L.R. Lombardia 20/2014
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di razionalizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia n. 20/2014 interviene sulla l.r. 3/2013 e sulla l.r. 20/2008, con una norma interpretativa e l’abrogazione del comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURL; l’articolo 1 risulta poi abrogato nel 2018.
Modifiche alla disciplina sulla riduzione dei costi della politica e sul personale regionale
Modifiche alla disciplina sulla riduzione dei costi della politica e sull’organizzazione regionale
La legge regionale Lombardia n. 20 del 9 luglio 2014 introduce interventi puntuali sulla l.r. 3/2013 e richiama, per il testo coordinato, anche la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale. Il contenuto sostanziale riguarda soprattutto la disciplina dei rendiconti dei gruppi consiliari e la sua interpretazione/applicazione nel tempo.
Intervento sul comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013
La disposizione contiene una norma interpretativa riferita all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013. Per il periodo in cui tale previsione è rimasta vigente, l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del comma medesimo deve intendersi operante quando sia riferita a:
- spese e rendiconti di gruppi non appartenenti alla medesima legislatura;
- gruppi non più esistenti.
In sostanza, la legge chiarisce il significato della precedente disciplina limitandone la portata in relazione a situazioni non riconducibili alla stessa legislatura o a gruppi ormai cessati.
Abrogazione del comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013
A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2014, il comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013 è stato abrogato. Ne consegue che la disciplina ivi contenuta non è più applicabile dal momento dell’entrata in vigore della legge modificativa.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Rilevanza attuale
L’atto ha oggi rilievo essenzialmente storico e ricostruttivo, poiché contiene una modifica puntuale a una disciplina già superata e l’art. 1 risulta inoltre abrogato successivamente. Non introduce un regime generale ancora autonomamente operativo.
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