Regolamento (UE) 2022/2453
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina tecnica dell’informativa prudenziale bancaria per recepire l’obbligo di disclosure ESG introdotto nel CRR, armonizzando modelli, definizioni e istruzioni. Introduce un articolato set di tabelle e modelli per rischi ambientali, sociali e di governance, con attenzione particolare ai rischi climatici fisici e di transizione e ai KPI collegati alla tassonomia UE. Prevede inoltre regole pratiche su raccolta dati, uso di stime e proxy, tempi di prima applicazione e coordinamento con la normativa UE sulla sostenibilità.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 introducendo nuovi modelli e istruzioni uniformi per l’informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) degli enti creditizi.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), cioè ai grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e che devono pubblicare informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance. L’obbligo riguarda l’informativa qualitativa e quantitativa su base annuale e semestrale secondo le date previste dalle istruzioni; la prima data di riferimento generale è il 31 dicembre 2022, mentre per alcuni modelli specifici sono previste decorrenze successive (ad esempio 30 giugno 2024 o 31 dicembre 2023/2024). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Alcune informazioni possono essere raccolte su base volontaria da controparti non soggette ad obblighi di rendicontazione non finanziaria, con facoltà per gli enti di usare stime e proxy in assenza di dati bilaterali.
Informativa prudenziale ESG degli enti creditizi
Il regolamento interviene sul sistema europeo di disclosure prudenziale degli enti, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per dare attuazione all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità è rendere omogenea, comparabile e più completa l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, con particolare attenzione ai rischi climatici fisici e di transizione e alla coerenza con la tassonomia UE.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il testo chiarisce che l’obbligo di informativa ESG discende dalla modifica del CRR operata dal regolamento (UE) 2019/876, che ha introdotto l’articolo 449 bis per i grandi enti con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. La Commissione adatta quindi le norme tecniche di attuazione del 2021, introducendo nuovi modelli standardizzati e istruzioni dettagliate, tenendo conto della rilevanza delle informazioni sia in ottica "outside-in" sia "inside-out". Viene inoltre sottolineata la necessità di coerenza con la normativa UE in materia di sostenibilità, in particolare con il regolamento (UE) 2020/852 e con il regolamento delegato (UE) 2021/2178.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’informativa riguarda gli enti soggetti all’articolo 449 bis CRR, con obblighi di pubblicazione annuali e semestrali secondo le scadenze fissate dalle istruzioni. L’oggetto dell’informativa comprende:
- rischi ambientali, con distinzione tra rischio fisico e di transizione;
- rischi sociali;
- rischi di governance;
- indicatori quantitativi su esposizioni e portafogli bancari connessi ai cambiamenti climatici;
- KPI di allineamento/tassonomia, compresi GAR e BTAR;
- altre azioni di attenuazione climatiche non allineate alla tassonomia ma comunque rilevanti sul piano prudenziale.
Definizioni e coordinamento con altre fonti UE
L’allegato XL fornisce le definizioni operative dei rischi ESG. Il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico sia quello di transizione; il rischio sociale e quello di governance sono definiti come rischi di perdite derivanti dall’impatto, presente o futuro, di fattori sociali o di governance sulle controparti o sulle attività investite. Le istruzioni richiamano espressamente il quadro internazionale e UE rilevante, includendo:
- accordo di Parigi;
- Green Deal europeo;
- direttive 2013/34/UE, 2013/36/UE, 2014/95/UE, 2010/31/UE e 2012/27/UE;
- regolamenti delegati (UE) 2021/2139, 2021/2178 e 2020/1818;
- standard e iniziative quali TCFD, PCAF, GRI, UNPRI e UNEP FI.
Informativa qualitativa su rischi ambientali, sociali e di governance
Le tabelle qualitative richiedono agli enti di descrivere, per ciascuna categoria di rischio, l’integrazione nella strategia, nella governance, nei processi di gestione e nei sistemi di reporting. Per il rischio ambientale, gli enti devono illustrare:
- integrazione dei fattori ambientali nel business model, nella strategia e nella pianificazione finanziaria;
- obiettivi, target e limiti di gestione;
- investimenti attuali e programmati verso attività ecosostenibili;
- misure di mitigazione e canali di trasmissione dei rischi;
- ruolo dell’organo di amministrazione, comitati, reporting interno, remunerazione;
- processi di identificazione, misurazione, monitoraggio e stress test;
- qualità e disponibilità dei dati, limiti di rischio ed escalation;
- impatto stimato su solvibilità, capitale e liquidità nell’ambito di ICAAP e ILAAP.
Per il rischio sociale, le istruzioni insistono su:
- integrazione di fattori sociali nella strategia e nella pianificazione;
- obiettivi, target e limiti;
- dialogo con le controparti e azioni di attenuazione;
- governance interna, comitati, reporting e remunerazione;
- metodi, definizioni e strumenti di identificazione e gestione, inclusa l’analisi di scenari;
- limiti e procedure di escalation;
- collegamenti con rischio di credito, liquidità, mercato, operativo e reputazionale.
Per il rischio di governance, gli enti devono descrivere come integrano la performance di governance delle controparti nei propri sistemi di governance e risk management, tenendo conto di aspetti etici, strategici, di inclusività, trasparenza, conflitto di interessi e comunicazione interna delle criticità.
Modelli quantitativi sul rischio di transizione climatica
Il modello 1 richiede la disclosure sulle esposizioni del banking book verso società non finanziarie ad alta intensità di carbonio, con ripartizione per settore NACE, qualità creditizia, emissioni finanziate di ambito 1, 2 e 3, scadenza residua e classi di rischio. Le informazioni sulle emissioni di ambito 1, 2 e 3, se disponibili, devono essere accompagnate da una descrizione delle metodologie e delle fonti; per le colonne relative alle emissioni, la prima data di riferimento è il 30 giugno 2024, con facoltà di anticipazione al 31 dicembre 2022.
Il modello 3 riguarda le metriche di allineamento agli obiettivi dell’accordo di Parigi, basate sullo scenario NZE2050 dell’AIE. Gli enti devono pubblicare, per settori selezionati, la metrica di allineamento, la distanza dal benchmark 2030 e i target dei tre anni successivi all’anno di riferimento. Anche qui la prima data di applicazione è il 30 giugno 2024.
Il modello 4 impone l’informativa sulle esposizioni aggregate verso le prime 20 imprese più ad alta intensità di carbonio al mondo, con indicazione del valore contabile lordo, della percentuale sul portafoglio, della durata media, del numero di imprese incluse e dell’eventuale quota ecosostenibile. La prima data di riferimento per la componente ecosostenibile è il 31 dicembre 2023.
Modelli quantitativi sul rischio fisico climatico
Il modello 5 richiede la pubblicazione delle esposizioni del portafoglio bancario soggette a rischi fisici cronici e acuti, con ripartizione geografica e settoriale, incluse esposizioni verso imprese non finanziarie, prestiti garantiti da immobili e garanzie reali immobiliari recuperate. Le istruzioni consentono l’uso di portali, banche dati e fonti pubbliche di organismi UE e autorità nazionali per identificare le aree a rischio. Sono previste colonne distinte per esposizioni soggette a rischio cronico, acuto o misto, nonché per classi di scadenza, stage 2 IFRS e sofferenze.
KPI tassonomia: GAR e relative componenti
I modelli 6, 7 e 8 disciplinano la sintesi e il calcolo del Green Asset Ratio. Il modello 7 raccoglie i dati di base per il calcolo del GAR, distinguendo tra attività coperte, attività escluse dal numeratore ma incluse nel denominatore e attività escluse da entrambi, con segmentazione per controparti, tipologie di strumenti e settori pertinenti alla tassonomia. Per famiglie e mutui immobiliari si applicano approcci semplificati fondati sull’efficienza energetica delle garanzie; per i finanziamenti specializzati occorre valutare il contributo sostanziale ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852.
Il modello 8 consente di pubblicare le percentuali GAR per stock e flusso, distinguendo tra attività pertinenti per la tassonomia, attività ecosostenibili, finanziamenti specializzati, attività di transizione/abilitanti e quota di attivi totali coperti. La prima data di riferimento è il 31 dicembre 2023. Il regolamento precisa che, a differenza del regolamento delegato (UE) 2021/2178, il GAR va pubblicato una sola volta sulla base dell’allineamento del fatturato della controparte per i finanziamenti generici.
BTAR e disclosure estesa per controparti non soggette a obblighi di rendicontazione
Il modello 9 disciplina il Banking Book Taxonomy Alignment Ratio, che estende in via facoltativa l’analisi alle controparti non soggette a disclosure non finanziaria, comprese società non finanziarie dell’UE e di paesi terzi non soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE. La prima data di riferimento è il 31 dicembre 2024, con divieto di pubblicazione prima del 1° gennaio 2025. Gli enti possono usare dati volontari bilaterali, informazioni pubbliche o stime/proxy, illustrando nell’informativa l’eventuale ricorso a tali strumenti.
Altre azioni di attenuazione non allineate alla tassonomia
Il modello 10 copre strumenti e operazioni che contribuiscono alla mitigazione o all’adattamento climatico pur non essendo allineati alla tassonomia UE. Vi rientrano, secondo le istruzioni, obbligazioni verdi, sustainability-linked bond e loan, e altre strutture analoghe. Gli enti devono descriverne natura, obiettivi climatici, tipologia di rischio mitigato, controparti interessate e motivi per cui tali esposizioni non rientrano nel GAR. La prima data di riferimento è il 31 dicembre 2022.
Raccolta dati, stime e uso di proxy
Il regolamento attribuisce particolare rilievo alla qualità dell’informazione e ammette, in più punti, l’uso di stime interne e variabili proxy quando i dati non siano disponibili su base bilaterale e non sia ragionevole ottenerli. In tal caso l’ente deve spiegare l’ampiezza del ricorso a stime e proxy, i metodi applicati e le ragioni dell’eventuale impossibilità di raccolta. Per le controparti non soggette a obblighi di rendicontazione, il coinvolgimento è concepito come volontario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 18 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
Stabilisce come gli enti devono pubblicare le informazioni ex articolo 449 bis CRR: tabelle qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance e modelli quantitativi sui rischi di transizione e fisici connessi ai cambiamenti climatici, sulle azioni di attenuazione collegate ad attività ecosostenibili e su altre azioni di mitigazione non coperte dalla tassonomia UE.
Nuovi allegati XXXIX e XL
Aggiunge i nuovi modelli standardizzati di disclosure (allegato XXXIX) e le istruzioni operative per compilarli (allegato XL), con dettaglio dei contenuti qualitativi e quantitativi, delle colonne, delle righe e dei criteri di classificazione.
Definizioni ESG e coordinamento con la normativa UE
Definisce rischi ambientali, sociali e di governance, distinguendo nel rischio ambientale il rischio fisico e il rischio di transizione. Le istruzioni richiamano il regolamento (UE) 2020/852, il regolamento delegato (UE) 2021/2139, il regolamento delegato (UE) 2021/2178, le direttive 2013/34/UE, 2013/36/UE, 2010/31/UE e 2012/27/UE, nonché criteri e standard internazionali come TCFD, PCAF, GRI e UNPRI.
Obblighi informativi qualitativi su ambiente, sociale e governance
Richiede descrizioni su strategia, governance, gestione del rischio, limiti, indicatori, politiche di remunerazione, processi di monitoraggio e canali di trasmissione dei rischi. Per l’ambiente, l’attenzione è rivolta a strategie di integrazione dei rischi, target, investimenti, governance interna, stress test, data quality e limiti. Per i rischi sociali e di governance, analoghi obblighi descrittivi riguardano controparti, diritti umani, lavoro, inclusione, trasparenza, conflitti di interesse e reporting interno.
Modelli quantitativi su rischio di transizione, rischio fisico e tassonomia
Introduce modelli per esposizioni verso settori ad alta intensità di carbonio, emissioni finanziate di gas serra, allineamento a scenari NZE2050, esposizioni verso le prime 20 imprese più inquinanti, esposizioni soggette a rischio fisico, KPI GAR e BTAR, e altre azioni di attenuazione climatiche. Sono previsti criteri specifici per famiglie, immobili residenziali e non residenziali, amministrazioni locali, finanziamenti specializzati e strumenti finanziari diversi.
Uso volontario dei dati e facoltà di stime/proxy
Per le controparti non soggette a disclosure non finanziaria, gli enti possono raccogliere dati su base volontaria e bilaterale; in mancanza, possono utilizzare stime interne e variabili proxy, indicando nell’informativa l’estensione del ricorso a tali metodi o, se impossibile, le ragioni della mancata raccolta.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le prime date di riferimento variano a seconda del modello: 31 dicembre 2022 per l’obbligo generale e per il modello 10; 31 dicembre 2023 per i modelli relativi al GAR; 30 giugno 2024 per alcune informazioni sulle emissioni e sul modello 3; 31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025 per il BTAR.
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