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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35088/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa, qualificando la società come non operativa e applicando la disciplina delle c.d. società di comodo di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato tale esito con motivazione estremamente sintetica e sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992; (ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 30 L. n. 724/1994, come modificato, in relazione alla disciplina delle società non operative. La società ha resistito con controricorso, eccependo varie ragioni di inammissibilità del primo motivo (difetto di autosufficienza, difetto di specificità, violazione dell’art. 360-bis c.p.c., deduzione di questioni di merito).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza d’appello era affetta da motivazione meramente apparente: la CTR non aveva affrontato le critiche dell’appellante né spiegato l’iter logico-giuridico seguito, limitandosi a formule tautologiche e a una adesione generica alla decisione di primo grado. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame motivato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione della disciplina sostanziale sulle società non operative

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone l’esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione determina nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario richiede una motivazione idonea; la sua violazione rende nulla la sentenza priva di adeguata illustrazione delle ragioni della decisione

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato, nel processo tributario, quale ulteriore parametro della necessità di una motivazione effettiva e non meramente adesiva

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiesto per la motivazione della sentenza tributaria; la sua inosservanza integra nullità

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 36 del medesimo decreto per ribadire i requisiti della sentenza d’appello tributaria

  • art. 30 L. n. 724/1994

    disciplina le società non operative; nel caso era la norma applicata nell’avviso di accertamento e oggetto del secondo motivo di ricorso

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando non consente di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio tributario la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se il giudice d’appello dimostri di avere esaminato specificamente i motivi di gravame, le difese e gli elementi di prova; in mancanza, la sentenza è nulla.
  • L’adesione generica alla decisione impugnata, priva di confronto con le censure dell’appellante, non soddisfa l’obbligo di motivazione e impedisce il controllo di legittimità.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione investe validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione impugnata restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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