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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13208/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod. pen. deducendo: (1) che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ritenendo sussistere l'ostatività per 'abitualità' sulla base di pregresse condanne; tali pregresse condanne però risultano estinte ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e quindi non possono essere considerate ai fini dell'abitualità; (2) che la Corte si è omessa dal pronunciarsi sulle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che le precedenti sentenze di applicazione della pena risultavano estinte ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e quindi non potevano essere utilizzate per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis). Ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis, e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché rivaluti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis senza tener conto delle sentenze estinte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte territoriale pur non avendo svolto una motivazione espressa sulle attenuanti generiche, aveva comunque trattato i profili rilevanti nella struttura argomentativa complessiva (diniego delle sanzioni sostitutive per gravità e organizzazione dell'azione fraudolenta), sicché il mancato esame esplicito non è censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla non punibilità per particolare tenuità va applicata escludendo dal giudizio, ai fini dell'ostatività per 'abitualità', le condanne i cui effetti penali si sono estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Le pronunce di applicazione della pena che, per entità e decorrenze previste, hanno visto estinguersi i loro effetti penali non possono essere considerate per valutare l'abitualità dell'autore; l'estinzione opera ipso iure senza necessità di pronuncia formale dell'esecuzione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche può essere ritenuta implicitamente valutata quando il giudice, con la propria argomentazione complessiva, ha trattato i profili rilevanti anche se non ha reso un atto motivato ad hoc.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione (voci di cui si è doluto il ricorrente).

  • art. 58, comma 1, legge 24 novembre 1981 n. 689

    Richiamata in relazione al diniego di sanzioni sostitutive: la Corte territoriale ha motivato il rigetto richiamando la gravità e l'organizzazione del reato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) che, se con caratteristiche tali da determinarne l'estinzione degli effetti penali nel quinquennio, non possono essere considerate come precedenti attivi.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Citata in giurisprudenza richiamata come riferimento a casi omologhi di estinzione degli effetti penali in procedimenti particolari.

Massime di principio

  • Se le pregresse condanne risultano estinte ipso iure ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere prese in considerazione per escludere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) in quanto l'effetto estintivo elide gli effetti penali delle sentenze.
  • Il giudice di merito, nella valutazione dell'applicabilità di art. 131-bis, deve considerare solo i precedenti e gli effetti penali ancora vigenti; l'allegazione e l'acquisizione del certificato penale aggiornato è rilevante per dimostrare l'estinzione.
  • La mancanza di una motivazione espressa su un particolare punto dedotto in gravame non è automaticamente motivo di annullamento in cassazione se il diniego risulta logicamente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
  • In caso di decisione parzialmente annullata con rinvio, la Corte territoriale di rinvio deve riesaminare esclusivamente i profili indicati dalla cassazione (qui: applicabilità di art. 131-bis) senza tener conto degli elementi esclusi dalla Corte di legittimità.
  • In procedimenti afferenti sanzioni sostitutive o attenuanti generiche, il giudice deve motivare le ragioni del diniego tenendo conto della gravità del fatto e dell'eventuale inserimento in contesti delinquenziali; tale valutazione può giustificare il rigetto anche in assenza di un'analisi testuale punto per punto delle censure.

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