Cassazione Civile, Ordinanza n. 08431/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva contestato alla società originaria maggiori imposte dirette e indirette e relative sanzioni. La società aveva proposto ricorso; successivamente, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, aveva presentato istanza di transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall., cui l'Ufficio aveva aderito. In sede tributaria, la CTP di Napoli aveva dichiarato con ordinanza la cessazione della materia del contendere. Dopo la revoca/annullamento del concordato per inadempimento della contribuente e l'intervenuto fallimento, il giudizio era stato riassunto e l'Ufficio aveva chiesto il riconoscimento della definitività del credito fiscale. La CTP aveva comunque dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la precedente ordinanza avesse natura sostanziale di sentenza, fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione e impedisse di rimettere in discussione la lite. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 182-ter l.fall., sostenendo che la transazione fiscale non poteva ritenersi consolidata dopo la revoca del concordato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice d'appello fondato la decisione sulla supposta definitività di un provvedimento che, secondo la ricorrente, era solo un'ordinanza revocabile e non idonea a passare in giudicato; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, rigettando il terzo. Ha ritenuto infondata la censura di nullità per difetto assoluto di motivazione, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva. Tuttavia ha osservato che il provvedimento reso dalla CTP nel 2011, benché formalmente qualificato come ordinanza, aveva contenuto decisorio tipico di sentenza e quindi era astrattamente impugnabile con appello; ma, nel caso concreto, quel provvedimento era affetto da nullità insanabile perché vergato nel verbale d'udienza e sottoscritto dal solo presidente non relatore, quindi radicalmente improduttivo di effetti e non idoneo a passare in giudicato. Ne consegue che il giudizio non era stato validamente estinto e che, dopo la revoca del concordato per inadempimento, la CTR avrebbe dovuto verificare la perdurante pendenza della lite e gli effetti della revoca della procedura, anziché considerare consolidata la cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 182-ter l.fall.
La transazione fiscale inserita nel concordato preventivo non può ritenersi automaticamente consolidata se la procedura concordataria viene successivamente revocata o risolta per inadempimento; occorre verificare gli effetti della sopravvenuta revoca della procedura sulla lite tributaria.
art. 160 l.fall.
Richiamato come base della procedura di concordato preventivo nell'ambito della quale è stata proposta la transazione fiscale.
art. 46 d.lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere, nel processo tributario, deve essere dichiarata dal collegio con sentenza; solo il provvedimento presidenziale anticipato può assumere forma di ordinanza reclamabile.
art. 132 c.p.c.
La mancanza di una valida sottoscrizione del provvedimento decisorio integra nullità radicale; il vizio è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva; nel caso concreto il motivo di nullità è stato escluso perché la motivazione, seppur sintetica, esisteva.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata invocata dalla ricorrente per contestare l'affermazione di giudicato sul provvedimento del 2011.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale non è stato ritenuto formato sul merito della pretesa tributaria; al più avrebbe potuto formarsi un giudicato processuale sulla sola cessazione della materia del contendere, se validamente pronunciata.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per distinguere il giudicato processuale relativo alla cessazione della materia del contendere dal giudicato sostanziale sul credito.
art. 28 d.lgs. 546/1992
Il provvedimento presidenziale di cessazione della materia del contendere è reclamabile secondo la disciplina speciale del processo tributario.
art. 161 c.p.c.
Il difetto di sottoscrizione del giudice, nei casi radicali, non si converte in mera causa di nullità sanabile ma comporta nullità insanabile del provvedimento.
art. 183-ter l.fall.
Richiamato insieme all'art. 182-bis l.fall. per sottolineare che la revoca del concordato per inadempimento incide sulla persistenza della fattispecie estintiva e sulla prosecuzione del contenzioso.
art. 182-bis l.fall.
La revoca del concordato e la mancata esecuzione degli obblighi assunti rendono necessario rivalutare la perdurante esistenza della controversia tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il provvedimento con cui la commissione dichiara la cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza, indipendentemente dal nomen iuris o dalla forma adottata, perché è decisorio e definisce il giudizio.
- Solo il provvedimento presidenziale anticipato può essere emesso in forma di ordinanza; se la cessazione è dichiarata dal collegio, il provvedimento deve rivestire la forma della sentenza.
- Un provvedimento decisorio collegiale sottoscritto dal solo presidente non relatore, se privo della sottoscrizione richiesta dalla legge, è affetto da nullità insanabile e non produce effetti, con conseguente irrilevanza ai fini del giudicato.
- La cessazione della materia del contendere non determina giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria, ma al più un giudicato processuale limitato alla constatata sopravvenuta carenza di interesse, sempre che la decisione sia validamente pronunciata.
- Quando una procedura concordataria che aveva sorretto la definizione della lite viene successivamente revocata o risolta per inadempimento, il giudice deve verificare la permanenza della controversia e non può ritenere definitivamente chiusa la lite sulla base del solo precedente provvedimento viziato.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere il percorso decisorio, anche in forma sintetica; la nullità per motivazione inesistente richiede una totale mancanza di apparato argomentativo.
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