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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12856/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due delibere dell'assemblea di un supercondominio: una di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2014/2015 e una relativa alla conferma dei rappresentanti delle singole case/condomini. La ricorrente sosteneva che le deliberazioni fossero state adottate in violazione dell'art. 67 disp. att. c.c., perché avrebbero votato tutti i 66 condòmini e non i soli rappresentanti dei condomìni; deduceva inoltre che nell'assemblea erano presenti solo due rappresentanti su undici e che gli altri sarebbero stati nominati successivamente. Con i sei motivi di ricorso denunciava: 1) violazione dell'art. 67 commi 3 e 4 disp. att. c.c. per aver deliberato in assemblea plenaria invece che nell'assemblea competente dei rappresentanti; 2) violazione degli artt. 1137 c.c. e 67 disp. att. c.c. perché, come condòmina assente, avrebbe avuto legittimazione ad impugnare, non essendo rappresentata nel modo ritenuto dalla Corte d'appello; 3) violazione dell'art. 1136 c.c. in combinato disposto con l'art. 67 disp. att. c.c. per il criterio di votazione, che avrebbe dovuto tener conto anche dei millesimi; 4) ulteriore violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. rinviando al primo motivo; 5) violazione dell'art. 1135 c.c. per eccesso di potere dell'assemblea plenaria sulla conferma dei rappresentanti; 6) omesso esame della domanda e violazione degli artt. 1136 u.c. c.c., 1130-bis c.c. e art. 9, comma 5, lett. d), d.lgs. 102/2014. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia congiunta al ricorso, sottoscritto dai rispettivi difensori.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso, ritenendo che l'atto di "rinuncia congiunta agli atti" depositato dalle parti avesse i requisiti previsti dagli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedere sulle spese, in quanto l'adesione alla rinuncia preclude la relativa statuizione. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando Cass. n. 25485/2018.

Norme richiamate

  • art. 67 disp. att. c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che, nel supercondominio, la delibera dovesse essere adottata dai soli rappresentanti dei condomìni e non dall'assemblea plenaria dei singoli condòmini; la Corte non entra nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 1137 c.c.

    richiamato quale base della legittimazione ad impugnare le deliberazioni condominiali da parte del condòmino assente; anche su tale profilo la Corte non si pronuncia per estinzione del giudizio.

  • art. 1136 c.c.

    richiamato per contestare il criterio di votazione e il quorum deliberativo dell'assemblea; la questione resta assorbita dalla rinuncia.

  • art. 1135 c.c.

    richiamato in relazione al dedotto eccesso di potere dell'assemblea nella conferma dei rappresentanti; non esaminato nel merito.

  • art. 1130-bis c.c.

    richiamato nel sesto motivo, insieme alla disciplina del rendiconto condominiale; non vi è decisione di merito.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia congiunta agli atti è stata ritenuta idonea a soddisfare i requisiti richiesti da questa norma.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    indicato quale base della declaratoria di estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ne ha escluso l'applicabilità, perché l'estinzione del giudizio impedisce il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 9, comma 5, lett. d), d.lgs. 102/2014

    richiamato nel sesto motivo di ricorso; non affrontato nel merito.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione, le parti depositano un atto di rinuncia al ricorso che soddisfa i requisiti di legge, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia rituale, non si provvede sulle spese se l'altra parte aderisce alla rinuncia.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Le questioni di validità delle deliberazioni condominiali, della legittimazione all'impugnazione e dei quorum assembleari restano assorbite e non possono essere decise nel merito se interviene una rinuncia valida al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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