Sentenza del 13/03/2019 n. 7123 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE IVA - Determinazione del volume d'affari mediante studi di settore - Compatibilità con il diritto unionale - Sussistenza - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2004, il reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA applicando gli studi di settore. Ha contestato, in particolare, la carenza di motivazione dell'avviso, l'insufficienza delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio e l'omessa valutazione della collocazione dell'attività vicino a un sito di stoccaggio di rifiuti, circostanza ritenuta idonea a spiegare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, poiché fondato non sul solo scostamento dagli studi di settore, ma anche su numerosi elementi ulteriori: antieconomicità della gestione, anomalie contabili, bassa percentuale di ricarico, elevata incidenza del costo del venduto, anomalo indice di rotazione del magazzino e valore dei beni strumentali. La contribuente era stata posta in condizione di partecipare al contraddittorio, ma non aveva prodotto documentazione o giustificazioni sufficienti. È stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Costituisce la base normativa degli studi di settore utilizzati per la determinazione standardizzata dei ricavi e del volume d'affari.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Consente la rettifica induttiva anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività o agli studi di settore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Permette l'accertamento induttivo fondato su gravi, precise e concordanti elementi presuntivi e sulle incongruenze tra dati dichiarati e risultati desumibili dall'attività economica.
D.P.R. 29 settembre 1973, artt. 32 e 33
Disciplinano i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, richiamati dalla contribuente per sostenere l'assenza di verifiche e acquisizioni documentali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Impone adeguati obblighi di motivazione degli atti tributari e di indicazione degli elementi posti a fondamento della pretesa.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicato dalla contribuente alla contestazione dell'avviso di accertamento.
Art. 2729 c.c.
Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti; nel caso concreto tali requisiti sono stati ravvisati nella pluralità di anomalie economiche e contabili.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni, ma non è violato quando la decisione complessiva comporti implicitamente il rigetto della censura non espressamente esaminata.
Direttiva 2006/112/CE, art. 273
La normativa unionale non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che determini l'IVA dovuta sulla base del volume d'affari complessivo accertato induttivamente mediante studi settoriali.
L'accertamento standardizzato è compatibile con il diritto dell'Unione purché siano rispettati neutralità fiscale, proporzionalità e diritto di difesa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Gli studi di settore possono essere utilizzati anche per rettificare il volume d'affari IVA e il reddito, ma non costituiscono una prova automatica: lo scostamento è solo un indizio che deve essere inserito in un procedimento fondato sul contraddittorio.
- L'Amministrazione deve motivare la concreta applicabilità dello studio, il cluster utilizzato e le ragioni per cui non accoglie le spiegazioni del contribuente. La motivazione non può limitarsi alla mera indicazione dello scostamento.
- Il contribuente deve sfruttare il contraddittorio producendo tempestivamente documenti e spiegazioni specifiche su localizzazione, condizioni di mercato, crisi, stagionalità, struttura dei costi e peculiarità dell'attività. Una giustificazione generica o non documentata può essere disattesa.
- La prova contraria può essere fornita con ogni mezzo idoneo e può essere proposta anche in giudizio, ma la mancata partecipazione o la mancata allegazione nella fase amministrativa espone al rischio che l'Ufficio fondi l'accertamento sugli studi e sugli ulteriori dati disponibili.
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se risulta sostanzialmente inattendibile o presenta gravi anomalie economiche, quali ricavi incompatibili con i costi, ricarichi anomali o gestione antieconomica.
- Per contestare efficacemente l'accertamento non basta indicare una circostanza astrattamente rilevante, come la vicinanza a una discarica: occorre dimostrare concretamente l'incidenza di tale circostanza sui ricavi del periodo accertato.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove: la Corte verifica principalmente la corretta applicazione della legge e l'esistenza di una motivazione effettiva, coerente e non apparente.
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