Regolamento (UE) 2022/2344
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2344 della Commissione del 29 novembre 2022 sul rimborso, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2022 che possono essere utilizzati per rimborsare ai beneficiari finali la riduzione operata tramite disciplina finanziaria. La Commissione fissa tali importi in applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, tenendo conto dei limiti di riporto del regolamento finanziario UE e delle disponibilità residue della riserva di crisi. Le spese di rimborso sono finanziabili dall’Unione solo se il pagamento ai beneficiari avviene entro il 16 ottobre 2023.
Determinazione degli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2022 e messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri beneficiari di importi FEAGA derivanti da stanziamenti non impegnati riportati dall’esercizio 2022 all’esercizio successivo e destinati al rimborso ai beneficiari finali. Il rimborso riguarda soltanto gli Stati membri in cui nell’esercizio precedente è stata applicata la disciplina finanziaria; per il 2022 è espressamente esclusa la Croazia, in quanto la disciplina finanziaria non si applica in tale Stato membro a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le spese degli Stati membri per il rimborso sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi pertinenti sono stati versati ai beneficiari finali entro il 16 ottobre 2023. Il regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rimborso degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2344 disciplina la quantificazione, per ciascuno Stato membro, degli importi di stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2022 e destinati al rimborso ai beneficiari finali a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina finanziaria applicata ai pagamenti diretti della PAC e del meccanismo di riporto degli stanziamenti non impegnati previsto dal regolamento finanziario dell’Unione.
Quadro normativo e finalità
La Commissione richiama, in particolare, l’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che consente il riporto all’esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal FEAGA, entro limiti determinati. Il regolamento precisa che, per l’esercizio 2022, gli stanziamenti riportati restano disponibili e che l’importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso supera la soglia dello 0,2 % del massimale annuo della spesa FEAGA.
Disciplina finanziaria, riserva di crisi e presupposti del rimborso
Il sistema si ricollega alla disciplina finanziaria applicata ai pagamenti diretti per costituire la riserva di crisi. Per l’esercizio 2022, la riserva di crisi è stata utilizzata parzialmente tramite il regolamento delegato (UE) 2022/467 per 350 milioni di EUR, lasciando disponibili 147,3 milioni di EUR. Inoltre, sulla base dell’esecuzione del FEAGA e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri, la riduzione effettivamente applicata nell’esercizio 2022 è stata pari a 495,6 milioni di EUR.
Il regolamento chiarisce che:
- il rimborso riguarda solo i beneficiari finali negli Stati membri in cui la disciplina finanziaria è stata applicata nell’esercizio precedente;
- per il 2022 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia, con conseguente esclusione di tale Stato membro dal rimborso;
- 485,2 milioni di EUR di stanziamenti inutilizzati rientrano nel limite del 2 % e possono essere riportati all’esercizio 2023.
Determinazione degli importi per Stato membro
L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale sono elencati gli importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati per ciascuno Stato membro. Tra gli importi indicati figurano, a titolo esemplificativo, Francia 99.836.686 EUR, Germania 65.935.967 EUR, Spagna 66.186.860 EUR e Italia 42.101.124 EUR. La Commissione precisa che tali importi sono oggetto della decisione di riporto adottata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Ammissibilità della spesa e termine di pagamento ai beneficiari
L’articolo 2 introduce una condizione temporale stringente: le spese sostenute dagli Stati membri per il rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi pertinenti sono stati versati ai beneficiari finali entro il 16 ottobre 2023. La norma assume rilievo operativo per gli organismi pagatori e per la corretta imputazione contabile delle somme rimborsate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2023. In quanto regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti che assistono organismi pagatori, amministrazioni nazionali o beneficiari della PAC, il testo è rilevante soprattutto per:
- la corretta individuazione degli importi ripartiti per Stato membro;
- la verifica del presupposto soggettivo dell’applicazione della disciplina finanziaria;
- il rispetto del termine del 16 ottobre 2023 per l’effettivo versamento ai beneficiari finali;
- la distinzione tra importi rimessi a disposizione per il rimborso e ulteriori rettifiche o correzioni eventualmente derivanti da atti di liquidazione dei conti o da altri meccanismi finanziari UE.
Disposizioni principali
Determinazione degli importi riportati e disponibili per il rimborso
L’articolo 1 stabilisce che gli importi degli stanziamenti da riportare dall’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali, sono quelli indicati nell’allegato. Tali importi sono subordinati alla decisione di riporto della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del medesimo regolamento finanziario.
Condizione di ammissibilità della spesa di rimborso
L’articolo 2 prevede che le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi pertinenti sono stati versati ai beneficiari finali prima del 16 ottobre 2023.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri e limiti richiamati nei considerando
I considerando richiamano il meccanismo di riporto degli stanziamenti non impegnati previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati e all’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti dell’esercizio precedente. Per il 2022 si precisa che gli stanziamenti riportati restano disponibili e che l’ammontare complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso supera lo 0,2 % del massimale annuo del FEAGA.
Disciplina finanziaria, riserva di crisi e riparto per Stato membro
Il regolamento chiarisce che il rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria nell’esercizio precedente. Per il 2022 la disciplina finanziaria è stata applicata ai pagamenti diretti relativi all’anno civile 2021 per costituire la riserva di crisi, utilizzata parzialmente nel 2022; resta inoltre disponibile un importo residuo di 147,3 milioni di EUR e ulteriori stanziamenti FEAGA non impegnati. In base alle dichiarazioni di spesa degli Stati membri, la riduzione effettivamente applicata nel 2022 ammonta a 495,6 milioni di EUR, di cui 485,2 milioni di EUR rientrano nel limite del 2 % e possono essere riportati all’esercizio 2023.
Definitività degli importi e salvezza di ulteriori rettifiche
I considerando precisano che gli importi fissati dal regolamento sono definitivi, ma restano salvi eventuali effetti di riduzioni ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni considerate nella decisione sui pagamenti mensili di ottobre 2022, eventuali deduzioni o pagamenti supplementari ex articolo 18, paragrafo 4, del medesimo regolamento e le decisioni adottate nell’ambito della liquidazione dei conti.
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