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Circolare

Circolare numero 209 del 5-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento del Regolamento del personale dell’INPS al quadro introdotto dagli artt. 48 e 59 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificati dal D.Lgs. n. 470/1993 e n. 546/1993. Vengono ridefiniti competenze, termini e modalità del procedimento disciplinare, con particolare riguardo alla censura, alla composizione e funzione del Collegio arbitrale di disciplina e alle regole transitorie valide fino al prossimo contratto di categoria. Sono inoltre aggiornate le norme su sospensione cautelare, assegno alimentare, esclusione da concorsi e scrutini, estinzione del procedimento e revisione disciplinare.

Revisione provvisoria delle norme sulla Commissione di disciplina e nuovo procedimento disciplinare

Revisione provvisoria delle norme sulla Commissione di disciplina

La circolare dà conto della determinazione commissariale n. 3820 del 9 giugno 1994, con la quale l’INPS adegua provvisoriamente il Regolamento del personale al nuovo quadro normativo derivante dagli artt. 48 e 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal D.Lgs. n. 470/1993 e dal D.Lgs. n. 546/1993. L’intervento ridefinisce il sistema disciplinare interno, la composizione e le funzioni del Collegio arbitrale di disciplina, i termini del procedimento e le competenze dei diversi organi, con efficacia transitoria fino all’entrata in vigore del prossimo contratto di categoria.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La determinazione trae origine dall’art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993, che attribuisce a ciascuna amministrazione la costituzione di un Collegio arbitrale di disciplina e l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Viene richiamato anche l’art. 48 del medesimo decreto, come modificato, che riserva alla contrattazione collettiva nazionale nuove forme di partecipazione del personale e abroga le forme di rappresentanza del personale negli organismi di gestione. La circolare precisa che tali norme hanno natura precettiva e richiedono l’adeguamento del Regolamento del personale.

Competenza per l’irrogazione della censura

Resta ferma la competenza dei direttori delle strutture dell’Istituto a irrogare la sanzione della censura, vale a dire:

  • Direzione centrale;
  • Sede regionale;
  • Sede autonoma di produzione.

Per gli uffici professionali e sanitari della Sede centrale la competenza è attribuita al coordinatore generale o al primario medico-legale con funzioni di coordinatore generale.

Quando, invece, i fatti contestati possano dar luogo a una sanzione più grave della censura, il direttore della struttura deve interessare tempestivamente l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Direzione centrale per le risorse umane, che cura contestazione, istruttoria e definizione del procedimento.

Contestazione, difesa del dipendente e conclusione del procedimento per censura

La circolare indica in modo puntuale il contenuto della lettera di contestazione. Essa deve precisare:

  • il giorno in cui il dipendente deve presentarsi, eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante sindacale, per rendere le proprie giustificazioni;
  • che, decorso inutilmente quindici giorni da tale data, il procedimento sarà definito nei successivi quindici giorni;
  • che il dipendente può far pervenire direttamente o tramite servizi pubblici o privati le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla data fissata per la discussione;
  • che il dipendente può chiedere, nel giorno fissato o con la memoria difensiva, la definizione del procedimento secondo i criteri previsti dal regolamento, rinunciando espressamente all’impugnazione davanti al Collegio arbitrale della sanzione eventualmente irrogata.

La censura deve essere irrogata non oltre trenta giorni dalla data fissata per la discussione con il dipendente. Il provvedimento va notificato al dipendente e trasmesso contestualmente al direttore centrale per le risorse umane.

Impugnazione della censura e intervento del Collegio arbitrale

Se la censura è impugnata, il direttore della struttura trasmette immediatamente l’atto di impugnazione alla segreteria del Collegio arbitrale di disciplina, insieme al processo verbale previsto dal Regolamento del personale. Il segretario comunica al dirigente che ha irrogato la sanzione la data della seduta dibattimentale; il dirigente o un altro dirigente della stessa struttura da lui designato deve esporre i fatti e le prove al Collegio.

La disciplina processuale contenuta nell’allegato 1 prevede che l’impugnazione vada proposta entro venti giorni dalla notifica della sanzione e che sospenda l’esecuzione della stessa. Il Collegio decide entro novanta giorni dalla notifica dell’impugnazione alla segreteria.

Collegio arbitrale di disciplina: composizione e funzionamento

L’art. 59 del Regolamento del personale viene sostituito da una nuova disciplina del Collegio arbitrale. In via transitoria, fino all’entrata in vigore del prossimo contratto di categoria, i dieci rappresentanti dell’Amministrazione e i dieci rappresentanti dei dipendenti previsti dall’art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 sono individuati nei membri già nominati o eletti come effettivi e supplenti secondo le pregresse regole interne.

Il nuovo Collegio arbitrale è composto da:

  • due rappresentanti dell’Amministrazione;
  • due rappresentanti dei dipendenti;
  • un esterno all’Istituto con funzioni di presidente.

Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità per la designazione periodica di dieci rappresentanti dell’Istituto e di dieci rappresentanti dei dipendenti, che a loro volta individuano cinque presidenti. I rappresentanti così designati definiscono criteri oggettivi per la composizione dei collegi, il sistema di rotazione e l’assegnazione dei procedimenti disciplinari, nonché le regole per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

Il segretario, l’addetto di segreteria e i relativi supplenti sono nominati dal Direttore generale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sette membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Sanzioni disciplinari e nuovo art. 33

L’art. 33 viene riformulato per distinguere le sanzioni disciplinari applicabili al dipendente che contravviene ai doveri d’ufficio. Le sanzioni restano:

  • censura;
  • riduzione dello stipendio;
  • sospensione dalla qualifica;
  • destituzione.

La circolare ribadisce che:

  • non è irrogabile sanzione disciplinare se il fatto non è conseguenza di azione od omissione cosciente e volontaria, dolosa o colposa;
  • l’illecito commesso con una sola azione o omissione che violi più disposizioni è punito con la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo;
  • non costituiscono sanzione disciplinare le lettere di richiamo o di ammonizione per mancanze di scarso rilievo.

La censura è irrogata dal capo dell’unità funzionale; la riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica sono irrogate dal Direttore generale su proposta dell’ufficio disciplina e responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane, salvo il rito abbreviato. Ove si ritenga applicabile la destituzione, il Direttore centrale per le risorse umane sottopone gli atti al Direttore generale per la decisione.

Attenuanti, aggravanti, reintegrazione e riabilitazione

L’art. 38 disciplina le circostanze aggravanti e attenuanti. Sono aggravanti, tra le altre, le precedenti sanzioni disciplinari nel quinquennio e il comportamento negligente che abbia dato luogo a giudizi reiteratamente negativi formalmente notificati. Sono attenuanti, invece, le note di merito o di particolare apprezzamento e un comportamento irreprensibile prima o dopo i fatti contestati.

L’art. 39 viene modificato in tema di reintegrazione del dipendente prosciolto. Se il dipendente destituito è successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data del provvedimento di proscioglimento, con ricostruzione della carriera e mantenimento della medesima qualifica e anzianità. Il provvedimento è adottato dal Direttore generale. Le stesse tutele valgono anche nei casi di riduzione dello stipendio o sospensione dalla qualifica, nonché di annullamento o estinzione del procedimento disciplinare. Se il dipendente decede prima del proscioglimento, il coniuge superstite e i figli hanno diritto agli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare o di destituzione, con esclusione di indennità speciali e straordinari, e agli aumenti periodici maturati nei limiti indicati.

L’art. 40 disciplina la riabilitazione disciplinare: trascorsi due anni dalla sanzione, esclusa la destituzione, possono essere resi nulli gli effetti della sanzione mediante stralcio degli atti dal fascicolo personale e cancellazione dallo stato matricolare, se il dipendente risulti meritevole sulla base di relazione informativa. Il provvedimento è adottato dal Direttore generale, su domanda, sentita la Commissione del personale.

Estinzione del procedimento disciplinare e rinnovazione

L’art. 41 ridefinisce le ipotesi di estinzione del procedimento disciplinare. Il procedimento si estingue se non si conclude entro trenta giorni dalla data fissata per la discussione o, in caso di ricorso al Collegio arbitrale, entro novanta giorni dalla notifica dell’impugnazione da parte del dipendente. Il Direttore generale valuta inoltre se non promuovere o sospendere il procedimento quando per gli stessi fatti sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria o sia stata iniziata l’azione penale.

Se l’Istituto ha notizia di una sentenza irrevocabile in sede penale, il procedimento non promosso o sospeso si estingue se non è ripreso e concluso nei novanta giorni successivi entro il termine complessivo di centottanta giorni. Il procedimento estinto non può essere rinnovato, determina la revoca della sospensione cautelare e dell’esclusione dai concorsi e scrutini e non deve essere annotato nello stato matricolare.

Se un provvedimento disciplinare viene annullato da ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione consente il rinnovo, il nuovo procedimento deve iniziare entro centottanta giorni dalla conoscenza della decisione e concludersi entro i novanta giorni successivi. I termini sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Sospensione cautelare dal servizio e assegno alimentare

Gli artt. 42 e 43 disciplinano la sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria. La sospensione può essere disposta dal Direttore generale, sentita la Commissione del personale, quando è iniziata l’azione penale o è stato richiesto il rinvio a giudizio, soprattutto se il reato è particolarmente grave o pregiudizievole per l’immagine dell’Istituto. Il dirigente, il coordinatore o il primario medico-legale che ricevono notizia di un’informazione di garanzia devono riferire immediatamente al capo dell’unità funzionale, e il dipendente è tenuto a informarne a sua volta la propria struttura.

La sospensione è obbligatoria in caso di custodia cautelare. Inoltre, salvo revoca, le sospensioni si estinguono di diritto dopo cinque anni.

L’art. 44 prevede la concessione di un assegno alimentare al dipendente sospeso dalla qualifica o cautelarmente sospeso dal servizio, con provvedimento del direttore centrale per le risorse umane, sentita la Commissione del personale e valutate le condizioni economiche e familiari. L’assegno non può superare il 50% della retribuzione, esclusi gli emolumenti subordinati al servizio effettivo; l’assegno per il nucleo familiare deve essere corrisposto per intero.

Revoca della sospensione, riammissione in servizio ed effetti economici

L’art. 45 disciplina la revoca della sospensione quando il procedimento penale si conclude con sentenza di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. In tal caso il dipendente ha diritto alla retribuzione non percepita, detratto l’assegno alimentare e al netto di redditi o compensi percepiti durante la sospensione.

Se l’assoluzione interviene per motivi diversi, la sospensione può essere mantenuta solo se la contestazione degli addebiti o l’avviso previsto dal procedimento disciplinare avvengono entro sessanta giorni dalla notizia della sentenza da parte dell’Istituto. La sospensione disposta prima dell’inizio del procedimento disciplinare è revocata con diritto alla riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita se la contestazione non avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione.

L’art. 46, relativo alla revoca della custodia cautelare, prevede che il dipendente possa essere riammesso in servizio con provvedimento del Direttore generale, quando la natura del reato non sia particolarmente grave o pregiudizievole per l’immagine dell’Istituto. La riammissione non pregiudica l’eventuale azione disciplinare successiva.

Esclusione da concorsi e scrutini e conseguenze del proscioglimento

L’art. 48 stabilisce che il dipendente sospeso ai sensi degli artt. 42 e 43 è escluso dal concorso e dallo scrutinio per la nomina a primo dirigente e per il conferimento della qualifica dirigenziale superiore. Il Direttore generale può disporre tale esclusione anche quando sia stata solo contestata l’infrazione disciplinare.

Se il dipendente escluso è poi prosciolto da ogni addebito o punito con censura, viene ammesso al primo concorso o scrutinio utile dopo il proscioglimento e, se il punteggio ottenuto sarebbe stato sufficiente, è collocato nella relativa graduatoria e nominato anche in soprannumero con decorrenza dalla data di nomina degli altri dipendenti.

Allegato 1: nuovo procedimento disciplinare

L’allegato 1 sostituisce integralmente la disciplina del procedimento disciplinare e ne detta le regole operative.

Contestazione degli addebiti

Il dirigente dell’unità funzionale che viene a conoscenza di un’infrazione punibile con la censura contesta per iscritto i fatti, indicando i doveri ritenuti violati e il tempo e luogo della condotta. Se invece i fatti possono comportare una sanzione più grave, il dirigente trasmette tempestivamente gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Direzione centrale per le risorse umane, che procede alla contestazione, all’istruttoria e alla definizione del procedimento.

Se la consegna personale non è possibile, la lettera è notificata per raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo comunicato dal dipendente; in ulteriore mancanza, si procede con affissione all’albo dell’unità funzionale per almeno cinque giorni. In tutti i casi, la notifica mantiene gli stessi effetti della notifica personale.

Discussione e sanzione ridotta

Il dipendente è convocato per fornire giustificazioni, con assistenza facoltativa di un procuratore o di un rappresentante sindacale. Nel giorno fissato può chiedere la definizione del procedimento con applicazione di sanzione ridotta e rinuncia all’impugnazione davanti al Collegio arbitrale. Può anche inviare le giustificazioni per iscritto entro quindici giorni dalla data fissata per la discussione.

Se la definizione avviene con questo rito:

  • la censura è sostituita da una lettera di richiamo;
  • la riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica sono ridotte di un terzo.

La destituzione non è riducibile, ma resta sempre impugnabile davanti al Collegio arbitrale.

Impugnazione e dibattimento davanti al Collegio arbitrale

Se il dipendente non utilizza la procedura di definizione semplificata, può impugnare la sanzione entro venti giorni dalla notifica, depositando l’impugnazione presso la segreteria del Collegio arbitrale o notificandola tramite servizi pubblici o privati. Copia dell’impugnazione deve essere inviata anche al dirigente della struttura di appartenenza, se si tratta di censura, oppure al dirigente dell’ufficio disciplina e responsabilità negli altri casi.

L’impugnazione sospende l’esecuzione della sanzione. Il dirigente trasmette gli atti al Collegio arbitrale, il segretario avvisa il dipendente che può prendere visione e copia degli atti entro dieci giorni, quindi il presidente fissa il dibattimento. Le parti possono depositare memorie almeno cinque giorni prima dell’udienza.

Nel dibattimento il dirigente espone i fatti e le prove; il dipendente svolge le proprie difese. Il Collegio può assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova e l’attività istruttoria non può superare novanta giorni, periodo che non si computa ai fini dell’estinzione.

Decisione, rimborso spese e rinvio della decisione

La decisione del Collegio è adottata a maggioranza entro novanta giorni dalla notificazione dell’impugnazione alla segreteria. Copia della deliberazione e degli atti è trasmessa all’ufficio disciplina della Direzione centrale per le risorse umane, che cura l’applicazione della sanzione e la notifica al dipendente.

Il dipendente prosciolto ha diritto al trattamento di missione per le sedute del Collegio e per gli accessi in sede centrale necessari a prendere visione degli atti e a estrarne copia.

Se il dibattimento non si esaurisce in una sola seduta e nel frattempo il Collegio viene rinnovato, il procedimento prosegue davanti al Collegio originariamente costituito. Se interviene incompatibilità, ricusazione, astensione o impedimento del presidente o di un membro, il dibattimento deve essere rinnovato; in tal caso il tempo decorso dalla prima seduta del dibattimento originario alla prima del nuovo dibattimento non conta ai fini del termine estintivo.

Revisione del procedimento disciplinare

L’art. 9 dell’allegato consente la riapertura del procedimento se il dipendente, oppure il coniuge superstite o i figli, adducono nuove prove tali da giustificare una sanzione più lieve o il proscioglimento. La riapertura è disposta dal soggetto che ha irrogato la sanzione, il quale può respingere l’istanza con provvedimento motivato.

La riapertura sospende gli effetti della sanzione già inflitta e non può mai condurre a una sanzione più grave di quella originaria. Se il dipendente è prosciolto o sanzionato in misura meno grave, ha diritto alla retribuzione non percepita, al netto dell’assegno alimentare e di eventuali altri redditi o compensi percepiti nel periodo di efficacia della sanzione. La medesima disciplina si applica anche quando la domanda di revisione sia proposta dal coniuge superstite o dai figli.

Comunicazione al personale

La determinazione n. 3820/1994 e il relativo allegato devono essere portati a conoscenza di tutto il personale, compreso quello temporaneamente assente per qualsiasi causa.

Punti principali

Adeguamento normativo e disciplina transitoria

La determinazione commissariale n. 3820 del 9 giugno 1994 modifica provvisoriamente il Regolamento del personale per adeguarlo agli artt. 48 e 59 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificati. Le nuove disposizioni hanno efficacia fino all’entrata in vigore del prossimo contratto di categoria. In via transitoria, il Collegio arbitrale di disciplina è costituito individuando i rappresentanti dell’Amministrazione e dei dipendenti tra i membri già nominati o eletti secondo le precedenti regole interne.

Competenza sulla sanzione della censura

La competenza a irrogare la censura resta ai direttori delle strutture dell’Istituto, cioè Direzione centrale, Sede regionale e Sede autonoma di produzione; per gli uffici professionali e sanitari della Sede centrale opera il coordinatore generale o il primario medico-legale con funzioni di coordinatore generale. Per le sanzioni più gravi della censura interviene invece l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Direzione centrale per le risorse umane.

Contestazione, difesa del dipendente e termini del procedimento

La lettera di contestazione deve indicare il giorno in cui il dipendente deve presentarsi per giustificarsi, con assistenza facoltativa di un procuratore o di un rappresentante sindacale, e avvertire che, decorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla data fissata, il procedimento sarà definito entro i successivi quindici giorni. Il dipendente può anche inviare le giustificazioni per iscritto entro quindici giorni dalla data fissata per la discussione. Nel giorno fissato, può chiedere la definizione del procedimento secondo i criteri del regolamento, rinunciando espressamente all’impugnazione davanti al Collegio arbitrale della sanzione che eventualmente sarà irrogata. La censura deve comunque essere irrogata entro trenta giorni dalla data fissata per la discussione e notificata al dipendente, con trasmissione contestuale al direttore centrale per le risorse umane.

Impugnazione della censura e ruolo del Collegio arbitrale

Se la censura viene impugnata, il direttore della struttura trasmette immediatamente l’atto di impugnazione alla segreteria del Collegio arbitrale di disciplina, insieme al verbale del procedimento. Il segretario comunica al dirigente che ha irrogato la sanzione la data del dibattimento; il dirigente o un suo delegato espone i fatti e le prove innanzi al Collegio. L’impugnazione sospende l’esecuzione della sanzione e il Collegio decide entro novanta giorni dalla ricezione dell’impugnazione.

Procedimenti per sanzioni superiori alla censura

Quando i fatti possono integrare una sanzione più grave della censura, il direttore della struttura invia subito gli atti all’ufficio disciplina e responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane, che cura contestazione, istruttoria e proposta della sanzione. La sanzione è poi irrogata dal direttore centrale per le risorse umane, salvo il caso della destituzione, per la quale gli atti sono sottoposti al direttore generale.

Nuovo testo dell’art. 59: composizione del Collegio arbitrale

Il Collegio arbitrale sostituisce la precedente Commissione di disciplina ed è composto da due rappresentanti dell’Amministrazione, due rappresentanti dei dipendenti e un esterno all’Istituto con funzioni di presidente. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità per la designazione periodica di dieci rappresentanti dell’Istituto e dieci dei dipendenti, che individuano cinque presidenti. I componenti stabiliscono criteri oggettivi per la composizione dei collegi, la rotazione e la sostituzione in caso di assenza o impedimento. Segretario, addetto di segreteria e relativi supplenti sono nominati dal Direttore generale. Le riunioni sono valide con almeno sette membri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

Riforma dell’art. 33: infrazioni e sanzioni disciplinari

L’art. 33 viene riscritto distinguendo le sanzioni disciplinari in censura, riduzione dello stipendio, sospensione dalla qualifica e destituzione. La censura resta irrogata dal capo dell’unità funzionale; le sanzioni superiori sono irrogate dal direttore generale su proposta dell’ufficio disciplina e responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane, salvo il rito abbreviato. Con il consenso del dipendente la sanzione può essere ridotta secondo l’art. 2 dell’allegato 1, ma in tal caso non è più impugnabile davanti al Collegio arbitrale. Il dipendente può impugnare la sanzione entro venti giorni dalla notifica; l’esecuzione resta sospesa fino alla decisione del Collegio.

Riabilitazione, reintegrazione e revisione del procedimento

L’art. 39 disciplina la reintegrazione del dipendente prosciolto, prevedendo la riammissione in servizio e la ricostruzione della carriera; la modifica indica che il provvedimento è adottato dal Direttore generale. L’art. 40 consente, trascorsi due anni e salvo la destituzione, di neutralizzare gli effetti della sanzione tramite stralcio degli atti e cancellazione dallo stato matricolare, se il dipendente risulta meritevole. L’art. 41 riformula l’estinzione del procedimento disciplinare, collegandola a termini specifici e alla sospensione estiva dal 1 agosto al 15 settembre; prevede inoltre il non rinnovo del procedimento estinto e le regole per la rinnovazione dopo annullamento giurisdizionale.

Sospensione cautelare, assegno alimentare e conseguenze

Gli artt. 42 e 43 sono aggiornati in materia di sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria: la sospensione può essere disposta quando vi sia rinvio a giudizio o custodia cautelare, e in casi di particolare gravità o pregiudizio per l’immagine dell’Istituto. L’art. 44 attribuisce al direttore centrale per le risorse umane, sentita la Commissione del personale e valutate le condizioni economiche e familiari, la concessione dell’assegno alimentare non superiore al 50% della retribuzione, con mantenimento integrale dell’assegno per il nucleo familiare. Gli artt. 45 e 46 disciplinano la revoca della sospensione in caso di assoluzione o di revoca della custodia cautelare, con diritto alla riammissione in servizio e al recupero delle retribuzioni secondo le condizioni previste.

Esclusione da concorsi e scrutini

L’art. 48 prevede l’esclusione dal concorso e dallo scrutinio per la nomina a primo dirigente e per la promozione alla qualifica superiore per il dipendente sospeso ai sensi degli artt. 42 e 43. Il Direttore generale può disporre l’esclusione anche in presenza della sola contestazione degli addebiti. Il dipendente successivamente prosciolto o punito con censura è riammesso al primo concorso o scrutinio utile, con recupero della posizione in graduatoria e, se spettante, nomina anche in soprannumero con decorrenza conforme alle regole indicate.

Allegato 1: procedimento disciplinare dettagliato

L’allegato 1 sostituisce integralmente le regole sul procedimento disciplinare. L’art. 1 disciplina contestazione degli addebiti, forma della notifica anche mediante raccomandata o affissione all’albo per almeno cinque giorni e convocazione del dipendente. L’art. 2 regola la discussione: il dipendente può presentarsi o inviare giustificazioni, può chiedere la definizione con sanzione ridotta e rinunciare all’impugnazione; la censura diventa lettera di richiamo, mentre riduzione dello stipendio e sospensione dalla qualifica sono ridotte di un terzo. L’art. 3 disciplina l’impugnazione entro venti giorni, l’art. 4 gli atti del Collegio, l’art. 5 il dibattimento, l’art. 6 la deliberazione entro novanta giorni, l’art. 7 il rimborso spese al dipendente prosciolto, l’art. 8 il rinvio della decisione e l’art. 9 la revisione del procedimento in presenza di nuove prove.

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