Circolare numero 211 del 12-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, il Commissario Straordinario dell’INPS ha annullato la deliberazione del Consiglio di amministrazione che attribuiva ai Direttori regionali il potere di sospendere le decisioni dei Comitati regionali sui ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, le decisioni dei Comitati regionali riacquistano efficacia dalla data di adozione. La circolare indica come gestire le diverse situazioni già formatesi, distinguendo tra casi non contenziosi, cause ancora pendenti e giudicati favorevoli all’Istituto, e precisa che il potere di non eseguire decisioni ritenute illegittime spetta al responsabile della struttura periferica competente, che deve però essere preventivamente informato del voto contrario del Direttore regionale. I ricorsi trasmessi ma non sottoposti alla decisione dell’Organo centrale devono essere archiviati.
Annullamento del potere dei Direttori regionali di sospendere le decisioni dei Comitati regionali in materia di rapporto di lavoro subordinato
Annullamento del potere di sospensione dei Direttori regionali
La circolare dà conto dell’annullamento, disposto dal Commissario Straordinario dell’INPS con determinazione n. 1932 del 10 febbraio 1994, della deliberazione n. 28 dell’8 giugno 1990, confermata il 5 giugno 1992, con la quale era stato attribuito ai Direttori delle Sedi regionali il potere di sospendere per motivi di legittimità le decisioni dei Comitati regionali sui ricorsi in materia di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. L’intervento si colloca nel quadro del complesso iter sorto in sede di approvazione del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi.
Origine del problema e ruolo del Consiglio di Stato
Nel corso dell’esame del regolamento, il Collegio dei Sindaci aveva sollevato perplessità e dubbi di legittimità sulla norma che prevedeva tale potere di sospensione in capo ai Direttori regionali. Per questo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale era stato investito della questione. Il Dicastero, condividendo i dubbi, aveva richiesto il parere del Consiglio di Stato, che con nota n. 924/93 del 29 settembre 1993 ha concluso in modo definitivo che nessun potere di sospensione può essere riconosciuto al Direttore regionale nei confronti delle decisioni contenziose del Comitato di pari livello.
Effetti dell’annullamento sulla disciplina precedente
La determinazione commissariale recepisce il parere del Consiglio di Stato e prende atto che gli atti del Consiglio di amministrazione dell’8 giugno 1990 e del 5 giugno 1992 avevano determinato comportamenti dell’Istituto ritenuti palesemente illegittimi. Per effetto dell’annullamento della delibera consiliare, riacquistano efficacia, sin dalla data della loro assunzione, le decisioni dei Comitati regionali adottate in materia di rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 88/1989 e successivamente impugnate in base alla precedente disciplina interna.
Trattamento delle situazioni già formatesi
La circolare affronta le situazioni concrete che possono essersi determinate a seguito dell’accoglimento, da parte del Comitato amministratore del F.P.L.D., delle richieste di annullamento avanzate dai Direttori regionali.
- Se l’interessato ha tacitamente accettato l’annullamento della decisione favorevole del Comitato regionale, occorre sanare la posizione notificando la "riviviscenza" della decisione originaria favorevole.
- Se invece l’accoglimento ha dato luogo a un contenzioso ancora pendente davanti al giudice, la causa deve essere transatta.
- Se il giudizio si è concluso con sentenza favorevole all’Istituto passata in giudicato, occorre distinguere tra le ipotesi in cui la sentenza abbia deciso nel merito, con esito sfavorevole al ricorrente, e quelle in cui abbia riguardato la contestazione della illegittimità del comportamento dell’Istituto.
Nel primo caso la sentenza va eseguita. Nel secondo, la circolare osserva che l’Amministrazione, pur uniformandosi normalmente al giudicato a sé favorevole, dispone di un margine discrezionale che può indurre a non avvalersene; tale soluzione viene indicata come opportuna nella fattispecie descritta.
Competenza del responsabile periferico e obbligo di comunicazione
La circolare chiarisce inoltre che, qualora un provvedimento del Comitato regionale sia ritenuto illegittimo, il potere-dovere di non darvi esecuzione non fa capo al Direttore regionale, ma al responsabile della struttura periferica competente per l’esecuzione della delibera. Tale responsabile esercita il potere di autotutela nei confronti di provvedimenti viziati da specifici e circostanziati profili di illegittimità, senza mettere in discussione la definitività dell’atto collegiale né la possibilità per l’interessato di agire in giudizio.
L’esercizio di questo potere presuppone però che il Direttore regionale comunichi formalmente al responsabile periferico il proprio voto contrario e le ragioni del dissenso, qualora il provvedimento del Comitato regionale sia stato ritenuto non legittimo.
Chiusura operativa
In conclusione, la circolare ribadisce che, nella materia considerata, il potere-dovere di non eseguire le decisioni del Comitato regionale per motivi di legittimità ricade sul responsabile della struttura periferica competente, mentre il Direttore regionale deve limitarsi a una comunicazione formale del proprio eventuale voto contrario. I ricorsi trasmessi dalle Sedi regionali e non sottoposti alla decisione dell’Organo centrale devono essere archiviati.
Punti principali
Annullamento della deliberazione che attribuiva il potere di sospensione
Il Commissario Straordinario, con determinazione n. 1932 del 10 febbraio 1994, ha annullato la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 dell’8 giugno 1990, confermata il 5 giugno 1992. Tale delibera attribuiva ai Direttori delle Sedi regionali il potere di sospendere, per motivi di legittimità, le decisioni dei Comitati regionali sui ricorsi in materia di rapporto di lavoro subordinato.
Fondamento del provvedimento e parere del Consiglio di Stato
L’annullamento segue l’iter avviato in sede di esame del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi. Il Ministero vigilante aveva chiesto il parere del Consiglio di Stato, che con nota n. 924/93 del 29 settembre 1993 ha concluso che non può essere riconosciuto alcun potere di sospensione al Direttore regionale nei confronti delle decisioni contenziose del Comitato di pari livello.
Effetti dell’annullamento sulle decisioni dei Comitati regionali
Poiché la delibera consiliare è stata annullata, le decisioni dei Comitati regionali adottate ai sensi della legge n. 88/1989 riacquistano efficacia sin dalla data della loro assunzione, anche se in precedenza erano state impugnate secondo la disciplina ora eliminata.
Gestione delle situazioni già definite o pendenti
La circolare distingue più casi: per i soggetti che abbiano tacitamente accettato l’annullamento della decisione favorevole del Comitato regionale, occorre notificare la "riviviscenza" della decisione originaria; se invece vi è un contenzioso ancora pendente, è necessario transigere la causa; se esiste una sentenza passata in giudicato favorevole all’Istituto, occorre verificare se la decisione abbia riguardato il merito oppure la illegittimità del comportamento dell’Istituto, procedendo rispettivamente all’esecuzione della sentenza o valutando, se del caso, di non avvalersi del giudicato favorevole.
Competenza a non eseguire decisioni ritenute illegittime
La circolare precisa che il potere-dovere di non dare esecuzione, per motivi di legittimità, alle decisioni del Comitato regionale spetta al responsabile della struttura periferica competente. Il Direttore regionale deve tuttavia comunicare formalmente a tale responsabile il proprio voto contrario e le relative ragioni, in presenza di specifici e circostanziati profili di illegittimità.
Ricorsi non sottoposti alla decisione dell’Organo centrale
I ricorsi trasmessi dalle Sedi regionali e non sottoposti alla decisione dell’Organo centrale verranno archiviati.
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