Circolare numero 210 del 12-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 4837/1994, l’ambito applicativo dell’art. 49 della legge n. 88/1989 in materia di inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. Viene confermato il carattere generale ed erga omnes dell’inquadramento INPS, con salvaguardia degli inquadramenti già validamente in atto alla data di entrata in vigore della legge e dei decreti di aggregazione previgenti nei limiti precisati dalla Cassazione. La parte finale si concentra sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, affermando che le imprese di servizi possono beneficiarne se ricorrono i presupposti di legge, con attribuzione del codice di autorizzazione 8Z.
Riflessi sugli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno in relazione all’art. 49 della legge n. 88/1989
Riflessi per gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno
La circolare interviene per chiarire l’applicazione dell’art. 49 della legge n. 88/1989 alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4837, depositata il 18 maggio 1994. Il documento ricostruisce il contrasto interpretativo sorto sull’efficacia dell’inquadramento dei datori di lavoro disposto dall’INPS e fornisce istruzioni operative per la sua corretta applicazione, con particolare attenzione ai riflessi sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno.
Origine del contenzioso e orientamento definitivo
La circolare ricorda che il messaggio n. 50476 del 30 novembre 1989 aveva dato conto di un’interpretazione ministeriale del terzo comma dell’art. 49 divergente da quella inizialmente divulgata dall’Istituto con la circolare n. 143 del 20 giugno 1989. Per tale motivo le Sedi erano state invitate a sospendere le variazioni di inquadramento ex art. 49. Il successivo contenzioso, amministrativo e giudiziario, ha imposto il ricorso alle Sezioni Unite, le quali hanno definito in via definitiva i confini della norma.
Campo di applicazione dell’art. 49 della legge n. 88/1989
Secondo la Cassazione, l’art. 49 mira a razionalizzare e rendere certo il sistema di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, superando la precedente pluralità di competenze e attribuendo all’INPS la titolarità esclusiva dell’inquadramento nei settori previsti dalla legge. L’inquadramento effettuato dall’INPS, dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989, ha efficacia erga omnes e vincola anche gli altri enti che operano in ambito previdenziale e assistenziale.
L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda il potere di aggregazione attribuito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i datori di lavoro esercenti attività plurime.
Decorrenza della disciplina e salvezza degli inquadramenti in atto
La sentenza afferma che la nuova disciplina non ha effetto retroattivo. In concreto, la classificazione ex art. 49 si applica ai datori di lavoro che abbiano iniziato l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989.
La circolare precisa inoltre che, per strutture avviate dopo tale data ma costituite come filiali o dipendenze prive di autonomia giuridica di aziende già inquadrate secondo la normativa previgente, deve essere mantenuto il medesimo inquadramento della casa madre.
Vengono poi salvaguardati gli inquadramenti già validamente in atto alla data del 27 marzo 1989, o comunque retroattivamente riferibili a tale data, nei settori:
- industria,
- commercio,
- agricoltura.
Restano altresì validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali, quelli conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nonché quelli stabiliti da sentenze passate in giudicato.
Decreti di aggregazione e doppio inquadramento
La Corte ha escluso un’efficacia ultrattiva dell’art. 34 del T.U. sugli assegni familiari, ritenendo che il potere di aggregazione del Ministero, previsto dall’art. 49, abbia sostituito la disciplina previgente. I decreti di aggregazione emanati in base al vecchio regime continuano ad avere efficacia vincolante solo per la materia degli assegni familiari e per le altre leggi che vi facciano espresso riferimento.
Tali decreti non impediscono però una diversa classificazione delle aziende ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro industriali obbligati all’iscrizione dei dirigenti all’INPDAI. Ne consegue che, nel periodo considerato, un’impresa di servizi può risultare:
- iscritta nel settore commercio, o terziario, per effetto di un decreto di aggregazione;
- iscritta nel settore industria, per effetto di una sentenza passata in giudicato, ai fini dell’assicurazione dei dirigenti.
In virtù del principio di immutabilità degli inquadramenti in atto sancito dall’art. 49, tale doppio inquadramento permane anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno
La circolare dedica un’ampia parte agli effetti della sentenza sugli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 26 ottobre 1990, che ha qualificato come speciale la disciplina degli sgravi contributivi, evidenziando che essa si fonda su finalità proprie di politica economica e occupazionale e su un ambito territoriale specifico.
La Corte costituzionale ha chiarito che, ai fini di tali sgravi, continua a operare la nozione di impresa desunta dall’art. 2195 c.c., senza rinvii al sistema previdenziale di inquadramento. Per questa ragione, la materia degli sgravi resta sottratta all’applicazione del nuovo sistema di classificazione introdotto dall’art. 49. È quindi possibile che la stessa azienda sia:
- classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo,
- classificata nel settore commercio, o terziario, ai fini previdenziali e assistenziali.
La circolare ne trae la conseguenza che le imprese di produzione e prestazione di servizi, classificate nel settore terziario in base all’art. 49 della legge n. 88/1989, possono beneficiare degli sgravi previsti dalla legge n. 1089 del 1968, purché siano rispettate tutte le condizioni generali previste dalla normativa vigente.
Regole operative e codice di autorizzazione
Per i periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 49, se l’impresa viene attribuita al settore industria ai fini degli sgravi, tale inquadramento rileva anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali.
La circolare precisa inoltre che continuano ad applicarsi le regole generali già vigenti per:
- il riconoscimento del diritto agli sgravi,
- il calcolo e l’esposizione degli sgravi sul modello DM 10/2,
- l’individuazione dei lavoratori aventi diritto in relazione alle date parametrali di legge.
Sul piano operativo, alle imprese di servizi interessate deve essere attribuito il nuovo codice di autorizzazione 8Z, con il significato di impresa di servizi avente diritto agli sgravi di cui alla legge n. 1089/1968.
Precisazione finale sulle tipologie di servizi interessate
La circolare precisa che il chiarimento riguarda tipologie di servizi diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 64/1986, già beneficiarie degli sgravi previsti da quella stessa normativa.
Punti principali
Ricostruzione del contrasto interpretativo e intervento della Cassazione
La circolare prende le mosse dal contrasto tra l’interpretazione ministeriale del terzo comma dell’art. 49 della legge n. 88/1989 e quella seguita dall’INPS nella circolare n. 143/1989. Il contenzioso amministrativo e giudiziario generatosi ha reso necessario il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 4837 depositata il 18 maggio 1994 hanno definito in modo definitivo limiti e portata della norma.
Campo di applicazione dell’art. 49 L. n. 88/1989
La Corte conferma che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ai sensi dell’art. 49 ha efficacia generale e vincola anche gli altri enti previdenziali e assistenziali. L’obiettivo della riforma è stato quello di razionalizzare il sistema di classificazione, superando la pluralità di competenze e affidando all’INPS il potere esclusivo di inquadrare i datori di lavoro nei settori previsti dalla legge. L’unica eccezione richiamata riguarda il potere di aggregazione attribuito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i datori di lavoro che esercitano attività plurime.
Decorrenza della nuova disciplina e tutela degli inquadramenti preesistenti
La nuova disciplina non ha effetto retroattivo e si applica ai datori di lavoro che abbiano iniziato l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989. Tuttavia, per le strutture che, pur sorte successivamente, siano filiali o dipendenze prive di autonomia giuridica di aziende già inquadrate secondo la normativa previgente, va mantenuto il medesimo inquadramento. La sentenza salva inoltre gli inquadramenti già validamente in atto alla data del 27 marzo 1989, o retroattivamente riferibili a tale data, nei settori industria, commercio e agricoltura, quelli derivanti da leggi speciali, quelli conseguenti a decreti di aggregazione ex art. 34 del D.P.R. n. 797/1955 e quelli stabiliti con sentenze passate in giudicato.
Decreti di aggregazione ex art. 34 D.P.R. n. 797/1955
Le Sezioni Unite escludono che l’art. 34 del T.U. sugli assegni familiari abbia efficacia ultrattiva, poiché è stato sostanzialmente sostituito dall’art. 49, primo comma, della legge n. 88/1989 nella parte in cui attribuisce al Ministero il potere di aggregazione. I decreti di aggregazione emanati in base alla disciplina previgente restano vincolanti solo nell’ambito degli assegni familiari e di altre leggi che richiamino espressamente quell’inquadramento, ma non impediscono una diversa classificazione ai fini previdenziali e assistenziali, compresa la qualificazione dei datori di lavoro industriali per l’assicurazione dei dirigenti all’INPDAI. Ne deriva la possibilità di un doppio inquadramento per le imprese di servizi: commercio/terziario per effetto del decreto di aggregazione e industria per effetto di sentenza passata in giudicato.
Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno
La circolare richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 26 ottobre 1990, che ha qualificato come speciale la disciplina degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le zone depresse del centro-nord. Per tale disciplina continua a rilevare la nozione di impresa desunta dall’art. 2195 c.c., senza rinvii al sistema previdenziale di inquadramento. Perciò, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 49, è possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo e nel settore commercio ai fini previdenziali e assistenziali. Le imprese di produzione e prestazione di servizi inquadrate nel terziario possono dunque accedere agli sgravi della legge n. 1089/1968, se ricorrono tutte le condizioni generali previste dalla normativa vigente.
Condizioni operative e codice di autorizzazione
Per i periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 49, l’attribuzione dell’impresa al settore industria ai fini degli sgravi comporta anche l’inquadramento nello stesso settore ai fini previdenziali e assistenziali. L’accesso al beneficio resta comunque subordinato al rispetto delle condizioni generali richieste dalla normativa sugli sgravi, nonché alle regole vigenti per il calcolo e l’esposizione sul modello DM 10/2 e per l’individuazione dei lavoratori aventi diritto in relazione alle date parametrali di legge. Alle imprese di servizi interessate deve essere attribuito il nuovo codice di autorizzazione 8Z, con il significato di impresa di servizi avente diritto agli sgravi di cui alla legge n. 1089/1968.
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