Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 22/2014

Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna(1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 22/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica l’intesa tra Lombardia ed Emilia-Romagna sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, disciplinandone organizzazione, gestione, vigilanza e controllo. L’intesa diventa efficace con l’entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di ratifica. Da tale data sono abrogate la l.r. 26/2000 e l’art. 5 della l.r. 5/2012.

Ratifica dell'intesa per il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna

Ratifica dell’intesa per il riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia-Emilia-Romagna

La legge regionale della Lombardia ratifica l’intesa con la Regione Emilia-Romagna sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento recepisce il nuovo assetto dell’Istituto dopo il decreto legislativo n. 106/2012 e ne regola i profili essenziali di funzionamento nel territorio delle due Regioni.

Oggetto e contenuto dell’intesa

L’intesa, allegata alla legge, disciplina:

  • le modalità gestionali dell’Istituto;
  • l’organizzazione interna;
  • il funzionamento dell’ente;
  • l’esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

La disciplina deve rispettare i principi del decreto legislativo n. 502/1992 e quelli dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106/2012.

Regime delle modifiche

La disciplina risultante dall’intesa può essere modificata solo mediante leggi regionali adottate sulla base di nuove intese fra Lombardia ed Emilia-Romagna. Ne deriva che il modello di governance dell’Istituto è ancorato a un accordo interregionale e non a una modifica unilaterale da parte di una sola Regione.

Designazione dei rappresentanti regionali

La legge non introduce una disciplina autonoma per le nomine, ma rinvia alla normativa regionale già vigente per la designazione dei rappresentanti lombardi negli organi dell’Istituto:

  • per il consiglio di amministrazione si applica la l.r. 10 dicembre 2008, n. 32;
  • per il collegio dei revisori dei conti si applica la l.r. 4 dicembre 2009, n. 25.

Efficacia dell’intesa e abrogazioni

L’intesa produce effetti dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di ratifica. Da tale momento cessano di avere efficacia:

  • la l.r. 24 novembre 2000, n. 26, sul precedente riordinamento dell’Istituto;
  • le disposizioni dell’articolo 5 della l.r. 15 marzo 2012, n. 5.

Valutazione di attualità

La legge conserva rilievo solo come base del riassetto interregionale dell’Istituto Zooprofilattico tra Lombardia ed Emilia-Romagna e per gli effetti abrogativi collegati all’entrata in vigore dell’intesa ratificata. Non contiene misure finanziarie o scadenze periodiche, né disciplina transitoria ulteriore oltre la decorrenza di efficacia dell’intesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.