Regolamento (UE) 2023/503
Regolamento delegato (UE) 2023/503 della Commissione del 1o dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2017/746 per rinviare da tre a cinque anni la prima nuova e completa valutazione degli organismi notificati e, di conseguenza, fissare un ciclo quinquennale anche per le valutazioni successive. La modifica è giustificata dalla necessità di alleggerire il carico sugli organismi notificati e sulle autorità nazionali durante i periodi transitori, così da aumentare la capacità di certificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Viene inoltre disciplinato il trattamento delle valutazioni già avviate prima dell’11 marzo 2023, che in linea di principio proseguono salvo decisione motivata dell’autorità competente.
Modifica della frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati nel quadro del regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi notificati designati ai sensi del regolamento (UE) 2017/746 e alle autorità responsabili degli organismi notificati dello Stato membro in cui tali organismi sono stabiliti. Incide sulla procedura di nuova e completa valutazione prevista dall’articolo 40, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/746, con effetti su tutte le valutazioni future e disciplina transitoria per quelle già avviate prima dell’11 marzo 2023. Non modifica il regime generale dei dispositivi, ma solo il ciclo di riesame degli organismi notificati; riguarda l’intero SEE in quanto atto rilevante ai fini del SEE.
Modifica della frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati
Il regolamento delegato (UE) 2023/503 modifica il regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa degli organismi notificati e delle autorità nazionali durante i periodi transitori. Il legislatore europeo rileva che il numero limitato di organismi notificati e le loro capacità ridotte avevano creato strozzature nella certificazione, rendendo opportuno allungare l’intervallo tra le nuove e complete valutazioni.
Contesto e finalità della modifica
I considerando spiegano che il regolamento (UE) 2017/746 ha introdotto un quadro più rigoroso di supervisione degli organismi notificati e delle procedure di valutazione della conformità. Tuttavia, l’applicazione pratica ha mostrato un rischio di congestione del sistema di certificazione, soprattutto nei periodi transitori di cui all’articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746. La modifica mira quindi a consentire alle autorità competenti di concentrarsi sulle nuove designazioni e agli organismi notificati di evadere un elevato numero di certificazioni, in coerenza con l’interesse alla tutela della salute pubblica.
Nuovo ciclo di valutazione previsto dall’articolo 40, paragrafo 10
L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 10 dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2017/746. La nuova disciplina stabilisce che:
- la prima nuova e completa valutazione intervenga cinque anni dopo la notifica dell’organismo notificato;
- le valutazioni successive siano effettuate ogni cinque anni;
- la verifica riguardi la conformità dell’organismo notificato alle prescrizioni dell’allegato VII;
- la valutazione sia svolta dall’autorità responsabile dello Stato membro in cui l’organismo è stabilito, insieme a un gruppo di valutazione congiunta, secondo la procedura di cui all’articolo 35.
Possibilità di anticipare la valutazione
Il regolamento conserva un margine di flessibilità in favore dell’autorità competente. Essa può anticipare la nuova e completa valutazione rispetto al termine quinquennale:
- su richiesta dell’organismo notificato;
- oppure quando, sulla base delle valutazioni annuali previste dall’articolo 40, paragrafo 4, sorgano dubbi sulla permanenza della conformità alle prescrizioni dell’allegato VII.
Disciplina delle valutazioni già avviate prima dell’11 marzo 2023
Le nuove e complete valutazioni già iniziate prima dell’11 marzo 2023, in linea di principio, devono continuare. L’autorità competente può però decidere di sospenderle o cessarle, tenendo conto:
- delle risorse già impiegate dall’autorità;
- delle risorse già impiegate dall’organismo notificato;
- degli esiti delle valutazioni annuali svolte ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4. Prima di adottare una decisione di sospensione o cessazione, l’autorità deve sentire l’organismo notificato interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova periodicità delle valutazioni degli organismi notificati
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 40, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/746 prevedendo che la nuova e completa valutazione dell’organismo notificato si svolga cinque anni dopo la notifica e, successivamente, ogni cinque anni. La valutazione è finalizzata ad accertare la perdurante conformità alle prescrizioni dell’allegato VII ed è svolta dall’autorità responsabile dello Stato membro e da un gruppo di valutazione congiunta secondo la procedura di cui all’articolo 35.
Valutazione anticipata su richiesta o in caso di dubbi
L’autorità responsabile può effettuare una nuova e completa valutazione prima della scadenza del ciclo quinquennale su richiesta dell’organismo notificato oppure quando, sulla base delle valutazioni annuali effettuate ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, nutra dubbi sulla persistenza della conformità dell’organismo notificato all’allegato VII.
Regime transitorio per le valutazioni già avviate
Le nuove e complete valutazioni già avviate prima dell’11 marzo 2023 devono proseguire, salvo che l’autorità competente decida di sospenderle o cessarle tenendo conto delle risorse proprie e di quelle già impiegate dall’organismo notificato, nonché dei risultati delle valutazioni annuali. Prima di sospendere o cessare la valutazione, l’autorità deve sentire l’organismo notificato interessato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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