innovativa ed evasione tariffaria
La Regione e gli Enti Regolatori disciplinano nei contratti di servizio l’indennizzo ai viaggiatori, soprattutto abbonati, quando il servizio sia inferiore agli standard minimi di qualità; l’indennizzo non è obbligatorio per i titoli integrati STIBM e TIR e per alcune relazioni STIL con più vettori.
I finanziamenti per sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi possono essere destinati solo a progetti conformi a requisiti regionali di interoperabilità, compatibilità con le tessere regionali e supporto a STIR. Se un sistema finanziato non rispetta i requisiti, è prevista la restituzione del contributo con interessi e eventuali penali.
Il regolamento promuove il contrasto all’evasione tariffaria imponendo campagne di controllo e progetti specifici nei contratti di servizio.
Promozione turistica
La Regione promuove carte turistiche multiservizio che includano la mobilità con TPL. L’uso del trasporto pubblico in tali carte avviene tramite titoli STIBM validi su tutto il Bacino con fascia tariffaria massima; la Giunta può fissare caratteristiche comuni e incentivare ulteriori titoli STIR per interessi turistici di scala regionale.
Regime transitorio e avvio dei sistemi
L’attuazione di STIR avviene in due fasi:
- avvio degli STIBM sui servizi di competenza delle Agenzie;
- estensione agli STIBM sui servizi ferroviari.
Il periodo transitorio termina per ciascun Bacino quando entrambe le fasi sono completate. Fino all’avvio dei nuovi sistemi restano in vigore i sistemi tariffari precedenti, senza modifiche strutturali al di fuori di quanto necessario per l’implementazione del nuovo modello.
Per i contratti nuovi, devono essere inserite le condizioni tariffarie minime. Fino alla scadenza dei contratti vigenti non si applicano alcune regole su tessere e rete di vendita, salvo eccezioni. Gli STIBM comportano la soppressione dei titoli previgenti, con sostituzione regolata dalle norme sui rimborsi.
Per l’avvio degli STIBM, in assenza di nuovi provvedimenti regionali, si applicano come valori massimi le tariffe del precedente regolamento 2002. Le Agenzie disciplinano gli STIBM sulla base degli accordi territoriali; gli affidatari devono applicare il sistema, aderire ad accordi o consorzi e supportare zonizzazione, riparto e bigliettazione. Se gli affidamenti sono scaglionati, l’implementazione può avvenire progressivamente, con possibile ricorso a regimi temporanei fino a garantire l’uniformità.
Avvio e completamento di STIL e TIR
Per STIL, fino a nuovo provvedimento regionale, le tariffe corrispondono alle precedenti Tariffe Uniche Regionali ferroviarie di seconda classe. I contratti successivi devono prevedere l’applicazione di STIL per le relazioni non oggetto di accordi di estensione STIBM. L’integrazione con i servizi comunali ad alta percorrenza può essere contestuale all’avvio dei nuovi servizi.
Per TIR, fino a nuovo provvedimento, continuano ad applicarsi i titoli “Io viaggio Ovunque in Lombardia” e la relativa carta di accesso. Il primo adeguamento tariffario sopprime alcuni titoli pluriorari e ridetermina le tariffe secondo i nuovi rapporti di convenienza. È previsto un aumento straordinario complessivo fino al 20% delle tariffe TIR vigenti, da attuare per Bacino con incrementi massimi del 4% per ciascun Bacino in cui si completa STIBM.
Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
Il regolamento contiene numerose disposizioni transitorie che mantengono temporaneamente in vita titoli e regole preesistenti, inclusi:
- i riferimenti alla disciplina 2002 per polimetriche, tariffe ferroviarie e alcuni titoli;
- la sopravvivenza di titoli come “Io Viaggio TrenoCittà” e “IVOP” fino alle rispettive sostituzioni;
- la permanenza di integrazioni tariffarie già operative;
- l’applicazione transitoria delle vecchie norme fino alla sostituzione con i nuovi sistemi.
Con l’entrata in vigore del regolamento è abrogato il regolamento regionale n. 5/2002, salvo le eccezioni espressamente previste.
Monitoraggio
La Direzione regionale competente riferisce annualmente alla Conferenza regionale del trasporto pubblico locale sullo stato di attuazione del regolamento.
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