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Circolare

Circolare numero 215 del 18-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 10 maggio 1994 tra INPS e Confedilizia per la riscossione, tramite modello DM10, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite le aliquote applicabili, le modalità operative di esposizione e versamento, i flussi contabili tra Sedi e Sede nazionale Confedilizia, nonché gli obblighi di rendicontazione e le regole per i casi di saldo insoluto. Sono inoltre istituiti tre nuovi conti di piano per la rilevazione contabile delle somme riscosse, del debito verso la Confederazione e dell’accreditamento finale.

Convenzione INPS-Confedilizia per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e variazioni al piano dei conti

Convenzione INPS-Confedilizia per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà istruzioni operative e contabili per l’attuazione della convenzione stipulata il 10 maggio 1994 tra INPS e Confedilizia. L’accordo riguarda la riscossione, tramite modello DM10, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti alla Confederazione.

Ambito della convenzione e regime di riscossione

La convenzione si fonda sull’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente agli istituti previdenziali di assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi e di assistenza contrattuale. In base all’accordo:

  • la Confedilizia affida all’INPS l’esazione del contributo dovuto dalle imprese iscritte;
  • la riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS;
  • si applicano le medesime modalità e la medesima periodicità previste per i versamenti contributivi ordinari.

È precisato che l’INPS non svolge attività di esazione coattiva, né interventi diretti o controlli sui datori di lavoro relativamente a tali contributi. I rapporti eventuali, inclusa la restituzione delle somme versate, devono intercorrere direttamente tra Confedilizia e imprese.

Misura del contributo e codici da utilizzare

La circolare attribuisce a Confedilizia due codici distinti per l’evidenziazione dei contributi nel DM10/2:

  • W200 per il contributo pari all’1,90% della retribuzione lorda dei lavoratori di cui alle lettere A, A1, B, B1 dell’articolo 3 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati;
  • W300 per il contributo pari allo 0,60% della retribuzione lorda dei lavoratori di cui alle lettere C, D ed E del medesimo CCNL.

Le aziende devono esporre nel primo rigo in bianco del quadro B/C:

  • la dicitura "Ass.Contr. Confedilizia";
  • il codice W200 e/o W300;
  • l’importo nella colonna "somme a debito del datore di lavoro".

Non devono essere compilate le caselle relative a:

  • numero dipendenti;
  • numero giornate;
  • retribuzioni.

Modalità di versamento e trattamento del credito INPS

Il contributo di assistenza contrattuale si somma ai contributi obbligatori dovuti all’INPS e viene versato con il mod. DM10/1 presso gli sportelli bancari o postali abilitati. L’Istituto considera versato soltanto l’importo specificamente indicato sul modulo di denuncia, con la precisazione che, per le denunce con saldo a credito INPS, il versamento deve essere contestuale e integrale.

Se i contributi risultano indicati in modelli DM10/89 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, la denuncia viene trattata come "documento diverso". In tal caso occorre:

  • depennare i codici e i relativi importi esposti sul mod. DM10/2;
  • variare il totale del rigo 33 e il saldo della denuncia mensile;
  • variare i campi 1 e 3 del mod. DM10/1;
  • predisporre il mod. SC3 con la scrittura contabile prevista in base alla situazione del saldo insoluto o parzialmente versato;
  • trasmettere SC3 e DM10/1 all’Ufficio competente per la contabilità;
  • riacquisire il mod. DM10/2.

Contabilizzazione e nuovi conti

I contributi riscossi, sia con codice W200 sia con codice W300, sono imputati in sede di specificazione contabile del saldo del mod. DM10/2 al conto GPA 29/02. Contestualmente, per rilevare il debito verso la Confederazione interessata, l’Ufficio competente effettua la scrittura:

  • GPA 39/02 a GPA 18/02

L’accredito delle somme alla Confedilizia avviene secondo le modalità indicate nella circolare:

  • gli importi riferiti all’1,90% (codice W200) sono versati sul conto corrente n. 41208 intestato a CONFEDILIZIA, presso la Banca Popolare di Milano, Piazzale Flaminio 1, Roma, ABI 05584, CAB 03200;
  • gli importi riferiti allo 0,60% (codice W300) sono versati sul conto corrente n. 17401 intestato a CONFEDILIZIA CIPE, presso la Banca di Roma Agenzia 205, Largo Goldoni 420, Roma, ABI 03002, CAB 05010.

Le somme versate sono imputate a debito del conto GPA 18/02; in contropartita dei conti GPA 24/42 e GPA 24/25 vengono rilevate le somme trattenute a titolo di rimborso spese e la relativa IVA per il servizio di esazione.

Sono inoltre istituiti i seguenti nuovi conti:

  • GPA 18/02: debito verso Confedilizia per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto;
  • GPA 29/02: contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto della Confedilizia mediante denuncia rendiconto mod. DM10;
  • GPA 39/02: accreditamento alla Confedilizia dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto.

Distinte, rendiconti e termini di trasmissione

La procedura DM emette in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo, con indicazione di:

  • periodo contributivo;
  • ammontare del versamento;
  • monte retributivo;
  • numero dei dipendenti denunciati.

Una copia della distinta deve essere inviata alla Confedilizia – Sede nazionale contestualmente al versamento, mentre le altre due copie vanno trasmesse all’Ufficio competente per la contabilità insieme al biglietto contabile di riparto.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei DM10/89 riscossi, le Sedi devono inviare alla Confedilizia un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenute.

Durata della convenzione e possibile disciplina degli acconti

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1994 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta tempestiva. La circolare segnala inoltre che saranno fornite successive istruzioni sull’eventuale erogazione di acconti, prevista dopo il primo anno di applicazione della convenzione. Tali acconti, se introdotti, sostituirebbero i versamenti mensili e sarebbero poi oggetto di conguaglio annuale secondo criteri da definire congiuntamente.

Punti principali

Convenzione e ambito della riscossione

Il 10 maggio 1994 l’INPS ha sottoscritto con Confedilizia una convenzione per la riscossione, mediante modello DM10, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS e segue le medesime modalità e periodicità. L’INPS non assume obblighi di esazione coattiva né di controllo diretto verso i datori di lavoro, e non risponde dei rapporti tra Confedilizia e imprese, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate.

Aliquote e modalità di esposizione nel DM10/2

Sono previsti due codici per distinguere i contributi: W200 per l’1,90% della retribuzione lorda dei lavoratori di cui alle lettere A, A1, B, B1 dell’articolo 3 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, e W300 per lo 0,60% della retribuzione lorda dei lavoratori di cui alle lettere C, D ed E del medesimo CCNL. Le aziende devono indicare nel primo rigo in bianco del quadro B/C la dicitura "Ass.Contr. Confedilizia", il codice corrispondente e l’importo nella colonna "somme a debito del datore di lavoro". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Versamento e trattamento del saldo

L’importo relativo al contributo di assistenza contrattuale si somma agli altri contributi dovuti all’INPS e viene versato con il mod. DM10/1 presso gli sportelli bancari o postali abilitati. L’INPS considera versato solo l’importo specificamente indicato dalle aziende sul modulo di denuncia, salvo il caso di denunce con saldi a credito dell’Istituto non contestualmente e integralmente versati alla presentazione. Se i contributi risultano esposti in denunce con saldo totalmente o parzialmente insoluto, la denuncia viene definita come "documento diverso" e si procede alla depennazione dei codici, alla variazione dei totali e alla compilazione del modello SC3 secondo le istruzioni contabili indicate.

Rimborsi spese, conti di nuova istituzione e scritture contabili

Il rimborso delle spese spettante all’INPS per il servizio di esazione è regolato dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 2321 del 9 marzo 1994. I contributi riscossi sono imputati ai conti GPA 29/02 e, per la rilevazione del debito verso Confedilizia, viene effettuata la scrittura GPA 39/02 a GPA 18/02. Sono inoltre trattenute, in contropartita dei conti GPA 24/42 e GPA 24/25, le somme per rimborso spese e IVA relativa al servizio. Vengono istituiti i nuovi conti GPA 18/02, GPA 29/02 e GPA 39/02.

Rendicontazione e versamento alla Confedilizia

Le SAP devono versare alla Sede nazionale Confedilizia, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce, le somme riscosse al netto del rimborso spese, senza interessi. Contestualmente inviano una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo, importo, monte retributivo e numero dei dipendenti denunciati. Una copia della distinta va inviata alla Confedilizia e due copie all’Ufficio competente per la contabilità con il biglietto contabile di riparto. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le Sedi trasmettono inoltre un rendiconto riepilogativo dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e degli importi trattenuti per spese e IVA.

Durata della convenzione e possibili acconti

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1994 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta tempestiva. La circolare segnala che, dopo il primo anno di applicazione, potranno essere fornite successive istruzioni sull’eventuale erogazione di acconti prevista dall’articolo 7 della convenzione, con determinazione dei criteri e dei conguagli annuali.

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