Cassazione Penale, Sentenza n. 21249/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (15/10/2024) relativo a un computer portatile e tre smartphone. Il ricorrente denunciava: 1) mera apparenza della motivazione sul "fumus commissi delicti", sostenendo l'insussistenza dei reati per due procedure (una gara mai bandita, in un'altra assenza di subappalti) e la totale estraneità a una terza; 2) violazioni nell'esecuzione del sequestro, in particolare l'ablazione dei dispositivi senza la preventiva ispezione disposta dal Pubblico Ministero e senza che fosse dimostrata la pertinenza e la necessità dell'apprensione, mentre altro computer è stato esaminato sul posto e non sequestrato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le doglianze in gran parte questioni di merito o vizi di motivazione non sindacabili in cassazione nei sequestri, poiché l'art. 325 c.p.p. ammette il ricorso solo per violazione di legge. Ha confermato che il sequestro probatorio può riguardare anche cose non appartenenti all'indagato se giustificato da concrete esigenze investigative e ha valutato tali esigenze indiscutibili alla luce degli "assidui ed opachi contatti" dell'indagato con altri indagati. Quanto alla contestazione dell'esecuzione (mancata ispezione), la Corte ha chiarito che il riesame avverso il decreto del Pubblico Ministero riguarda il provvedimento e non la fase esecutiva: eventuali eccessi nell'esecuzione si contestano chiedendo la restituzione al PM o proponendo opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
In materia di sequestri il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; censure di merito o vizi di motivazione non sono idonee a fondare il ricorso in Cassazione
art. 257 cod. proc. pen.
Il riesame riguarda il decreto del Pubblico Ministero che dispone il sequestro e non la fase esecutiva dell'atto; non è quindi sindacabile nel riesame l'eventuale modalità di esecuzione operata dagli organi delegati
art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Se la polizia giudiziaria ha eseguito il sequestro eccedendo o con modalità illegittime, la rimedio procedurale è la richiesta di restituzione al PM e, contro il provvedimento di diniego, l'opposizione al giudice prevista da tali norme
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso il proponente è condannato al pagamento delle spese di giudizio
artt. 353 e 353-bis cod. pen.
Fattispecie contestate (turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente): tutelano la libera concorrenza nelle gare; la loro contestazione richiede dimostrare l'idoneità delle condotte ad influenzare le gare, ma valutazioni sul coinvolgimento personale e sul peso delle prove sono profili di merito non decisionali in sede di ricorso per cassazione sul sequestro
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Zambelli (Rv. 270126)
Richiamato il principio secondo cui gli eccessi nella fase esecutiva del sequestro non si contestano nel riesame del decreto ma mediante le procedure di restituzione e opposizione
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di riesame su sequestri è ammesso principalmente per violazione di legge; questioni di merito o vizi di motivazione difficilmente sono recepibili.
- Il riesame ai sensi dell'art. 257 c.p.p. controlla il decreto del Pubblico Ministero che dispone il sequestro, non le modalità concrete con cui la polizia giudiziaria ha eseguito il sequestro.
- Se si ritiene che la fase esecutiva del sequestro abbia ecceduto i limiti (ad es. sequestri non conformi all'ordine o senza la prevista ispezione), il rimedio è chiedere al PM la restituzione delle cose sequestrate e, in caso di diniego, proporre opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p., non il riesame del decreto in Cassazione.
- Beni di terzi o non riconducibili all'indagato possono comunque essere sequestrati se sussistono concrete e non altrimenti tutelabili esigenze investigative che giustifichino la pertinenza degli oggetti all'indagine.
- Censure sulla mera valutazione delle prove o sulla non riconducibilità dell'indagato a specifiche condotte attengono al merito e andranno affrontate nelle sedi processuali appropriate, non nel sindacato sulla legittimità del decreto di sequestro in Cassazione.
- Attività di comunicazione di un soggetto in posizione pubblica (es. delegato regionale per tavoli tecnici) può giustificare contatti con soggetti interessati da gare; la rilevanza penale di tali contatti dipende dalla loro qualificazione probatoria e sarà valutata nel merito.
- Chi propone ricorso infondato rischia la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare con attenzione i presupposti giuridici prima di impugnare.
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