Regolamento (UE) 2022/2340
Regolamento (UE) 2022/2340 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 una disciplina specifica per gli estratti di tè verde contenenti EGCG, sulla base delle valutazioni scientifiche che evidenziano possibili rischi epatici. Stabilisce un limite di 800 mg di EGCG per dose giornaliera di alimento, impone precise avvertenze in ეტichetta e sottopone tali estratti anche alla sorveglianza dell’Unione. Prevede, infine, un periodo transitorio fino al 21 giugno 2023 per i prodotti già legalmente commercializzati.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 per disciplinare gli estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (EGCG), con limiti di impiego, obblighi di etichettatura e inserimento in elenco di sostanze soggette a restrizioni e a sorveglianza dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti e agli integratori alimentari che contengono estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato, immessi sul mercato nell’Unione. Riguarda gli operatori del settore alimentare che fabbricano, commercializzano o etichettano tali prodotti. Restano esclusi dal perimetro della restrizione gli estratti acquosi di tè verde che, dopo ricostituzione in bevande, hanno una composizione comparabile a quella dei tradizionali infusi di tè verde; inoltre non incide sull’impiego di (-)-epigallocatechina-3-gallato sotto forma di estratto altamente purificato da foglie di tè verde contenente almeno il 90 % di EGCG, autorizzato come nuovo alimento. È previsto un regime transitorio per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, che possono restare sul mercato fino al 21 giugno 2023.
Estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato
Il regolamento modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 per rispondere ai rilievi scientifici sulla sicurezza delle catechine del tè verde, in particolare dell’(-)-epigallocatechina-3-gallato (EGCG). La Commissione richiama il parere EFSA del 14 marzo 2018, dal quale emerge che gli infusi tradizionali di tè verde sono generalmente considerati sicuri, mentre dosi pari o superiori a 800 mg al giorno di EGCG assunte sotto forma di integratori possono determinare aumenti significativi delle transaminasi sieriche, indicativi di lesioni epatiche.
Contesto scientifico e motivazione normativa
La procedura è stata avviata su richiesta di Norvegia, Svezia e Danimarca del 12 ottobre 2015, a seguito delle preoccupazioni circa il rischio potenziale per i consumatori legato all’assunzione di catechine, soprattutto negli estratti di tè verde impiegati nella fabbricazione di alimenti. La Commissione ha chiesto all’EFSA una valutazione scientifica complessiva; l’Autorità ha evidenziato numerose incertezze sull’esposizione, sulla dose-risposta e sui meccanismi di epatotossicità, non potendo indicare un’assunzione priva di preoccupazioni per la salute nella popolazione generale e nei sottogruppi vulnerabili.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006
L’intervento normativo colloca gli estratti di tè verde contenenti EGCG sia nella parte B sia nella parte C dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006. Nella parte B, la sostanza è soggetta a restrizioni e può essere impiegata soltanto a condizione che una dose giornaliera di alimento contenga meno di 800 mg di EGCG. Nella parte C, la sostanza è sottoposta alla sorveglianza dell’Unione, in ragione delle persistenti incertezze scientifiche sugli effetti avversi a livelli inferiori alla soglia individuata.
Obblighi di etichettatura
Per gli alimenti contenenti tali estratti il regolamento impone un’etichettatura specifica e rafforzata, con indicazione del tenore di EGCG per porzione e del numero massimo di porzioni giornaliere. L’etichetta deve inoltre contenere tre avvertenze obbligatorie: divieto di consumo nello stesso giorno in cui si consumano altri prodotti contenenti tè verde; divieto di consumo per donne in gravidanza o in allattamento e per minori di 18 anni; divieto di consumo a stomaco vuoto. La finalità è impedire che il consumatore superi, anche combinando prodotti diversi, livelli di EGCG ritenuti potenzialmente nocivi.
Esclusioni e coordinamento con la disciplina sui nuovi alimenti
Il regolamento precisa che non incide sull’uso di EGCG sotto forma di estratto altamente purificato da foglie di tè verde contenente almeno il 90 % di EGCG, già autorizzato come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Viene inoltre esclusa dalla disciplina restrittiva la categoria degli estratti acquosi di tè verde che, una volta ricostituiti in bevande, presentano una composizione comparabile a quella degli infusi tradizionali.
Regime transitorio, revisione e applicazione
Per consentire l’adeguamento degli operatori, i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento e non conformi alle nuove prescrizioni possono restare sul mercato fino al 21 giugno 2023. La Commissione dovrà inoltre adottare, entro quattro anni dall’entrata in vigore, una decisione sull’eventuale inserimento degli estratti di tè verde contenenti EGCG nell’allegato III, parte A o parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tenendo conto del parere dell’EFSA sui dati eventualmente presentati dalle parti interessate a sostegno della sicurezza del prodotto.
Disposizioni principali
Inserimento in allegato III, parte B: sostanze soggette a restrizioni
Gli estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato sono inseriti nella parte B dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 come sostanza soggetta a restrizioni. Una dose giornaliera di alimento deve contenere meno di 800 mg di EGCG. L’etichetta deve indicare il numero massimo di porzioni per assunzione giornaliera, specificare il tenore di EGCG per porzione e riportare l’avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 800 mg di EGCG, oltre alle avvertenze aggiuntive previste dal regolamento.
Obblighi di etichettatura e avvertenze
Per tutti gli alimenti contenenti estratti di tè verde soggetti alla restrizione è richiesta un’etichettatura rafforzata. Devono comparire: il numero massimo di porzioni di alimento per assunzione giornaliera; il tenore di EGCG per porzione; l’avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 800 mg di EGCG; le avvertenze secondo cui il prodotto non deve essere consumato se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde, non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento e dai minori di 18 anni, e non deve essere consumato a stomaco vuoto.
Inserimento in allegato III, parte C: sorveglianza dell’Unione
Gli estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato sono anche inseriti nella parte C dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, quindi soggetti a sorveglianza dell’Unione, in considerazione delle incertezze scientifiche residue sui possibili effetti nocivi a dosi inferiori a 800 mg al giorno.
Esclusione degli estratti acquosi ricostituiti come infusi tradizionali
L’esclusione espressamente prevista riguarda gli estratti acquosi di tè verde contenenti EGCG che, dopo ricostituzione in bevande, hanno una composizione comparabile a quella dei tradizionali infusi di tè verde. Tali prodotti non rientrano nell’esclusione dalla parte C e sono quindi trattati diversamente rispetto agli altri estratti di tè verde.
Regime transitorio
I prodotti alimentari contenenti estratti di tè verde con EGCG non conformi alle nuove prescrizioni, ma legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono rimanere sul mercato fino al 21 giugno 2023.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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