Cassazione Penale, Sentenza n. 16167/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna del Tribunale di Lamezia Terme per coltivazione di una piantagione di cannabis (430 piante, possibile ricavo di 6.246,3 dosi). I motivi vertono su: (1) mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (si censura che la Corte territoriale non ha valutato compiutamente la modesta quantità di principio attivo e altri indici previsti dalla giurisprudenza per verificare la configurabilità della lieve entità, anche in relazione alla diversa posizione dei concorrenti); (2) errata applicazione dell'art. 99 c.p. relativa alla recidiva per Iannelli, Mercurio e Mano, lamentando motivazione insufficiente e mancanza di analisi specifica dei precedenti di ciascun imputato e del loro rapporto con il nuovo reato, nonché della incidenza sulla maggiore capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso di considerare la richiesta di riconoscimento della lieve entità e ha motivato in modo insufficiente la conferma della recidiva. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per un nuovo esame con piena libertà di esito, affinché il giudice di merito compia la valutazione complessiva e dettagliata richiesta dalla giurisprudenza sulla configurabilità della lieve entità e proceda a un'analisi distinta e motivata dei precedenti e della recidiva per ciascuno degli imputati cui è stata applicata.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1, 4 e 5
La Corte richiede una valutazione complessiva e motivata degli indici previsti dalla norma per il riconoscimento della lieve entità (comma 5); non è sufficiente limitarsi alla mera indicazione della quantità potenzialmente ricavabile o dell'esistenza di una organizzazione, ma occorre considerare tutti gli elementi della fattispecie concreta e la possibile differenziazione delle posizioni dei concorrenti.
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
La circostanza prevista è stata esclusa in sede di merito e la Corte di legittimità prende atto dell'esclusione nel quadro della valutazione complessiva, ma rimarca l'obbligo di motivare specificamente le valutazioni alternative richieste dagli imputati.
codice penale, art. 99
L'applicazione della recidiva richiede un'analisi motivata e individuale dei precedenti: la Corte osserva che non può bastare il mero richiamo ai certificati penali e alla gravità dei precedenti; il giudice deve valutare il rapporto tra precedenti e nuovo reato, e se le pregresse condotte indichino una perdurante inclinazione al reato e maggiore pericolosità sociale.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) impone una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici normativamente rilevanti: quantità di principio attivo, modalità di coltivazione, organizzazione dell'attività, ruolo di ciascun concorrente e altri elementi di offensività; non è sufficiente ridurre la valutazione a un'unica circostanza.
- In ipotesi di concorso tra più soggetti, il giudice deve valutare separatamente la posizione di ciascun imputato rispetto alla possibile applicabilità della lieve entità o di altre circostanze attenuanti: la verifica non può essere meramente generica o collettiva.
- Per l'accertamento della recidiva (art. 99 c.p.) è necessaria una motivazione specifica e individuale che colleghi i precedenti al nuovo reato e che dimostri come le pregresse condotte incidano sulla propensione a delinquere e sulla pericolosità sociale dell'imputato; il mero elenco di precedenti o la generica indicazione della loro gravità è insufficiente.
- La mancata o insufficiente motivazione su punti decisivi dell'impugnazione determina la cassazione con rinvio per nuovo esame: i giudici di merito devono esprimersi esaurientemente sulle doglianze rilevanti sollevate dalle parti.
- Le stime quantitative di sostanza stupefacente (es. ricavo potenziale in dosi) devono essere supportate da adeguata e non approssimativa prova e argomentazione, soprattutto se utilizzate per escludere o escludere la lieve entità o per aggravarne la valutazione.
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