Cassazione Civile, Ordinanza n. 09168/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una vendita immobiliare conclusa da una società poi fallita, in cui era stato pattuito il pagamento del prezzo in parte in denaro e in parte mediante accollo di una quota di mutuo gravante sull'immobile. Secondo la curatela, il mandatario con rappresentanza che aveva sottoscritto il preliminare e incassato somme per conto della società aveva trattenuto indebitamente parte degli importi ricevuti, versandone solo una minima quota alla mandante, con conseguente azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, oltre a sequestro conservativo sui beni del mandatario. Il convenuto sosteneva invece di avere impiegato le somme seguendo ordini di pagamento impartiti dall'amministratore della società all'epoca in bonis, producendo fax e rendiconti e chiedendo prova testimoniale per confermare la datazione dei documenti e la destinazione dei pagamenti. Il Tribunale accolse la domanda per quanto di ragione e la Corte d'appello confermò, ritenendo che nei rapporti interni tra mandante e mandatario rilevasse il mandato, con obbligo di rimessione delle somme e di rendiconto, e che non fosse provata con data certa l'approvazione del rendiconto o l'utilizzo delle somme secondo le direttive della mandante. In cassazione l'erede del convenuto dedusse: 1) violazione degli artt. 1704, 2033 e 1475-bis c.c., sostenendo che l'azione di ripetizione non potesse essere rivolta al mandatario con rappresentanza e che il mandatario avesse ricevuto via fax disposizioni e approvazione del rendiconto prima del fallimento; 2) violazione dell'art. 2704 c.c., assumendo che la quietanza contenuta nel rogito e altri fatti equipollenti dessero data certa al rendiconto e liberassero il professionista da responsabilità; 3) violazione degli artt. 1712 e 1713 c.c., deducendo che il rendiconto non era stato contestato per anni e che i pagamenti erano stati eseguiti a creditori della società in bonis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte inammissibile e per il resto infondato, perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la procura attiene ai rapporti esterni e non esaurisce il mandato, che disciplina i rapporti interni e impone al mandatario di eseguire l'incarico secondo le direttive del mandante e di rendere il rendiconto. Ha inoltre affermato che la legittimazione del rappresentante a ricevere pagamenti dal terzo non comporta automaticamente che le somme si intendano definitivamente acquisite dal mandante nei rapporti interni, mancando prova opponibile alla curatela dell'approvazione del rendiconto e della destinazione delle somme. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato perché la ricorrente non aveva riportato il contenuto integrale della quietanza né spiegato in modo specifico perché essa, o i fax prodotti, dovessero attribuire data certa al rendiconto ex art. 2704 c.c.; inoltre i fax, per loro natura, non offrivano certezza della data opponibile alla massa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si fondava sul preteso silenzio della mandante e sull'assunto che le somme fossero state destinate a creditori sociali, ma non superava la doppia conforme, non censurava specificamente la ratio della sentenza di merito e pretendeva di trasformare in fatto decisivo un apprezzamento riservato ai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1704 c.c.
La procura legittima il rappresentante verso i terzi, ma non esaurisce il rapporto interno; nei rapporti interni può operare anche il mandato, con obblighi di esecuzione e rendiconto.
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha escluso che la questione della ripetizione potesse sovvertire la disciplina del mandato nei rapporti interni.
art. 1475-bis c.c.
Norma richiamata nel ricorso, senza specifica incidenza nella motivazione della Corte.
art. 2704 c.c.
La data certa del documento richiede fatti oggettivi e non dipendenti dalla parte che invoca il documento; fax e deduzioni apodittiche non bastano a renderlo opponibile alla curatela.
art. 1712 c.c.
L'approvazione tacita riguarda le singole operazioni comunicate, non il rendiconto in sé.
art. 1713 c.c.
Non prevede l'approvazione tacita del rendiconto per effetto del silenzio del mandante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e indicare le affermazioni della sentenza contrastanti con la norma invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1395 c.c.
Citato in un passaggio esemplificativo sui rapporti tra norme sulla rappresentanza e sul mandato, come ambiti autonomi ma concorrenti.
art. 1710 c.c.
Richiamato per ribadire che l'infedele esecuzione del mandato può fondare tutela risarcitoria distinta dagli effetti del contratto concluso dal rappresentante.
Massime di principio
- La procura disciplina il rapporto esterno di rappresentanza, ma non esclude che, nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato, operi anche il mandato con i suoi obblighi tipici, compreso quello di rendere il conto e di riversare le somme incassate.
- Il fatto che il rappresentante sia legittimato a ricevere il pagamento dal terzo non comporta, di per sé, che le somme siano definitivamente acquisite dal mandante nei rapporti interni, se non risulta provato in modo opponibile che il mandatario abbia agito secondo le istruzioni ricevute e che il rendiconto sia stato approvato.
- Per la data certa ex art. 2704 c.c. non sono sufficienti documenti o circostanze dipendenti dalla disponibilità della parte interessata; occorrono fatti oggettivi e sottratti al suo controllo.
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse deduzioni già svolte nei gradi di merito.
- Il silenzio del mandante non vale approvazione tacita del rendiconto, mentre può al più rilevare, nei limiti dell'art. 1712 c.c., rispetto alla comunicazione delle singole operazioni eseguite.
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