Regolamento (UE) 2022/2334
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell’origine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per estendere a tutte le decisioni in materia di informazioni vincolanti l’obbligo di indicare il numero di riferimento nella dichiarazione doganale, così da consentire un monitoraggio uniforme da parte delle autorità doganali. Inoltre introduce maggiore flessibilità per l’uso delle dichiarazioni del fornitore e per il rilascio/compilazione delle prove di origine nell’ambito della convenzione PEM e delle norme di origine transitorie. Le modifiche chiariscono anche quale quadro giuridico debba essere indicato quando coesistono più insiemi di norme di origine e rendono più coerenti gli allegati del regolamento esecutivo.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia di monitoraggio delle decisioni vincolanti e di maggiore flessibilità nelle prove dell’origine nell’ambito della convenzione PEM e delle norme di origine transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica alle formalità doganali nell’Unione, agli operatori economici che presentano dichiarazioni doganali, ai titolari di decisioni relative a informazioni vincolanti (tariffarie o di origine) e agli esportatori/fornitori coinvolti negli scambi preferenziali tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM). Incide sulle dichiarazioni di fornitore, sul rilascio di certificati di circolazione e sulla compilazione di dichiarazioni di origine, con applicazione generale negli Stati membri; i paragrafi 2 e 9 dell’articolo 1 si applicano retroattivamente dal 1o settembre 2021.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia di monitoraggio delle decisioni vincolanti e prove dell’origine
Il regolamento interviene sul sistema di applicazione del codice doganale dell’Unione per rafforzare il monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e, al tempo stesso, per adattare le procedure di prova dell’origine al regime transitorio della convenzione PEM. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di assicurare un controllo corretto dell’uso delle decisioni vincolanti e di consentire un più agevole ricorso alle norme di origine transitorie, che coesistono con quelle della convenzione PEM e risultano in molti casi più flessibili.
Ambito doganale e monitoraggio delle informazioni vincolanti
La modifica principale dell’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 estende a tutte le decisioni in materia di informazioni vincolanti l’obbligo di indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento della decisione quando le formalità sono espletate dal titolare o per suo conto. Il riferimento normativo è l’articolo 23, paragrafo 5, del codice doganale dell’Unione (regolamento (UE) n. 952/2013), richiamato nel nuovo testo dell’articolo 20.
Questa estensione mira a rendere uniforme il tracciamento amministrativo delle decisioni vincolanti, facilitando la verifica da parte delle autorità doganali sia dell’uso effettivo della decisione sia della conformità agli obblighi connessi.
Norme di origine PEM e norme di origine transitorie
Una parte rilevante del regolamento riguarda la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM) e le norme di origine transitorie applicabili parallelamente a quelle della convenzione. Il contesto è quello della coesistenza di due insiemi di regole di origine, con conseguente necessità di distinguere quale quadro giuridico sia stato utilizzato per determinare l’origine preferenziale delle merci.
I nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter degli articoli 61 e 62 stabiliscono che, quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme. I fornitori devono indicare il quadro giuridico utilizzato; in mancanza di tale indicazione, la dichiarazione del fornitore si considera riferita alla convenzione PEM.
Utilizzo delle dichiarazioni del fornitore per il rilascio delle prove di origine
Il regolamento rende più flessibile l’uso delle dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi. L’esportatore può utilizzarle per ottenere un certificato di circolazione o per compilare una dichiarazione di origine secondo le norme transitorie, purché:
- le dichiarazioni del fornitore attestino il carattere originario conformemente alla convenzione PEM per i prodotti dei capitoli 1, 3 e 16 (limitatamente ai prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato;
- non operi il cumulo con parti contraenti della convenzione PEM che applicano solo la convenzione medesima.
L’esportatore deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le condizioni per il rilascio o la compilazione della prova di origine siano effettivamente soddisfatte.
Aggiornamento degli allegati sulle dichiarazioni del fornitore
Il regolamento modifica anche gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le nuove note a piè di pagina impongono che, nei casi in cui l’origine preferenziale possa essere acquisita secondo più di una norma di origine, il fornitore specifichi il quadro giuridico utilizzato, cioè convenzione PEM e/o norme di origine transitorie.
Per alcune fattispecie, se il paese, gruppo di paesi o territorio interessato è parte contraente della convenzione PEM e il quadro giuridico non viene precisato, la dichiarazione si intende automaticamente riferita alla convenzione PEM. Inoltre, per le dichiarazioni del fornitore relative a prodotti non originari, viene chiarito che la compilazione di determinate parti della dichiarazione può essere facoltativa, come indicato nelle note aggiornate degli allegati 22-17 e 22-18.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In via eccezionale, i paragrafi 2 e 9 dell’articolo 1 si applicano con effetto dal 1o settembre 2021, data di avvio delle norme di origine transitorie tra l’Unione e diverse parti contraenti della convenzione PEM.
Questa retroattività limitata è funzionale a consentire l’utilizzo delle dichiarazioni del fornitore rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento per le scorte di materiali costituite dopo il 1o settembre 2021, evitando disallineamenti pratici nel periodo di transizione.
Disposizioni principali
Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti
Sostituito l’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447: quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto della decisione, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale mediante il numero di riferimento della decisione. La modifica estende il meccanismo a tutte le decisioni in materia di informazioni vincolanti, non solo a quelle tariffarie.
Coesistenza di più insiemi di norme di origine nella convenzione PEM
Negli scambi tra parti contraenti della convenzione PEM, quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme. I fornitori devono precisare il quadro giuridico utilizzato; in mancanza, la dichiarazione del fornitore si considera riferita alla convenzione PEM.
Uso delle dichiarazioni del fornitore per le norme transitorie PEM
Inseriti i paragrafi 1 ter negli articoli 61 e 62: l’esportatore può usare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o per compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alla convenzione PEM, a condizioni precise. In particolare, le dichiarazioni devono indicare il carattere originario secondo la convenzione PEM per i prodotti dei capitoli 1, 3 e 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato, e non deve esservi cumulo con parti contraenti che applicano solo la convenzione PEM. L’esportatore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni.
Chiarimenti sulle dichiarazioni del fornitore negli allegati 22-15 e 22-16
Sostituite le note a piè di pagina per specificare che, quando l’origine preferenziale può essere ottenuta secondo più di una norma di origine, il fornitore deve indicare il quadro giuridico utilizzato (convenzione PEM e/o norme di origine transitorie). Se il paese, gruppo di paesi o territorio è parte contraente della convenzione PEM e non viene indicato il quadro giuridico, la dichiarazione si intende riferita alla convenzione PEM.
Modifiche agli allegati 22-17 e 22-18 sulla dichiarazione del fornitore
Aggiornate le note a piè di pagina per rendere facoltativa, se del caso, la compilazione del secondo punto della dichiarazione per prodotti non originari. Le note chiariscono inoltre, nei casi di pluralità di norme di origine, l’obbligo di indicare il quadro giuridico utilizzato e la presunzione di riferimento alla convenzione PEM in mancanza di specificazione. Le note richiamano anche la compilazione, se necessaria, del dato relativo all’Unione, al paese, gruppo di paesi o territorio di origine dei materiali.
Decorrenza e applicazione retroattiva parziale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, i paragrafi 2 e 9 dell’articolo 1 si applicano dal 1o settembre 2021, per consentire l’utilizzo delle dichiarazioni del fornitore rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento rispetto alle scorte di materiali costituite dopo tale data.
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