Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 20/2014

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di razionalizzazione

Normativa regionaleL.R. Lombardia 20/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 20/2014 interviene sulla l.r. 3/2013 e sulla l.r. 20/2008, con una norma interpretativa e l’abrogazione del comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURL; l’articolo 1 risulta poi abrogato nel 2018.

Modifiche alla disciplina sulla riduzione dei costi della politica e sul personale regionale

Modifiche alla disciplina sulla riduzione dei costi della politica e sull’organizzazione regionale

La legge regionale Lombardia n. 20 del 9 luglio 2014 introduce interventi puntuali sulla l.r. 3/2013 e richiama, per il testo coordinato, anche la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale. Il contenuto sostanziale riguarda soprattutto la disciplina dei rendiconti dei gruppi consiliari e la sua interpretazione/applicazione nel tempo.

Intervento sul comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013

La disposizione contiene una norma interpretativa riferita all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013. Per il periodo in cui tale previsione è rimasta vigente, l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del comma medesimo deve intendersi operante quando sia riferita a:

  • spese e rendiconti di gruppi non appartenenti alla medesima legislatura;
  • gruppi non più esistenti.

In sostanza, la legge chiarisce il significato della precedente disciplina limitandone la portata in relazione a situazioni non riconducibili alla stessa legislatura o a gruppi ormai cessati.

Abrogazione del comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013

A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2014, il comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013 è stato abrogato. Ne consegue che la disciplina ivi contenuta non è più applicabile dal momento dell’entrata in vigore della legge modificativa.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Rilevanza attuale

L’atto ha oggi rilievo essenzialmente storico e ricostruttivo, poiché contiene una modifica puntuale a una disciplina già superata e l’art. 1 risulta inoltre abrogato successivamente. Non introduce un regime generale ancora autonomamente operativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.