Circolare numero 212 del 13-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del contratto di solidarietà nelle imprese soggette alla disciplina della CIGS, chiarendo ambito di applicazione, modalità di riduzione dell’orario, trattamento dei diversi istituti contrattuali e rapporti con malattia, maternità e TFR. Vengono inoltre disciplinati gli adempimenti procedurali, la documentazione da produrre, i controlli delle sedi e i limiti finanziari annuali. Un’appendice INPS definisce, per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, la misura del trattamento straordinario e i relativi codici di esposizione sui modelli contributivi.
Istruzioni applicative sul contratto di solidarietà ex art. 1 L. 863/1984 e art. 5 L. 236/1993
Contratto di solidarietà: istruzioni applicative e coordinamento con la CIGS
La circolare illustra in modo organico la disciplina del contratto di solidarietà applicabile alle imprese soggette agli interventi straordinari di integrazione salariale, con particolare attenzione alle innovazioni introdotte dall’art. 5 della L. 236/1993. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo dell’istituto, la corretta misurazione della riduzione di orario, i rapporti con gli istituti retributivi e previdenziali, gli adempimenti procedurali e i controlli amministrativi. È inoltre richiamata, in allegato, l’istruzione INPS sulla misura del trattamento per i contratti stipulati nel triennio 1993-1995.
Ambito di applicazione
Il campo di applicazione del contratto di solidarietà coincide con quello della disciplina della CIGS. Possono ricorrervi le imprese che rientrano nella normativa sugli interventi straordinari di integrazione salariale e, sul versante dei lavoratori, tutti i dipendenti che abbiano titolo a beneficiare della CIGS.
Restano esclusi:
- i dirigenti;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni alla data di stipula;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, secondo quanto richiamato dalle direttive ministeriali.
Per le imprese soggette alle discipline speciali in materia di editoria, giornali periodici ed emittenza privata, non si applica il limite occupazionale ordinariamente previsto. La circolare esclude inoltre dall’istituto le fattispecie disciplinate dall’art. 3 L. 223/1991 e precisa che, per i cantieri edili, non trova applicazione nei casi di fine lavoro o fine fase lavorativa.
Riduzione dell’orario e calcolo delle ore integrate
Un punto centrale della circolare è la conferma che il riferimento base resta l’orario settimanale. L’art. 5, comma 1, L. 236/1993 non modifica la struttura essenziale del contratto di solidarietà, ma consente una maggiore flessibilità nell’articolazione della riduzione di orario, che può essere giornaliera, mensile o annuale.
Tuttavia, ogni riduzione deve essere sempre ricondotta a una misura settimanale ai fini del trattamento di integrazione salariale. Se l’accordo non contiene una specifica indicazione settimanale, le ore vanno ripartite sulle settimane dei periodi ciclici o, comunque, sull’intero periodo di validità del contratto, che non può superare 12 mesi.
Particolare rilievo viene dato all’ipotesi di alternanza tra periodi di lavoro pieno e sospensione totale. In tali casi:
- la sospensione integrale non è, di per sé, la situazione normalmente tutelata;
- essa può però costituire una parte di un periodo più ampio;
- il trattamento spetta nei limiti della riduzione media dell’orario settimanale;
- la quantificazione definitiva delle ore integrabili può avvenire solo a consuntivo, al termine del periodo di riferimento.
Le eventuali ore eccedenti rispetto all’orario ridotto pattuito, effettuate secondo l’art. 5, commi 10, 11 e 12 della L. 236/1993, comportano una corrispondente riduzione delle ore di trattamento straordinario, con possibile recupero di prestazioni già erogate.
Istituti contrattuali integrabili e non integrabili
Il trattamento di solidarietà conserva la sua funzione di compensazione della perdita di retribuzione conseguente alla riduzione dell’orario. La circolare conferma quindi l’integrabilità della tredicesima mensilità, delle altre mensilità aggiuntive e, in generale, delle voci retributive già ammesse alla CIGS secondo la prassi vigente.
È confermata anche l’integrabilità delle ferie maturate e godute nel periodo di validità del contratto di solidarietà.
Non sono invece integrabili, poiché non costituiscono corrispettivo diretto e immediato della prestazione:
- l’indennità sostitutiva delle ferie;
- il trattamento per le festività soppresse;
- l’indennità di mancato preavviso.
Per le giornate festive infrasettimanali la disciplina varia in base al tipo di riduzione:
- con riduzione orizzontale, il trattamento di solidarietà può essere riconosciuto a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro;
- con riduzione verticale, se la festività cade in un periodo lavorato e retribuito normalmente non spetta integrazione;
- se la festività cade in un periodo di sospensione totale dal lavoro, è pienamente integrabile.
Rapporti con malattia, maternità e altre prestazioni previdenziali
La circolare chiarisce che il trattamento di solidarietà opera in via subordinata rispetto alle prestazioni collegate all’evento protetto. Per gli eventi che insorgono durante il contratto di solidarietà valgono le regole generali sul rapporto tra CIGS e altre prestazioni previdenziali.
Per la riduzione orizzontale si conferma la cumulabilità con:
- indennità di malattia;
- indennità di maternità;
- indennità corrisposte dall’INAIL per inabilità temporanea.
Le stesse istruzioni valgono anche per la riduzione verticale quando la retribuzione è corrisposta in misura costante su base mensile media.
Quando invece la riduzione verticale comporta una retribuzione variabile, occorre distinguere:
- per la malattia, nei periodi in cui è prevista piena occupazione spetta solo l’indennità di malattia; nei periodi di sospensione totale spetta solo il trattamento di integrazione salariale, che sostituisce le prestazioni economiche di malattia;
- per la maternità obbligatoria spetta sempre e soltanto l’indennità di maternità, sia nei periodi lavorati sia nei periodi di sospensione;
- per l’astensione facoltativa l’indennità spetta solo per i periodi di prevista attività lavorativa, mentre nei restanti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.
La liquidazione delle indennità di malattia e maternità deve essere effettuata dal datore di lavoro secondo i criteri della circolare n. 152 del 7 luglio 1990. In caso di diniego o cessazione dell’integrazione salariale, oppure di esclusione dal trattamento per mancanza dei requisiti, si applicano le disposizioni ordinarie richiamate dalla circolare n. 82 del 5 aprile 1993 per il part-time verticale.
Trattamento di fine rapporto
Il diritto alle quote di TFR relative alla retribuzione persa per effetto del contratto di solidarietà sorge solo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche se questa interviene molto tempo dopo la scadenza del contratto. Per questo motivo, contestualmente alla determinazione del trattamento straordinario, deve essere calcolato e accantonato anche l’importo destinato al TFR.
I dati devono essere riportati nel prospetto allegato ai fini dei controlli delle sedi. La circolare rinvia a successive istruzioni la disciplina della rivalutazione ai sensi della L. 297/1982.
Beneficiari, esuberi e coerenza economico-organizzativa
La seconda parte della circolare insiste sul carattere sostanziale dell’istituto: il contratto di solidarietà deve essere effettivamente finalizzato a evitare l’espulsione di forza-lavoro eccedente. Per questo l’Amministrazione deve verificare con attenzione l’entità degli esuberi, le cause che li determinano, la correlazione con la riduzione di orario e le misure adottate per salvaguardare l’occupazione.
L’azienda deve indicare e giustificare gli esuberi nel contratto, facendo riferimento a indicatori quali:
- risultato d’impresa;
- variazioni negative del fatturato;
- aumento del magazzino;
- incremento dell’indebitamento;
- condizioni di mercato del settore.
Gli esuberi e le relative cause devono essere documentati anche nel modello CdS/2.
Articolazione della riduzione e uso corretto dell’istituto
L’art. 5, comma 1, L. 236/1993 consente modalità di riduzione flessibili fino alla dimensione annuale, ma la circolare invita a vigilare su forme che prevedano sospensioni a zero ore plurimensili nell’ambito di una riduzione annuale. Tali modalità devono essere chiarite in modo puntuale nel verbale di accordo.
Devono inoltre essere monitorati:
- eventuali prestazioni di straordinario da parte di lavoratori non interessati alla solidarietà, se non coerenti con le ragioni dell’accordo;
- eventuali prestazioni di straordinario dei lavoratori in solidarietà oltre l’orario full-time previsto dal CCNL, ammesse solo se di carattere individuale ed eccezionale;
- l’eventuale flessibilità già prevista dal CCNL applicato, che può essere richiamata nell’accordo allegando il contratto collettivo.
La durata del contratto, in via generale, non dovrebbe essere inferiore a dodici mesi e deve essere coerente con la natura e la finalità conservativa dell’istituto. Laddove l’accordo sia espresso solo in termini percentuali o resti troppo generico, la riduzione opera percentualmente sull’orario settimanale per l’intero periodo di validità.
Deroghe, compatibilità con la CIGS e divieto di uso improprio
La circolare disciplina la deroga ex art. 5, comma 10, L. 236/1993: se le parti intendono derogare in senso positivo all’orario pattuito, l’accordo deve indicarne le modalità e l’azienda deve comunicarne l’attuazione all’Ufficio competente, che verifica il carattere limitato nel tempo e la presenza di situazioni contingenti.
Se la deroga è in senso negativo, occorre stipulare un nuovo accordo e presentare una nuova domanda.
Sul fronte della compatibilità con la CIGS, la circolare richiama il D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, che ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art. 13 L. 223/1991, prevedendo la cumulabilità dei due istituti anche in capo agli stessi lavoratori, salvo futura disciplina ministeriale delle condizioni di ammissibilità.
È escluso il pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale straordinaria, poiché non previsto dalla normativa del contratto di solidarietà.
Schema del contratto, allegati e documentazione obbligatoria
Il contratto di solidarietà deve contenere elementi precisi e non può riguardare periodi precedenti la stipula. In particolare devono risultare:
- data di stipula;
- esatta individuazione delle parti e dei rappresentanti;
- contratto collettivo applicato;
- orario ordinario e sua articolazione;
- eventuale apertura di procedura di mobilità e numero degli esuberi dichiarati;
- quantificazione dell’esubero;
- motivi dell’esubero;
- decorrenza e durata;
- forma e articolazione della riduzione;
- parametrazione sull’orario medio settimanale;
- percentuale complessiva di riduzione;
- eventuali deroghe ex art. 5, comma 10, L. 236/1993;
- misure per il mantenimento dell’occupazione.
Se il contratto interessa più unità produttive, tali elementi devono essere specificati per ciascuna.
Devono essere allegati:
- elenco nominativo dei lavoratori interessati con qualifica, data di assunzione, ripartizione per unità produttiva e reparto;
- modelli CdS/2 e CdS/3 compilati integralmente.
Ogni variazione dei nominativi, fermo restando il numero complessivo dei lavoratori coinvolti, deve risultare dall’accordo o da un accordo integrativo da trasmettere al Ministero e all’INPS.
Procedura amministrativa, istruttoria e controlli
L’impresa presenta l’istanza all’Ufficio Regionale del Lavoro competente mediante modello CdS/1 in bollo da L. 15.000, allegando contratto, elenco nominativo e modelli CdS/2 e CdS/3, in originale e tre copie.
L’istruttoria dell’Ufficio deve verificare:
- le cause degli esuberi;
- le modalità di svolgimento dell’orario prima della stipula;
- l’eventuale straordinario dei non interessati;
- la presenza di elementi di stagionalità o di uso improprio;
- la legittimazione aziendale;
- le deroghe all’orario pattuito;
- le ragioni delle sospensioni a zero ore plurimensili;
- la riduzione superiore al 50% dell’orario pieno;
- i casi in cui gli esuberi siano pari o superiori ai lavoratori in solidarietà.
Conclusa l’istruttoria, l’Ufficio trasmette il parere con la documentazione alla Direzione Generale. Deve inoltre inviare con urgenza copia dei modelli all’Osservatorio del Mercato del Lavoro per consentire l’analisi nazionale dell’istituto.
Le sedi verificano anche la correttezza del prospetto trimestrale e, in presenza di dubbi, dispongono accertamenti ispettivi, avvalendosi se necessario della collaborazione delle altre sedi competenti sulle unità produttive interessate.
Limiti finanziari, proroghe e termini
La circolare ricorda che, per effetto del limite finanziario posto dall’art. 5, comma 13, L. 236/1993, i provvedimenti concessivi possono essere emanati anche in più decreti nell’anno ma non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
Per i contratti con periodo a cavallo di tale data, il periodo residuo viene gestito direttamente dal Ministero senza nuova istanza dell’azienda. Per i contratti di durata biennale, invece, alla scadenza del primo anno l’impresa deve presentare, tramite l’Ufficio competente, istanza di proroga per l’anno successivo, allegando la documentazione richiesta e acquisendo l’avviso delle organizzazioni sindacali.
È inoltre richiamato il termine di trenta giorni per l’istruttoria previsto dall’art. 1 della L. 863/1984.
Misura del trattamento straordinario per i contratti 1993-1995
L’allegato INPS precisa che, per i contratti di solidarietà stipulati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale è elevato al 75% della retribuzione persa, per una durata massima di due anni.
Il trattamento si compone di due quote:
- quota base pari al 50% della retribuzione persa, ovvero al 60% per le imprese ubicate nel Mezzogiorno;
- maggiorazione pari rispettivamente al 25% o al 15%.
Le due quote vanno esposte separatamente nel quadro D del modello DM10/2, al netto dell’aliquota del 5,84%, con i codici:
- G601 per la quota base, preceduto dalla dicitura "art. 2 L. 863/84";
- G602 per la maggiorazione, preceduto dalla dicitura "Magg. art. 5, c. IV L. 236/93".
Non deve essere utilizzato il codice G600 previsto da precedenti istruzioni. La somma delle due quote va riportata nel campo CIG del modello 03/M. I decreti ministeriali concessivi sono individuati dal richiamo al quarto comma dell’art. 5 della L. 236/1993; gli allegati ai decreti sono trasmessi separatamente per evitare ritardi nella procedura.
Punti principali
Campo di applicazione e soggetti esclusi
Il contratto di solidarietà coincide, quanto a campo di applicazione, con quello degli interventi straordinari di integrazione salariale. Possono beneficiarne le imprese rientranti nella normativa CIGS e, tra i lavoratori, tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti previsti. Sono esclusi i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni alla data di stipula e, secondo le direttive richiamate, anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Per alcuni settori speciali, come editoria, giornali periodici ed emittenza privata, non opera il limite occupazionale. Sono inoltre richiamate specifiche esclusioni per i casi disciplinati dall’art. 3 L. 223/1991 e per i cantieri edili nei casi di fine lavoro/fine fase lavorativa.
Criteri di riduzione dell’orario e determinazione delle ore integrabili
La circolare ribadisce che il riferimento fondamentale resta l’orario settimanale: l’art. 5, comma 1, della L. 236/1993 non modifica la struttura essenziale del contratto di solidarietà, ma introduce flessibilità nella gestione dell’orario. Ogni riduzione giornaliera, mensile o annuale deve essere tradotta in termini settimanali ai fini del trattamento. Se manca una specifica indicazione, le ore vanno ripartite sulle settimane comprese nei periodi ciclici o sull’intero periodo di validità del contratto, comunque non superiore a 12 mesi. Nel caso di alternanza tra lavoro pieno e sospensione totale, la tutela opera solo nei limiti della riduzione media dell’orario settimanale e la quantificazione effettiva delle ore integrabili avviene a consuntivo al termine del periodo di riferimento.
Istituti retributivi e casi di integrabilità
Il trattamento di solidarietà resta finalizzato a compensare la perdita di guadagno derivante dalla riduzione dell’orario, nei limiti della disciplina CIGS. È integrabile la tredicesima mensilità, le altre mensilità aggiuntive e, in generale, le voci retributive ammesse dalla prassi in materia di integrazioni salariali. Sono integrabili anche le ferie maturate e godute durante la vigenza del contratto. Non sono invece integrabili l’indennità sostitutiva delle ferie, il trattamento per le festività soppresse e l’indennità di mancato preavviso. Per le festività infrasettimanali la disciplina varia secondo il tipo di riduzione: con riduzione orizzontale il trattamento può integrare il minor salario; con riduzione verticale, se la festività cade in un periodo lavorato a orario normale non spetta l’integrazione, mentre nelle giornate di sospensione totale la festività è pienamente integrabile.
Rapporto con malattia, maternità e altre prestazioni previdenziali
Il trattamento di solidarietà interviene in via subordinata rispetto alle prestazioni spettanti per l’evento protetto. Per la riduzione orizzontale si conferma la cumulabilità con indennità di malattia, maternità e prestazioni INAIL per inabilità temporanea; lo stesso criterio si estende alla riduzione verticale quando la retribuzione è corrisposta in misura costante sulla media mensile. Se invece la retribuzione è variabile, occorre distinguere: per la malattia, nei periodi di piena occupazione spetta solo l’indennità di malattia, mentre nei periodi di sospensione totale spetta il solo trattamento di integrazione salariale; per la maternità obbligatoria spetta sempre e soltanto l’indennità di maternità, mentre per l’astensione facoltativa l’indennità è dovuta solo nei periodi di prevista attività lavorativa. In caso di diniego o cessazione dell’intervento, si applicano le regole ordinarie già previste per il part-time verticale.
Trattamento di fine rapporto e accantonamenti
Il diritto alle quote di TFR relative alla retribuzione persa per effetto del contratto di solidarietà matura solo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche se questa interviene a distanza di tempo dalla scadenza del contratto. Per questo motivo deve essere determinato contestualmente al trattamento straordinario anche l’importo da accantonare a titolo di TFR, da esporre nell’apposito prospetto. La circolare rinvia le istruzioni sulla rivalutazione alla normativa generale, riservandosi ulteriori indicazioni applicative.
Procedure, documentazione e controlli
L’impresa deve presentare istanza all’Ufficio Regionale del Lavoro competente su modello CdS/1 bollato con marca da L. 15.000, allegando contratto di solidarietà, elenco nominativo dei lavoratori, modelli CdS/2 e CdS/3, in originale e tre copie. Dopo il decreto ministeriale di concessione, il datore di lavoro deve chiedere l’autorizzazione al conguaglio su modello IGI 15 Str., riferito all’intero periodo autorizzato e nei limiti del contratto. Con cadenza trimestrale deve essere trasmesso il prospetto nominativo con ore previste, ore effettivamente prestate, ore perdute, retribuzione oraria, importi anticipati, trattenute e riferimenti DM10; i lavoratori devono firmare il prospetto e la dichiarazione di assenza di incompatibilità. Le sedi verificano la correttezza dei dati, anche con accertamenti ispettivi, e inviano copia delle denunce trimestrali all’Ispettorato del Lavoro.
Criteri istruttori, limiti e controlli di coerenza dell’istituto
L’istruttoria deve valutare l’attendibilità del contratto rispetto alla finalità di conservazione dell’occupazione: vanno esaminate le cause degli esuberi, l’andamento dell’orario prima della stipula, l’eventuale straordinario dei non interessati, gli indici di stagionalità, la legittimazione dell’azienda, le deroghe ex art. 5, comma 10, L. 236/1993, la necessità di sospensioni a zero ore plurimensili, la riduzione oltre il 50% dell’orario pieno e i casi in cui gli esuberi siano pari o superiori ai lavoratori in solidarietà. La circolare segnala inoltre che sono da verificare il rapporto tra esubero e riduzione oraria, l’eventuale uso improprio dell’istituto e la compatibilità con le esigenze produttive. In presenza di riduzioni superiori al 50% dell’orario a tempo pieno o di esuberi pari/superiori ai lavoratori interessati, devono emergere adeguate giustificazioni oggettive.
Schema di contratto, proroghe e limiti finanziari
Il contratto non può riguardare periodi antecedenti la stipula e deve contenere una serie di elementi essenziali: data, parti, CCNL applicato, orario ordinario, eventuali procedure di mobilità, quantificazione e cause dell’esubero, decorrenza, durata, forma e articolazione della riduzione, parametrazione sull’orario medio settimanale, percentuale complessiva di riduzione, eventuali deroghe e misure per il mantenimento dell’occupazione. Se interessate più unità produttive, tali elementi vanno indicati per ciascuna di esse. La circolare precisa che i provvedimenti concessivi possono essere più di uno nello stesso anno ma non oltre il 31 dicembre; per contratti a cavallo d’anno il periodo residuo è gestito dall’Amministrazione senza nuova istanza, mentre per i contratti biennali occorre istanza di proroga al termine del primo anno. Gli Uffici devono trasmettere con urgenza la documentazione all’Osservatorio del Mercato del Lavoro e rispettare il termine istruttorio di trenta giorni.
Misura del trattamento straordinario e codici contributivi INPS
L’appendice INPS stabilisce che, per i contratti di solidarietà stipulati tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale è elevato al 75% della retribuzione persa per un periodo massimo di due anni. Il trattamento è composto da due quote: una base pari al 50% della retribuzione persa, ovvero al 60% per le imprese del Mezzogiorno, e una maggiorazione pari al 25% o al 15% rispettivamente. Le due quote vanno esposte separatamente nel quadro D del DM10/2 con i codici G601 e G602, al netto dell’aliquota del 5,84%; il totale va riportato nel campo CIG del modello 03/M. Non va utilizzato il codice G600 previsto da precedenti istruzioni.
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