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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23057 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo relativa a cartelle per tassa di smaltimento dei rifiuti degli anni 2006 e 2008. Ha sostenuto che la riduzione al 40% prevista dalla L. n. 183 del 2011 dovesse applicarsi anche ai tributi pregressi iscritti a ruolo prima del sisma del 6 aprile 2009, purché la riscossione o la notifica fossero state interessate dalla sospensione prevista dalle ordinanze emergenziali. Ha inoltre contestato la disciplina della proroga dei termini di notifica delle cartelle e la condanna alle spese di entrambi i gradi di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la riduzione al 40% riguarda esclusivamente i tributi la cui scadenza naturale ricadeva nel periodo di sospensione conseguente al sisma, non i debiti tributari già scaduti prima del 6 aprile 2009, anche se iscritti a ruolo o notificati successivamente. Le tasse relative agli anni 2006 e 2008 erano già scadute prima del sisma e quindi non beneficiavano della riduzione. È stata inoltre ritenuta legittima la condanna alle spese, poiché l'appello diretto alla riforma integrale della sentenza comprendeva anche il capo accessorio sulle spese. L'associazione è stata condannata a rimborsare al Comune 550 euro, oltre rimborso forfettario e accessori, nonché a versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 183 del 2011, art. 33, comma 28

    La ripresa della riscossione [...] avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili [...] L'ammontare dovuto [...] oggetto delle sospensioni [...] è ridotto al 40 per cento.

    La riduzione al 40% si applica soltanto ai tributi effettivamente oggetto della sospensione, cioè a quelli la cui scadenza naturale ricadeva nel periodo emergenziale, e non a tutti i debiti tributari pregressi.

  • Decreto-legge n. 78 del 2010, art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater

    Ha disciplinato la proroga e la ripresa della sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

  • O.P.C.M. n. 3780 del 2009, art. 1

    Sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo.

    La sospensione opera in relazione agli adempimenti e ai versamenti con scadenza nel periodo indicato, non per i tributi già scaduti anteriormente.

  • O.P.C.M. n. 3780 del 2009, art. 4

    Ai debitori interessati dalla sospensione [...] sono prorogati i termini di notifica delle cartelle.

    La proroga dei termini di notifica riguarda l'attività di riscossione, ma non trasforma in tributi sospesi i debiti la cui scadenza era già maturata prima del periodo emergenziale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali collegate a una sospensione emergenziale devono essere interpretate in modo strettamente temporale: normalmente riguardano solo gli obblighi con scadenza nel periodo espressamente individuato dalla norma.
  • La sospensione o la proroga dei termini di riscossione e di notifica non modifica la data originaria di scadenza del tributo e non estende automaticamente gli sconti ai debiti già scaduti.
  • Per ottenere una riduzione d'imposta occorre dimostrare che il tributo rientri espressamente nell'ambito oggettivo della norma agevolativa; non è sufficiente che la cartella sia stata notificata durante o dopo il periodo di sospensione.
  • La mancata impugnazione autonoma delle spese di primo grado non impedisce al giudice d'appello di riesaminarle quando sia stata chiesta la riforma integrale della sentenza, poiché le spese seguono normalmente l'esito complessivo della lite.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese della controparte e, nei casi previsti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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