Circolare numero 214 del 15-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il decentramento alle SAP della gestione dei versamenti rateali dei valori capitali collegati ai benefici pensionistici previsti dalle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971. Per il Fondo di previdenza elettrici è interessato solo l’ENEL SpA, con la Sede di Roma-Centro incaricata di curare i rapporti finanziari, la riscossione delle rate e l’invio delle comunicazioni all’Ente. Sono inoltre precisate le istruzioni contabili per l’assunzione del credito, la rilevazione delle nuove liquidazioni o ricostituzioni, la ripartizione tra quota capitale e interessi di dilazione, la causale da usare e il trattamento delle eventuali rideterminazioni in diminuzione del credito, con aggiornamento del piano dei conti.
Gestione e contabilizzazione dei versamenti rateali degli oneri pensionistici ex leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 per le categorie combattentistiche
Gestione dei versamenti rateali degli oneri pensionistici ex leggi n. 336/1970 e n. 824/1971
La circolare disciplina il decentramento alle SAP della gestione dei versamenti rateali dei valori capitali connessi ai benefici pensionistici previsti per le categorie combattentistiche. Definisce inoltre le competenze della Sede di Roma-Centro per il Fondo di previdenza elettrici e detta le modalità contabili da seguire per l’assunzione, la riscossione e l’eventuale rettifica dei crediti.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’intervento riguarda gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824. Per quanto concerne il Fondo di previdenza elettrici, il datore di lavoro obbligato al versamento è soltanto l’ENEL SpA.
Competenze della Sede di Roma-Centro
La gestione del versamento degli oneri è accentrata presso la Direzione Generale ENEL, che intrattiene per il proprio personale i rapporti previdenziali con la Sede di Roma-Centro. Per tale ragione, è questa Sede a definire i rapporti finanziari derivanti dall’applicazione delle leggi richiamate.
La Sede di Roma-Centro deve:
- curare la riscossione delle rate tuttora in corso di pagamento;
- ricevere dalla Direzione Generale la comunicazione contenente, tra l’altro, il credito residuo per valori capitali e gli interessi di pre-ammortamento.
Determinazione dei valori capitali e gestione delle nuove pratiche
I valori capitali sono stati o saranno determinati secondo i criteri del D.M. 25 agosto 1972, tenendo conto delle tariffe allora stabilite dall’Istituto e successivamente approvate con D.M. 10 febbraio 1987.
In caso di future elaborazioni per nuove liquidazioni di pensione, ricostituzioni o rettifiche, la Direzione per la Tecnologia Informatica dovrà localizzare presso la Sede di Roma-Centro le note individuali elaborate per la notifica e i relativi tabulati, affinché la stessa Sede provveda all’invio all’ENEL SpA.
L’ENEL SpA, salvo che non scelga di pagare gli oneri in unica soluzione, dovrà presentare domanda di pagamento rateale direttamente alla SAP di Roma-Centro.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dei fatti di gestione si richiama la disciplina già impartita con la circolare n. 2805 O. - n. 1118 S.A. - n. 280 Rg. - n. 52 I.B. del 12 ottobre 1974, come modificata dalla lettera-circolare n. 162 B. del 22 gennaio 1979.
L’ufficio competente per la contabilità deve:
- procedere, mediante registrazione in P.D. ELR 00/75 a ELR 55/10, all’assunzione del credito risultante dalla comunicazione trasmessa dalla Direzione Generale;
- per gli oneri derivanti da nuove liquidazioni o ricostituzioni, eseguire gli adempimenti previsti dalla lettera-circolare n. 162 B. del 22 gennaio 1979, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di pagamento dilazionato, movimentando in DARE il conto ELR 00/75 e in AVERE il conto ELR 22/75;
- al momento della riscossione delle rate nei casi di versamento dilazionato, determinare sulla base dei coefficienti delle tabelle in possesso della Sede la quota capitale e la quota interessi di dilazione, imputandole rispettivamente ai conti ELR 00/75 e ELR 23/05.
Per i versamenti deve essere indicata la causale:
- "Oneri L. 336/1970 - Fondo EL".
Trattamento del saldo e delle rideterminazioni del credito
Il saldo del conto ELR 00/75 risultante alla fine dell’esercizio deve essere riportato in carico nell’esercizio successivo.
Qualora il credito subisca variazioni in diminuzione e sia stato rilevato in esercizi precedenti a quello della rideterminazione, la somma non più recuperabile deve essere stornata dal conto ELR 00/75 al conto GPA 00/72, dopo l’espletamento degli adempimenti procedurali previsti per l’eliminazione delle partite creditorie dalla circolare del 7 luglio 1984.
Variazioni al piano dei conti
Sono riportati in allegato i conti resi movimentabili dalle Sedi e il nuovo conto istituito:
- ELR 00/75: credito verso i datori di lavoro per gli oneri derivanti dall’applicazione della legge n. 336/1970 e relativi interessi;
- ELR 22/75: valore capitale ed interessi giornalieri per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971;
- ELR 23/05: interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971;
- ELR 55/10: contropartita per l’assunzione del credito verso i datori di lavoro per gli oneri derivanti dall’applicazione della legge n. 336/1970 e relativi interessi.
Punti principali
Ambito della circolare e soggetti coinvolti
La circolare riguarda la gestione, da decentrarsi alle SAP, dei versamenti rateali dei valori capitali connessi ai benefici pensionistici attribuiti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824 alle categorie combattentistiche. Nell’ambito del Fondo di previdenza elettrici, l’unico datore di lavoro obbligato al versamento degli oneri è l’ENEL SpA.
Competenze della Sede di Roma-Centro
Poiché la gestione del versamento degli oneri è accentrata presso la Direzione Generale ENEL, che per il proprio personale intrattiene i rapporti previdenziali con la Sede di Roma-Centro, è tale Sede a definire i rapporti finanziari derivanti dall’applicazione delle leggi citate. La Sede di Roma-Centro deve curare la riscossione delle rate ancora in corso, sulla base di apposita comunicazione della Direzione Generale contenente anche il credito residuo per valori capitali e gli interessi di pre-ammortamento.
Determinazione dei valori capitali e flussi informativi
I valori capitali sono stati o saranno determinati secondo i criteri del D.M. 25 agosto 1972, tenendo conto delle tariffe allora stabilite dall’Istituto e successivamente approvate dal D.M. 10 febbraio 1987. In caso di nuove liquidazioni di pensioni, ricostituzioni o rettifiche, le note individuali elaborate per la notifica e i relativi tabulati devono essere localizzati presso la Sede di Roma-Centro, che provvede all’invio all’ENEL SpA. L’Ente, salvo pagamento in unica soluzione, presenta domanda di pagamento rateale direttamente alla SAP di Roma-Centro.
Istruzioni contabili per l’assunzione e la gestione del credito
Per la rilevazione contabile si richiamano le istruzioni della circolare n. 2805 O. - n. 1118 S.A. - n. 280 Rg. - n. 52 I.B. del 12 ottobre 1974, come modificate dalla lettera-circolare n. 162 B. del 22 gennaio 1979. L’ufficio competente per la contabilità deve: assumere il credito con registrazione in P.D. ELR 00/75 a ELR 55/10; contabilizzare gli oneri derivanti da nuove liquidazioni o ricostituzioni secondo la lettera-circolare del 1979, sia per pagamento in unica soluzione sia per pagamento dilazionato, movimentando in DARE ELR 00/75 e in AVERE ELR 22/75; al momento della riscossione delle rate, determinare con i coefficienti delle tabelle in possesso della Sede la quota capitale e la quota interessi di dilazione, imputandole rispettivamente a ELR 00/75 e ELR 23/05.
Causale, esercizi successivi e variazioni del credito
Per tutti i versamenti deve essere indicata la causale "Oneri L. 336/1970 - Fondo EL". Il saldo del conto ELR 00/75 a fine esercizio deve essere ripreso in carico nell’esercizio successivo. Se il credito subisce variazioni in diminuzione e il credito è stato rilevato in esercizi precedenti a quello della rideterminazione, la somma non più recuperabile deve essere stornata dal conto ELR 00/75 al conto GPA 00/72, dopo gli adempimenti procedurali previsti per l’eliminazione delle partite creditorie dalla circolare del 7 luglio 1984.
Variazioni al piano dei conti
In allegato sono riportati i conti resi movimentabili dalle Sedi e il nuovo conto istituito: ELR 00/75, credito verso i datori di lavoro per gli oneri ex legge n. 336/1970 e relativi interessi; ELR 22/75, valore capitale ed interessi giornalieri per la copertura degli oneri ex leggi n. 336/1970 e n. 824/1971; ELR 23/05, interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali; ELR 55/10, contropartita per l’assunzione del credito verso i datori di lavoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 lug 1994Circolare numero 212 del 13-7-1994
- Circolare · 12 lug 1994Circolare numero 210 del 12-7-1994
- Circolare · 12 lug 1994Circolare numero 211 del 12-7-1994
- Circolare · 18 lug 1994Circolare numero 216 del 18-7-1994
- Circolare · 18 lug 1994Circolare numero 215 del 18-7-1994
- Circolare · 19 lug 1994Circolare numero 222 del 19-7-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →