Cassazione Penale, Sentenza n. 25154/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione o errata applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 157 e 159 c.p. e per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso della prescrizione (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.). Il ricorrente contestava la corretta quantificazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (diversi rinvii d'udienza e fasi preliminari: richiesta di messa alla prova, difficoltà di reperimento di un ente, mancato deposito di programmi da parte dell'Uepe, differimenti di udienza), sostenendo che alcuni di tali periodi non fossero imputabili all'imputato e non dovessero sospendere la prescrizione; inoltre contestava l'applicazione di normative emergenziali e della c.d. "prescrizione Orlando".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto applicabile, alla fattispecie, il principio stabilito dalla Sezione Unite n. 20989 del 12.12.2024 relativamente all'ambito applicativo dell'art. 159 c.p. (testo introdotto dalla legge n.103/2017) e alla successiva disciplina introdotta dalla legge n.134/2021: la disciplina 2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019, mentre per i reati commessi dal 1/1/2020 si applica la disciplina della legge 134/2021. Tenuto conto dei termini massimi di prescrizione applicabili al caso e dei periodi aggiuntivi, alla data della sentenza della Corte d'appello (18/9/2024) la prescrizione non era intervenuta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. n.285/1992
art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; qui citata per individuare i reati materialmente contestati al ricorrente
art. 187 d.lgs. n.285/1992
Norma che sanziona la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; anch'essa parte del capo di imputazione
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c)
Norma di rito che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: qui evocata per censurare la violazione di norme sostanziali (lett. b) e per chiedere declaratoria di estinzione per prescrizione (lett. c))
art. 157 c.p.
Riferimento alle regole sul computo e sulla determinazione dei termini di prescrizione (calcolo del termine estintivo)
art. 159 c.p.
Disciplina della sospensione del corso della prescrizione; centrale nella controversia sulla correttezza del computo dei periodi di sospensione
legge n. 103/2017
legge 30 luglio 2017, n.103 (modifiche artt. 157 e 159 c.p.)
Testo della disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotto nel 2017, ritenuto applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019
legge n. 3/2019 (c.d. "Orlando")
legge 16 gennaio 2019, n.3
C.d. riforma "Orlando" in materia di prescrizione: la Corte ha ritenuto che non abbia abrogato con efficacia retroattiva il nuovo testo dell'art.159 introdotto nel 2017
legge n. 134/2021
legge 25 agosto 2021, n.134
Nuova disciplina applicabile, secondo la Cassazione, ai reati commessi dal 1/1/2020 in poi, integrando il regime della sospensione e del decorso della prescrizione
Sez. U. n. 20989/2024
Sez. U. n. 20989 del 12.12.2024
Massima interpretativa secondo cui il testo dell'art. 159 introdotto dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stato abrogato retroattivamente dalle successive leggi; per i reati dal 1/1/2020 si applica la disciplina della legge n.134/2021
Massime di principio
- Per contestare la sospensione della prescrizione è necessario dettagliare e provare quali periodi non dovrebbero essere computati: i semplici rinvii d'udienza o motivi organizzativi spesso interrompono o sospendono il decorso e vengono comunque valutati dal giudice
- La normativa sulla sospensione della prescrizione va interpretata alla luce delle modifiche legislative successive: determinante è la data di commissione del reato per stabilire quale regime (2017 vs 2021) si applica
- Le Sezioni Unite hanno chiarito che la legge 103/2017 si applica ai reati dal 3/8/2017 al 31/12/2019; quindi per fatti in tale intervallo i periodi di sospensione previsti dal testo 2017 sono efficaci
- La prova dell'effetto estintivo per prescrizione è soggetta al controllo di legittimità: anche se il ricorrente indica periodi di sospensione contestati, il giudice di legittimità valuta la correttezza del calcolo e l'applicabilità delle norme nel loro complesso
- Rinvii dovuti a inerzia o alla lentezza della pubblica amministrazione possono non essere automaticamente esclusi dal computo della sospensione; occorre verificare la causa del rinvio e la sua imputabilità
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