Regolamento (UE) 2020/2117
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 con il nuovo nome «lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399» come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo nutrizionale a base di selenio per l’alimentazione animale, aggiornandone la denominazione e confermandone l’uso per tutte le specie animali. La Commissione si fonda sulla valutazione EFSA, che esclude effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, ma segnala rischi di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori. Sono inoltre previste misure transitorie per lo smaltimento delle scorte e l’abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.
Rinnovo dell’autorizzazione del lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con modifica del nome e abrogazione del precedente regolamento autorizzativo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’additivo "lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399" (già selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399), alle premiscele che lo contengono, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti che lo contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali; sono previste disposizioni transitorie distinte per i prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e a animali non da produzione alimentare. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Rinnovo dell’autorizzazione del lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di selenio, aggiornandone la denominazione in "lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399". Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA, che ha confermato la sicurezza dell’additivo per animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando un rischio di sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Contesto normativo e presupposti del rinnovo
La Commissione richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. L’additivo era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 900/2009; la domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, ed era accompagnata dalla documentazione prescritta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA, nel parere del 7 maggio 2020, ha concluso che alle condizioni d’uso proposte non vi sono effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente, e ha inoltre verificato la relazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea sul metodo di analisi.
Ambito di autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione rinnovata riguarda un additivo classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", destinato a tutte le specie animali. L’allegato identifica l’additivo con il numero 3b812 e ne descrive la composizione: preparazione di selenio organico con tenore di selenio da 2 000 a 3 500 mg Se/kg, selenio organico superiore a 97-99% del totale e selenometionina superiore al 63% del totale del selenio. La formula chimica della sostanza attiva è indicata come C5H11NO2Se.
Condizioni d’uso, limiti e misure di protezione
Il regolamento impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso devono riportare le condizioni di conservazione e di stabilità. È inoltre previsto che gli operatori del settore adottino procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di inalazione e contatto cutaneo per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti a un livello minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale. Per il selenio organico è fissata una supplementazione massima di 0,2 mg Se/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Metodi di analisi
L’allegato specifica i metodi di analisi per il controllo ufficiale e la verifica della conformità: per la determinazione della selenometionina nell’additivo possono essere utilizzate RP-HPLC-UV oppure HPLC-ICP-MS dopo digestione proteolitica tripla; per il selenio totale nell’additivo sono previsti ICP-AES o ICP/MS; per il selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi è indicata la spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione a microonde (EN 16159:2012).
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle operazioni commerciali, il regolamento introduce un periodo transitorio. L’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 luglio 2021 secondo la disciplina precedente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 6 gennaio 2022; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 6 gennaio 2023. In tutti i casi, il criterio è la produzione ed etichettatura conforme alle norme previgenti prima del 6 gennaio 2021.
Abrogazione del regolamento precedente ed entrata in vigore
Con il rinnovo dell’autorizzazione, il regolamento (CE) n. 900/2009 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 6 gennaio 2031.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione dell’additivo
L’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", è rinnovata alle condizioni fissate nell’allegato. L’additivo è identificato con il numero 3b812 e viene denominato "lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399".
Condizioni di impiego e specifiche tecniche
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. È previsto un tenore massimo di supplementazione con selenio organico pari a 0,2 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’allegato riporta anche la composizione dell’additivo, la formula chimica della sostanza attiva (C5H11NO2Se) e i metodi di analisi per selenometionina e selenio totale.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo
La Commissione richiama il parere EFSA del 7 maggio 2020, secondo cui l’additivo non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA ha però qualificato l’additivo come potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e ha raccomandato anche la modifica del nome. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Regime transitorio per scorte esistenti
Possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti: (i) l’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 luglio 2021 in conformità alle regole previgenti; (ii) le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022; (iii) le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2023.
Abrogazione del precedente atto di autorizzazione
A seguito del rinnovo, il regolamento (CE) n. 900/2009 è abrogato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicata anche la fine del periodo di autorizzazione, fissata al 6 gennaio 2031.
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